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GEPI
Paolo Gros
PIOLA
7 partecipanti
Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
L'stituto del riposo compensativo e della maggiorazione del 50% previsto dall'art. 24 comma 1 del CCNL Enti Locali del 2000 si applica a tutti i lavoratori di un ente locale o solo ai turnisti (es. vigili)?
Oggi un consulente mi ha detto che si applica solo a chi ha l'orario di lavoro articolato in turni... e che al rimanente personale, se lavora di domenica, si riconosce solo lo straordinario festivo (ovviamente se autorizzato) o la maggiorazione 30% con accantonamento alla banca ore.
Io l'ho sempre considerata una clausola contrattuale applicabile ai dipendenti che non sono in turno, constatato che il riposo settimanale è riconosciuto come diritto irrinunciabile, e che ai dipendenti in turno viene già erogata una specifica indennità (a meno che non prestino la loro attività lavorativa in una giornata in cui, invece, avrebbero dovuto fare il loro riposo settimanale). Chi ha ragione?
Può un dipendente chiedere che gli venga riconosciuto lo straordinario festivo anzichè la maggiorazione con riposo compensativo?
Laura
Oggi un consulente mi ha detto che si applica solo a chi ha l'orario di lavoro articolato in turni... e che al rimanente personale, se lavora di domenica, si riconosce solo lo straordinario festivo (ovviamente se autorizzato) o la maggiorazione 30% con accantonamento alla banca ore.
Io l'ho sempre considerata una clausola contrattuale applicabile ai dipendenti che non sono in turno, constatato che il riposo settimanale è riconosciuto come diritto irrinunciabile, e che ai dipendenti in turno viene già erogata una specifica indennità (a meno che non prestino la loro attività lavorativa in una giornata in cui, invece, avrebbero dovuto fare il loro riposo settimanale). Chi ha ragione?
Può un dipendente chiedere che gli venga riconosciuto lo straordinario festivo anzichè la maggiorazione con riposo compensativo?
Laura
PIOLA- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.02.11
Riposo compensativo
In estrema sintesi:
La norma detta: Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo
Ergo si applica a tutti i diependenti e non solo ai turnisti.
il secondo comma : L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
quindi il dipendente puo' chiedere che gli venga riconosciuto lo straordinario festivo anzichè la maggiorazione con riposo compensativo
L’art. 24, che si applica a tutte le categorie di lavoratori a prescindere se turnisti o meno, ha ribadito un diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori, anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e, quindi, il diritto di godere di un giorno di riposo compensativo. Quindi, ogni dipendente che effettui una prestazione lavorativa in giorni di festività infrasettimanali ha il diritto di chiedere o il riposo compensativo o la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, a prescindere dal fatto che sia turnista o meno. Taluni enti, peraltro isolati, arbitrariamente negano questo diritto affermando che al lavoratore turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione della turnazione di cui all’art. 22: una interpretazione priva di supporto normativo, che comporta evidente disparità di trattamento tra i lavoratori.
La norma detta: Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo
Ergo si applica a tutti i diependenti e non solo ai turnisti.
il secondo comma : L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
quindi il dipendente puo' chiedere che gli venga riconosciuto lo straordinario festivo anzichè la maggiorazione con riposo compensativo
L’art. 24, che si applica a tutte le categorie di lavoratori a prescindere se turnisti o meno, ha ribadito un diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori, anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e, quindi, il diritto di godere di un giorno di riposo compensativo. Quindi, ogni dipendente che effettui una prestazione lavorativa in giorni di festività infrasettimanali ha il diritto di chiedere o il riposo compensativo o la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, a prescindere dal fatto che sia turnista o meno. Taluni enti, peraltro isolati, arbitrariamente negano questo diritto affermando che al lavoratore turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione della turnazione di cui all’art. 22: una interpretazione priva di supporto normativo, che comporta evidente disparità di trattamento tra i lavoratori.
Re: Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
Stando a quello che dice l'aran la regola è al contrario. Spetta a tutti i dipendenti ed ai turnisti se effettuano il lavoro in giornata di riposo compensativo.
900-24A. Applicabilità ai turnisti
900-24A1. La disciplina dei riposi compensativi di cui all'art. 24 del CCNL del 14.9.2000 può essere applicata anche al personale turnista?In relazione al quesito siamo del parere che:
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso
per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell'orario d'obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.
Al personale turnista, naturalmente, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno chiaramente disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
La disciplina del citato art. 24, comma 1, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l'indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina dell'art.24, comma 1(compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/cornice_testo?OpenFrameSet
900-24A. Applicabilità ai turnisti
900-24A1. La disciplina dei riposi compensativi di cui all'art. 24 del CCNL del 14.9.2000 può essere applicata anche al personale turnista?In relazione al quesito siamo del parere che:
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso
per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
- al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell'orario d'obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.
Al personale turnista, naturalmente, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno chiaramente disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
La disciplina del citato art. 24, comma 1, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l'indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina dell'art.24, comma 1(compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/cornice_testo?OpenFrameSet
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
da me l'art.24 comma 1 viene applicato a tutto il personale dipendente: turnisti o meno.
Mia opinione personale (che contrasta quella di Paolo) è che la norma in questione non trovi applicazione nei confronti del personale turnista.
Il dettato contrattuale, diversi pareri tra anci, ministero lavoro e funzione pubblica sono verso questo orientamento.
Probabilmente si tratta di un orientamente isolato, ma secondo me legato alla particolare forza sinadacle storicamente in mano alla polizia municipale, maggiormente interessati alla questione.
anche un articolo di qualche mese fa su azienditalia, sposa questo orientamento minoritario.
Mia opinione personale (che contrasta quella di Paolo) è che la norma in questione non trovi applicazione nei confronti del personale turnista.
Il dettato contrattuale, diversi pareri tra anci, ministero lavoro e funzione pubblica sono verso questo orientamento.
Probabilmente si tratta di un orientamente isolato, ma secondo me legato alla particolare forza sinadacle storicamente in mano alla polizia municipale, maggiormente interessati alla questione.
anche un articolo di qualche mese fa su azienditalia, sposa questo orientamento minoritario.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
per gepi:
l'applicazione ai turnisti è prorpio un caso particolare e cioè se vengono chiamati a svolgere attività lavorativa in giorno dirisposo settimanale: si tratta spesso di un caso di scuola, perchè spesso i turnisti cambiano semplicemente turno.
l'applicazione ai turnisti è prorpio un caso particolare e cioè se vengono chiamati a svolgere attività lavorativa in giorno dirisposo settimanale: si tratta spesso di un caso di scuola, perchè spesso i turnisti cambiano semplicemente turno.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Una domanda in merito
Tizio, dipendente del mio Comune non turnista, ha svolto 6 ore di lavoro in una Domenica (dopo aver lavorato già le proprie 36 ore), in un orario di lavoro su 6 giorni.
Come riterrei, gli dovrebbe spettare la maggiorazione del 50% e il riposo compensativo, giusto?
Come riterrei, gli dovrebbe spettare la maggiorazione del 50% e il riposo compensativo, giusto?
Marchino- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 16.06.11
Re: Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
salve
vi chiedo una cosa:
si parla nel parere ARAN di maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo.
Quindi se un dipendente lavora solo 3 ore alla domenica pago solo la maggiorazione su 3 ore e il riposo compensativo è sempre su quelle tre ore?
vi chiedo una cosa:
si parla nel parere ARAN di maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo.
Quindi se un dipendente lavora solo 3 ore alla domenica pago solo la maggiorazione su 3 ore e il riposo compensativo è sempre su quelle tre ore?
ruggero- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 11.02.11
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
Lavorando in una scuola sup. su 5 giorni settimanali, e per esigenze di servizio mi viene chiesto di lavorare anche il Sabato. Come devono essere retribuite le ore che svolgo in questo giorno di riposo?
Ho diritto anch'io al giorno di riposo compensativo + le ore di lavoro svolto?
Grazie.
Ho diritto anch'io al giorno di riposo compensativo + le ore di lavoro svolto?
Grazie.
robj- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 11.11.14
Località : roma
Re: Riposo compensativo: applicazione l'art.24 comma 1
robj ha scritto:Lavorando in una scuola sup. su 5 giorni settimanali, e per esigenze di servizio mi viene chiesto di lavorare anche il Sabato. Come devono essere retribuite le ore che svolgo in questo giorno di riposo?
Ho diritto anch'io al giorno di riposo compensativo + le ore di lavoro svolto?
Grazie.
robj- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 11.11.14
Località : roma
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