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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

4 partecipanti

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Gabriele Mincio Mar 3 Gen 2012 - 12:53

In relazione alla delibera n. 14/2011 della Corte dei conti Sezioni Autonomie sono a chiedere:

la proporzione per addivenire alla spesa del personale della partecipata da inserire al numeratore insieme alla spesa del personale dell'ente va fatta al corrispettivo (qualora ovviamente venga pagoto dall'ente stesso) anche per la società a partecipazione totale?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Gen 2012 - 0:11

Va computata al netto nel numeratore anche per la società a partecipazione totale
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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Re: delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Gabriele Mincio Mer 4 Gen 2012 - 10:39

Paolo Gros ha scritto:Va computata al netto nel numeratore anche per la società a partecipazione totale

Forse mi sono spiegato male io:
la sezione parla di fare una proporzione:

Valore produzione totale sta a spesa del personale totale come corrispettivi pagati dall'ente o ricavi da tariffa sta a X.

Ora se l'ente non paga ne corrispettivi alla partecipata, ne ricavi sono presenti ricavi da tariffa, la proporzione avrà un elemento con "0" e cosicchè tutta la proporzione va a "0". Conclusione la spesa del personale della mia partecipata da inserire al numeratore è pari a zero.
Il ragionamento è giusto?

Gabriele Mincio

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Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Gen 2012 - 10:41

In tal caso il ragionamento e' giustissimo.
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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty area di consolidamento

Messaggio  Valerio Mer 4 Gen 2012 - 13:00

La Corte afferma : “In un’ottica di sistema, la considerazione congiunta della spesa di personale dell’ente locale con quella delle società partecipate sussiste anche nei confronti di organismi (aziende speciali, fondazioni, etc.) contraddistinti da livelli di autonomia contabile e finanziaria inferiori a quelli delle società. Il preciso riferimento normativo alle società esclude tuttavia che possano esser considerate le spese di personale dei predetti organismi.” Sembrerebbe quindi che vadano considerate soltano gli organismi associativi previsti nel Titolo V del codice civile, quindi sarebbero da escludere anche le società consortili, e le società cooperative. Inoltre, nel novero delle società a partecipazione totalitariaria rientranti nell’area di consolidamento dovrebbero essere considerate soltanto quelle il cui rapporto tra “corrispettivi derivanti da contratto di servizio” e “valore della produzione” sia pari o superiore all’80%. E’ d’accordo con questa interpretazione? In attesa di una Sua risposta Le invio cordiali saluti.

Valerio

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Area

Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Gen 2012 - 23:06

... quindi sarebbero da escludere anche le società consortili, e le società cooperative. ..e su questo ci sarebbe molto da discutere ed onestamente non sono in accordo.
Detto questo , come in ogni altro caso, ci si adegua ai pareri della Corte ( almeno quando sono univoci )
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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty area di consolidamento

Messaggio  Valerio Gio 5 Gen 2012 - 4:37

L’incertezza nasce dal tenore della norma, la quale fa riferimento alle “società”.
Premesso che i risultati finali in molti casi possono essere paradossali e sotto l’aspetto pratico potrebbe sortire effetti contrari alla volontà del legislatore, o quanto meno prestare il fianco ad un suo facile aggiramento, la norma così come è scritta, almeno da un punto di vista squisitamente tecnico-giuridico non lascerebbe dubbi interpretativi, e sembrerebbe che sia l’Anci, sia la Corte – anche se con qualche perplessità - sposino questa tesi.
Il dubbio nasce dalla circostanza che, stando all’art. 2247 del codice civile, sono considerate “società” quelle che perseguono “…lo scopo della divisione degli utili”cioè lo scopo di lucro che è prerogativa delle sole società contenute nel Titolo V del codice civile. A rigor di logica andrebbero quindi escluse, oltre alle fondazioni, le aziende speciali anche le società consortili e le cooperative in quanto perseguono scopi notoriamente differenti dal lucro.
Maggiori perplessità, infine derivano dalla considerazione – nell’ambito delle società a partecipazione totalitaria – di quelle il cui rapporto tra “corrispettivi da contratto e/o tariffa” e “valore della produzione” sia pari o superiore all’80%.
Forse l’intento della Corte è di evitare , almeno nella fase di transizione relativa alla sperimentazione disposta dalla D.Lsg. 118/2011, eventuali sospensioni dell’attività amministrativa a causa di mancanza o scarsità di risorse umane in particolari ambiti organizzativi degli enti coinvolti. Si legga in questa direzione anche l’innalzamento dell’incidenza delle spese del personale su spese correnti dal 40% al 50% disposto dalla legge 214/2011.
In conclusione la norma andrebbe quanto meno riscritta.

Valerio

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Re: delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Paolo61 Mer 11 Gen 2012 - 11:35

Ma per ricavi da tariffa cosa intendete?
1) Ricavi da tariffa per beni o servizi pagati dal comune alla partecipata.
2) Ricavi da tariffa pagati da utenti terzi residenti nel comune alla partecipata.

Ad esempio una SRL che gestisce il servizio idrico integrato (a totale capitale pubblico, partecipata dal comune per circa il 5% e alla quale l'ente non paga nulla) rientra nel consolidamento? E in questo caso, per la proporzione, bisogna considerare il fatturato nei confronti dei residenti?

Altro caso la Società che gestisce le Farmacie Comunali ( in questo caso non ci sono nè corrispettivi nè tariffe) rientra nel consolidamento?

Grazie per l'aiuto.

Paolo61

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Partecipate

Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Gen 2012 - 0:20

I ricavi riguardano la contabilita' della partecipata e non dell'ente.
La Società che gestisce le Farmacie Comunali rientra nel computo
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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Re: delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Gabriele Mincio Gio 12 Gen 2012 - 11:31

Nel caso della società che gestisce farmacie se l'ente non paga alcun corrispettivo alla società, perchè deve partecipare al consolidato?. I ricavi soni di terzi, cioè dei vari cittadini, e quindi gioco forza un elemento della famosissima proporzione sarà pari a zero. quindi non capisco...
stesso discorso per tutte quelle partecipate che non ricevono nulla dall'ente e che hanno ricavi da soggetti terzi cioè non ente. Lo spirito della norma infatti è quello di far pesare la partecipata se questa è un costo per l'ente, altrimenti se è un valore aggiunto, (ed in giro ce ne sono), perchè dovrebbe essere considerata, come costo, o come componente negativa in generale tanto da inibirmi in taluni casi le assunzioni?

Gabriele Mincio

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Re: delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Paolo61 Gio 12 Gen 2012 - 14:29

La penso come Gabriele Mincio. Le Farmacie non hanno né corrispettivi né tariffe pertanto non dovrebbero essere comprese nel consolidamento.
Mentre le Società che gestiscono l'acqua applicano tariffe imposte dagli Enti Proprietari e pertanto dovrebbero essere ricomprese nel Consolidato.
Comunque in Italia leggi chiare maiiii!!!

Paolo61

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delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie  Empty Re: delibera n. 14/2011 la Corte Conti Sezioni Autonomie

Messaggio  Gabriele Mincio Gio 12 Gen 2012 - 23:15

Vorrei insistere e dire che anche le società che gestiscono il servizio idrico secondo me non vanno ricomprese:
la tariffa dell'acqua non la stabilisce di certo l'ente, ma se non erro, è compito degli AATO, ma più in generale, x ricavi da tariffa io intenderei ad esempio la società che gestisce i rifiuti del comune tramite TIA e non TARSU. Allora si li che la TIA è stabilita dall'ente e può trattarsi di ricavo da tariffa.
Comunque rimango dell'avviso che la vocazione della norma sia quella di bloccare quell'ente che "GIOCA" con la partecipata non chi ci fa cose serie. E ti assicuro che la verità viene a galla. Altro esempio: partecipata che gestisce il trasporto pubblico locale x 60 comuni. Gli enti non danno un euro come corrispettivo, ed i ricavi provengono tutti dagli acquisti dei biglietti da parte degli utenti che usufruiscono del servizio. Il costo del biglietto è stabilitò dallo stesso CDA della partecipata, composto da menmbri tutti esterni agli enti che vi partecipano quindi il mio ente che tra l'altro ha una partecipazione inferiore all'1% non decide nulla. Ora secondo me questa partecipata rimane fuori dal calcolo, per i motivi sopra esposti. Credo che qualsiasi considerazione di buon senso porti a dire che questa partecipata non vada considerata nel mio consolidato. Anche perchè, qualora qualcuno sia di parere contrario, mi dovrebbe dire quali sono i ricavi che devo inserire nella proporzione.(ricordo che come corrispettivo non erogo nulla).
Comunque sono d'accordo mi sa che ci infiliamo in un vicolo ceco, e difficilmente ne usciremo..

Gabriele Mincio

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Messaggio  Valerio Ven 13 Gen 2012 - 4:03

Sono d'accordo con lei. La Corte, s'ispira ai principi del bilancio consolidato (non potrebbe fare altrimenti !), ed il calcolo proposto (proporzione in base ai corrispettivi derivanti dall'ente), con tutte le limitazioni del caso, risponde all'esigenza di evitare duplicazioni di partita e far pesare soltanto quella quota di costo del personale della partecipata necessaria al calcolo del rapporto. Viene da sè che, nel caso non vi siano corrispettivi da contratto il rapporto è nullo. In effetti a mio avviso c'è un doppio sbarramento, il primo relativo alla circoscrizione dell'area di consolidamento ed il secondo relativo alla presenza dei famigerati corrispettivi erogati dall'ente.

Valerio

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