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http://www.irpef.info/Rimborsabili al Segretario in convenzione le spese di accesso anche in caso di utilizzo del mezzo proprio
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Rimborsabili al Segretario in convenzione le spese di accesso anche in caso di utilizzo del mezzo proprio
La Corte a sezioni unite con sua N. 9/CONTR/11 chiarisce:
In via preliminare deve osservarsi che l’esistenza di un contrasto interpretativo in merito all’efficacia dell’art. 6, comma 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, legittima questeSezioni Riunite a pronunciarsi.
L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art.45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.
Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6
della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del
CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso
delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.
In via preliminare deve osservarsi che l’esistenza di un contrasto interpretativo in merito all’efficacia dell’art. 6, comma 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, legittima questeSezioni Riunite a pronunciarsi.
L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art.45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.
Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6
della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del
CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso
delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.
rimborsi kilometrici Segretario Comunale
I rimborsi kilometrici al Segretario Comunale (Segreteria convenzionata) sono soggetti a tassazione, io lo scorso anno li ho assoggettati, ho escluso solo le spese relative a tiket parcheggi, autostrada ecc. ho operato correttamente?
PAOLA- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 04.01.11
Rimborsi al segretario spese di viaggio
L'attuale formulazione dell'articolo 48 del d.p.r 22-12-1986, modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, detta le disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle somme erogate ai dipendenti dai datori di lavoro. Detto articolo 48, oltre
a stabilire al comma 1 il principio generale che identifica come reddito imponibile in capo al dipendente l'insieme delle somme e dei valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro subordinato, dispone, anche, nei commi successivi, specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione di determinate fattispecie dalla base imponibile. E' opportuno precisare in proposito che il comma 5 dispone esclusivamente in merito alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al territorio comunale, ricomprendendo invece le indennità eventualmente percepite per
trasferte all'interno del territorio comunale nella determinazione della base imponibile. Nulla precisa l’articolo in materie di indennità per viaggi fra le sedi di segreteria convenzionate e, pertanto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. L’analisi è confortata dalla risoluzione del ministero delle finanze n. 143 del 13.5.2002 e dalla decisione dell’ufficio delle imposte di Chieti (SEZ VIII ,decisione n. 5712 del 2-10-1989) “l’indennità chilometrica …per l’esercizio di pubbliche funzioni non rientra fra i compensi in senso proprio che costituiscono l’imponibile irpef ,ma è da ricomprendere tra i meri rimborsi delle spese di viaggio”.
Ergo : i rimborsi delle spese di viaggio liquidate al segretario titolare di sedi convenzionate non concorrono a formare reddito imponibile
Ti riporto un mio post su altro sito del 09.04.2009 a riguardo :
I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del collaboratore della propria auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall'ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Se il collaboratore utilizza un'auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative:
a) rimborso spese in base alla tariffa ACI per l'auto effettivamente utilizzata - la parte di costo rimborsata superiore a quella di un'auto similare di 17 cv. o 20 cv. - non è detraibile da parte dell’azienda committente
b) rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un'auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione.
Il rimborso chilometrico deve essere riferito al chilometraggio complessivo annuo dell’auto (cioè Km percorsi a titolo privato + Km percorsi per conto dell'azienda) e non a quello percorso solo per le trasferte di lavoro. Se si è provveduto al rimborso su un valore stimato inferiore a quello effettivamente percorso nell’anno in cui si sono verificati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi rimborsati.
a stabilire al comma 1 il principio generale che identifica come reddito imponibile in capo al dipendente l'insieme delle somme e dei valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro subordinato, dispone, anche, nei commi successivi, specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione di determinate fattispecie dalla base imponibile. E' opportuno precisare in proposito che il comma 5 dispone esclusivamente in merito alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al territorio comunale, ricomprendendo invece le indennità eventualmente percepite per
trasferte all'interno del territorio comunale nella determinazione della base imponibile. Nulla precisa l’articolo in materie di indennità per viaggi fra le sedi di segreteria convenzionate e, pertanto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. L’analisi è confortata dalla risoluzione del ministero delle finanze n. 143 del 13.5.2002 e dalla decisione dell’ufficio delle imposte di Chieti (SEZ VIII ,decisione n. 5712 del 2-10-1989) “l’indennità chilometrica …per l’esercizio di pubbliche funzioni non rientra fra i compensi in senso proprio che costituiscono l’imponibile irpef ,ma è da ricomprendere tra i meri rimborsi delle spese di viaggio”.
Ergo : i rimborsi delle spese di viaggio liquidate al segretario titolare di sedi convenzionate non concorrono a formare reddito imponibile
Ti riporto un mio post su altro sito del 09.04.2009 a riguardo :
I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del collaboratore della propria auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall'ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Se il collaboratore utilizza un'auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative:
a) rimborso spese in base alla tariffa ACI per l'auto effettivamente utilizzata - la parte di costo rimborsata superiore a quella di un'auto similare di 17 cv. o 20 cv. - non è detraibile da parte dell’azienda committente
b) rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un'auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione.
Il rimborso chilometrico deve essere riferito al chilometraggio complessivo annuo dell’auto (cioè Km percorsi a titolo privato + Km percorsi per conto dell'azienda) e non a quello percorso solo per le trasferte di lavoro. Se si è provveduto al rimborso su un valore stimato inferiore a quello effettivamente percorso nell’anno in cui si sono verificati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi rimborsati.
Rimborso spese
Per Paola
Ho letto l'interpello che mi hai trasmesso con attenzione e tutto sommato ritengo che l'Agenzia delle Entrate interpellata :
in primis non avrebbe dovuto pronunciarsi in quanto la forma dell'interpello prevede una soluzione prospettata dall'istante che possa essere assunta in caso di silenzio: nel caso mancava
in secundis: mi pare che l'Agenzia , sovrana in materia fiscale faccia una confusione stratosferica in materia di enti locali confondendo "scavalco" ( dove e' scritto che chi scavalca abbia anche una convenzione) e convenzione.
Ammette peraltro la stessa Agenzia che " trasferta effettuata al di fuori del territorio comunale ( e' evidente che l'ente convenzionato abbia un territorio ed una entita' diversa) se documentata ( e le tariffe Aci sono documentazione sufficiente) sia esclusa dal reddito imponibile.
Conclude inoltre che quando il segretario si "sposta" da un ente all'altro in convenzione non si "trasferisce " !!!!!!!!!!!!
Probabilmente ci manda un ectoplasma poiche' l'italiano e' chiaro su che cosa ci si intenda per "trasferire".
Le indennita' chilometriche a scavalco riguardano poi la fattispecie di "missione" che nulla a a che vedere con la convenzione in cui ogni ente convenzionato e' sede ordinaria di lavoro.
Ora, che le tabelle Aci stiano a base di un imponibile Cpdel e Irpef non e' affatto male.
E un po' come dire ....piu' benzina consumi e maggiore sara' la pensione.
Cara collega ,con il massimo rispwtto per l'Agenzia delle entrate , rimango della opinione che ti avevo espresso nel post precedente fermo restando che ciascuno agisce come meglio crede nell'osservanza di legittime osservazioni ( interpello) come nel tuo caso.
Ho letto l'interpello che mi hai trasmesso con attenzione e tutto sommato ritengo che l'Agenzia delle Entrate interpellata :
in primis non avrebbe dovuto pronunciarsi in quanto la forma dell'interpello prevede una soluzione prospettata dall'istante che possa essere assunta in caso di silenzio: nel caso mancava
in secundis: mi pare che l'Agenzia , sovrana in materia fiscale faccia una confusione stratosferica in materia di enti locali confondendo "scavalco" ( dove e' scritto che chi scavalca abbia anche una convenzione) e convenzione.
Ammette peraltro la stessa Agenzia che " trasferta effettuata al di fuori del territorio comunale ( e' evidente che l'ente convenzionato abbia un territorio ed una entita' diversa) se documentata ( e le tariffe Aci sono documentazione sufficiente) sia esclusa dal reddito imponibile.
Conclude inoltre che quando il segretario si "sposta" da un ente all'altro in convenzione non si "trasferisce " !!!!!!!!!!!!
Probabilmente ci manda un ectoplasma poiche' l'italiano e' chiaro su che cosa ci si intenda per "trasferire".
Le indennita' chilometriche a scavalco riguardano poi la fattispecie di "missione" che nulla a a che vedere con la convenzione in cui ogni ente convenzionato e' sede ordinaria di lavoro.
Ora, che le tabelle Aci stiano a base di un imponibile Cpdel e Irpef non e' affatto male.
E un po' come dire ....piu' benzina consumi e maggiore sara' la pensione.
Cara collega ,con il massimo rispwtto per l'Agenzia delle entrate , rimango della opinione che ti avevo espresso nel post precedente fermo restando che ciascuno agisce come meglio crede nell'osservanza di legittime osservazioni ( interpello) come nel tuo caso.
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