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Messaggio  claudio Ven 4 Feb 2011 - 1:57

Ciao a tutti, chi mi può aiutare con la seguente problematica:
Questo Ente gestisce una Casa di riposo (che non è pertanto soggetto giuridicamente e contabilmente autonomo) nella quale operano da un lato personale comunale (2 infermieri e 1 addetto all'assistenza) e personale di cooperative alle quali è stato affidato il servizio di assistenza agli anziani, infermieristico, pulizia, refezione, ecc (circa 40 lavoratori).
Essendo in fase di predisposizione il bando di gara per l'affidamento per altri 2 anni dell'insieme dei servizi suddetti (quindi non si parla di cessione di ramo d'azienda ma solo di temporanea esternalizzazione), si chiede se debba essere applicato l'art. 13 della legge 183/2010 "collegato lavoro" e quindi se debba il personale comunale transitare in mobilità presso il suddetto aggiudicatario della gara, oppure se si possa semplicemente ricorrere all'istituto del comando (o distacco che dir si voglia) del personale comunale presso l'aggiudicatario, restando pertando immutato lo status di pubblico dipendente.
Grazie in anticipo!!

claudio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 4 Feb 2011 - 2:36

L'ipotesi in oggetto esula dalla cdessione del ramo di azienda ma riguarda l'esternalizzazione di attività produttive e servizi (non, dunque, funzioni), scaturente dalla costituzione di soggetti privati cui siano affidati le attività e i servizi medesimi secondo il modello in house, oppure dall'affidamento di detti servizi e attività, mediante procedure pubbliche.
E' evidente che parlando di "dell'insieme dei servizi suddetti "
il personale adibito ai servizi oggetto del trasferimento di funzioni, se non passa in mobilità presso l'ente destinatario, dovrà essere dichiarato in esubero ed essere inserito nelle liste di disponibilità del personale. Lo stesso varle anche per i processi di esternalizzazione delle funzioni da amministrazioni pubbliche verso soggetti privati.
La corretta esplicazione del processo di conferimento ed esternalizzazione postula il divieto della duplicazione delle strutture e dei connessi costi: l'ente conferente non può mantenere le strutture oggetto del conferimento e deve lasciare che il destinatario del conferimento stesso acquisisca tutte le risorse strumentali, finanziarie e umane occorrenti per una gestione efficiente. Pertanto, a monte del conferimento delle funzioni a soggetti terzi occorre un ridisegno organizzativo strategico da parte dell'ente conferente, che deve individuare i processi produttivi omogenei da esternalizzare e, appunto, l'insieme delle risorse da trasferire, ivi compresi i dipendenti impiegati nelle strutture. L'ente conferente deve valutare se sia possibile, o meno, trasferire all'ente destinatario l'intera provvista del personale adibito alle funzioni o servizi conferiti. Laddove ciò non avvenga, è chiamato a verificare la possibilità di ricollocare il personale non trasferito all'interno delle proprie strutture. Risulta necessaria l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 33 del dlgs 165/2001, nell'ipotesi in cui l'amministrazione conferente rilevi che il personale non trasferito sia eccedente rispetto ai fabbisogni dell'ente. Tale personale è, comunque, considerato in esubero e suscettibile, pertanto, di essere collocato in disponibilità.
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