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tarsu - dati metrici planimetria catastale

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Paolo Gros
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  comune di monterosso Ven 27 Gen 2012 - 4:01

Ho una controversia con un contribuente per una sciocchezza di metratura tassata ai fini tarsu.
Dal calcolo dell'80% trovo una superficie che, essendo un fabbricato di recente costruzione, potrebbe essere a favore del contribuente. E' corretto chiedere una planimetria catastale dell'immobile?

comune di monterosso

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Tarsu

Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Gen 2012 - 4:09

Lo e' poiche' la norma parla di non inferiore all'80% derivandone la possibilita' che sia superiore se imponibile.
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  Lucio Guerra Ven 27 Gen 2012 - 4:20

comune di monterosso ha scritto:Ho una controversia con un contribuente per una sciocchezza di metratura tassata ai fini tarsu.
Dal calcolo dell'80% trovo una superficie che, essendo un fabbricato di recente costruzione, potrebbe essere a favore del contribuente. E' corretto chiedere una planimetria catastale dell'immobile?

per curiosità

come hai fatto il calcolo dell'80%
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Messaggio  serio Mar 31 Gen 2012 - 4:31

lucio_imu ha scritto:
comune di monterosso ha scritto:Ho una controversia con un contribuente per una sciocchezza di metratura tassata ai fini tarsu.
Dal calcolo dell'80% trovo una superficie che, essendo un fabbricato di recente costruzione, potrebbe essere a favore del contribuente. E' corretto chiedere una planimetria catastale dell'immobile?

per curiosità

come hai fatto il calcolo dell'80%

la base imponibile per il calcolo dell'80% non può determinarlo il comune , ma l'Agenzia del Terrotorio a norma del DPR 138/98, che fissa la superficie lorda( su cui si applica l'80%) a seconda della CATEGORIA e TIPOLOGIA AMBIENTE rilevati dai dati dell'accatastamento e dalle planimetrie a disposizione dell'Agenzia. Il comune, pertanto, non ha la possibilità nè credo i mezzi ( se nonchè il potere) di variare la suddetta superficie. La possibilità che ha, invece, il contribuente è quella di chiedere una rettifica della superficie imponibile presentando al Comune istanza da trasmettere all'Agenzia del Territorio, fermando così, eventualmente, i termini di decadenza dell'atto di accertamento o adeguamento superficie notificato

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Messaggio  Paolo Gros Mar 31 Gen 2012 - 4:39

All'interno dell'80% potrebbero esservi superfici non imponibili per natura o perche' non produttrici di rifiuti.
Nessuno puo' essere assogegttato ad una tassa ( nel caso e' un servizio ) se non esiste il servizio su tale superficie poiche' non e' imposta patrimoniale ma tassa.

...superficie imponibile presentando al Comune istanza da trasmettere all'Agenzia del Territorio, fermando così, eventualmente, i termini di decadenza dell'atto di accertamento o adeguamento superficie notificato...

dove e' normata e scritta una procedura del genere a carico del contribuente ???

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Mar 31 Gen 2012 - 5:46

Paolo Gros ha scritto:All'interno dell'80% potrebbero esservi superfici non imponibili per natura o perche' non produttrici di rifiuti.
Nessuno puo' essere assogegttato ad una tassa ( nel caso e' un servizio ) se non esiste il servizio su tale superficie poiche' non e' imposta patrimoniale ma tassa.

...superficie imponibile presentando al Comune istanza da trasmettere all'Agenzia del Territorio, fermando così, eventualmente, i termini di decadenza dell'atto di accertamento o adeguamento superficie notificato...

dove e' normata e scritta una procedura del genere a carico del contribuente ???


- Legge 30 dicembre 2004, n.311 – Art. 1, comma 340
- D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- CIRCOLARE n. 13/2005 Agenzia del Territorio
e volendo ci sarebbe anche questa

AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 9 agosto 2005 e suoi allegati





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Messaggio  Paolo Gros Mar 31 Gen 2012 - 7:33

Ora diramo le ricerche e provvedo a postare appena le tùritrovo le sentenze di varie Ctp a riguardo che molto candidamente nella casistica concludono che non essendo una determinata superficie atta a produrre rifiuti non puo' essere tassata anche se tale superficie porta il totale imponibile inferiore all'80%.
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  Lucio Guerra Mar 31 Gen 2012 - 10:05

serio ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
comune di monterosso ha scritto:Ho una controversia con un contribuente per una sciocchezza di metratura tassata ai fini tarsu.
Dal calcolo dell'80% trovo una superficie che, essendo un fabbricato di recente costruzione, potrebbe essere a favore del contribuente. E' corretto chiedere una planimetria catastale dell'immobile?

per curiosità

come hai fatto il calcolo dell'80%

la base imponibile per il calcolo dell'80% non può determinarlo il comune , ma l'Agenzia del Terrotorio a norma del DPR 138/98, che fissa la superficie lorda( su cui si applica l'80%) a seconda della CATEGORIA e TIPOLOGIA AMBIENTE rilevati dai dati dell'accatastamento e dalle planimetrie a disposizione dell'Agenzia. Il comune, pertanto, non ha la possibilità nè credo i mezzi ( se nonchè il potere) di variare la suddetta superficie. La possibilità che ha, invece, il contribuente è quella di chiedere una rettifica della superficie imponibile presentando al Comune istanza da trasmettere all'Agenzia del Territorio, fermando così, eventualmente, i termini di decadenza dell'atto di accertamento o adeguamento superficie notificato

non è corretto affermare che la base imponibile per il calcolo dell'80% non può determinarla il Comune

CALCOLO SUPERFICIE CATASTALE AI FINI TARSU e futuro e TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

La superficie catastale ai fini tarsu non è altro che una superficie fittizia, determinata secondo precisi parametri dettati dal dpr del 23 Marzo 1998 n° 138.

Il suo calcolo non è semplicissimo in quanto vengono presi in considerazione determinati fattori.

Dico che si tratta di una superficie fittizia in quanto non è la superficie catastale che viene riportata in visura e nemmeno la superficie dei poligoni omogenei “docfa” .

La superficie catastale riportata in visura, quanto presente, è di fatto la conversione in mq dei vani catastali per il gruppo “A” e le superfici ragguagliate per i gruppi “B” e “C”.

Per il calcolo dell’80% della superficie catastale ai fini tarsu i Comuni debbono scaricare i dati dal “Portale dei Comuni” denominati “Dati per TARSU” che contengono la suddivisione in poligoni omogenei dell’unità immobiliare e poi effettuare il calcolo sulla base dei criteri qui riportati

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558

ciò consente inoltre al Comune, come giustamente evidenziato da Paolo, di verificare se all'interno dei poligoni docfa ci sono superfici non imponibili per natura o perche' non produttrici di rifiuti


.
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Mer 1 Feb 2012 - 1:43

lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
comune di monterosso ha scritto:Ho una controversia con un contribuente per una sciocchezza di metratura tassata ai fini tarsu.
Dal calcolo dell'80% trovo una superficie che, essendo un fabbricato di recente costruzione, potrebbe essere a favore del contribuente. E' corretto chiedere una planimetria catastale dell'immobile?

per curiosità

come hai fatto il calcolo dell'80%

la base imponibile per il calcolo dell'80% non può determinarlo il comune , ma l'Agenzia del Terrotorio a norma del DPR 138/98, che fissa la superficie lorda( su cui si applica l'80%) a seconda della CATEGORIA e TIPOLOGIA AMBIENTE rilevati dai dati dell'accatastamento e dalle planimetrie a disposizione dell'Agenzia. Il comune, pertanto, non ha la possibilità nè credo i mezzi ( se nonchè il potere) di variare la suddetta superficie. La possibilità che ha, invece, il contribuente è quella di chiedere una rettifica della superficie imponibile presentando al Comune istanza da trasmettere all'Agenzia del Territorio, fermando così, eventualmente, i termini di decadenza dell'atto di accertamento o adeguamento superficie notificato

non è corretto affermare che la base imponibile per il calcolo dell'80% non può determinarla il Comune

CALCOLO SUPERFICIE CATASTALE AI FINI TARSU e futuro e TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

La superficie catastale ai fini tarsu non è altro che una superficie fittizia, determinata secondo precisi parametri dettati dal dpr del 23 Marzo 1998 n° 138.

Il suo calcolo non è semplicissimo in quanto vengono presi in considerazione determinati fattori.

Dico che si tratta di una superficie fittizia in quanto non è la superficie catastale che viene riportata in visura e nemmeno la superficie dei poligoni omogenei “docfa” .

La superficie catastale riportata in visura, quanto presente, è di fatto la conversione in mq dei vani catastali per il gruppo “A” e le superfici ragguagliate per i gruppi “B” e “C”.

Per il calcolo dell’80% della superficie catastale ai fini tarsu i Comuni debbono scaricare i dati dal “Portale dei Comuni” denominati “Dati per TARSU” che contengono la suddivisione in poligoni omogenei dell’unità immobiliare e poi effettuare il calcolo sulla base dei criteri qui riportati

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558

ciò consente inoltre al Comune, come giustamente evidenziato da Paolo, di verificare se all'interno dei poligoni docfa ci sono superfici non imponibili per natura o perche' non produttrici di rifiuti


.

non sarebbe proprio così !!!

il fatto a cui mi riferivo è proprio quello che dicevi, cioè il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, sulla quale si applica l'80%. Il 20% si riferisce mediamente alla superficie che per natura non possono produrre rifiuti e probabilmente alla superficie occupata dai muri . Ancora però ( solo per il 2012) la prova contraria, per casi eclatanti, può essere fornita dal contribuente presentando la planimetria catastale, misuarando la superficie calpestabile ed esonerando i locali esenti per regolamento o NATURALMENTE non produttori di rifiuti. l'esenzione di determinate superfici non può essere fatta sull'80% della superficie catastale per ovvi motivi di commistione di criteri. L'esempio è dato dal fatto che alcuni contribuenti, ad esempio, chiedono la riduzione del 50%, sulla superficie calpestabile, per i locali cantine, o garage che sono comunicanti con l'abitazione principale, non sapendo che questo calcolo è stato già fatto dall'Agenzia del Territorio rispettando i parametri del DPR 138/98 e le caratteristiche della abitazioni CATEGORIA - TIPOLOGIA AMBIENTE- ( -B-C-D-F-) a seconda di come sono stati accatastati gli immobili e che possono essere evidenziati da un software di gestione tributi opportunamente elaborato.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Feb 2012 - 1:49

Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Mer 1 Feb 2012 - 2:52

Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

serio

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 1 Feb 2012 - 6:12

serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,




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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty dati metrici

Messaggio  filippo48 Mer 29 Feb 2012 - 5:18

lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  Lucio Guerra Mer 29 Feb 2012 - 9:41

filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty la legge non è un optional

Messaggio  filippo48 Mer 29 Feb 2012 - 10:49

lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 29 Feb 2012 - 11:39

filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

che non lavori in un comune era chiaro, altrimenti non avresti fatto certe affermazioni, e che non conosci le info contenute in un docfa lo è altrettanto

All'interno del Docfa .- Modello 1N parte II - ci sono le superfici nette o meglio le superfici utili :
1 - Vani Principali
N. Vani (camere, cucina, stanze, ecc.) n.2
Superficie Utile (mq) 31
2 - Accessori Diretti
N. Bagni, W.C. 0
Superficie Utile Bagni, W.C. (mq)
N. Corridoi, Rispostigli, ecc. 2
Superficie Utile Corridoi, Rispostigli, ecc. (mq) 3

e la TARU o TIA deve essere calcolata sul netto

per darti un'ulteriore rinfrescata leggi quì http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Mer 29 Feb 2012 - 15:04

RIPETO.....i dati scaricabili dal portale dei comuni che riportano la superficie ai fini Tarsu sono già depurati delle percentuali di abbattimento previste dal DPR 138/98 ... es: per un' unità immobiliare è calcolata l'abitazione al 100% ( tipologia ambiente A) e l'eventuale pertinenza ... cantina o garage ( Tipologia ambiente B o C) abbattute del 50 o 25% a seconda se siano accessibili o meno dall'interno. Il tutto dipende però dal tipo di accatastamento fatto.... mi ha chiarito tutto un funzionario ( non un semplice impiegato) dell'Agenzia del territorio in questo senso...i comuni devono prende quella superficie e calcolarne l'80% ... nient'altro.
Una maggio prova è stata data quando in risposta ad istanze presentate all'Agenzia ,dai contribuenti, per la rettifica della superficie , la risposta è fornita in doppia colonna e cioè Sperficie DPR 138/98 e sup. Tarsu che al 99% dei casi coincide......


serio

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty verificare...

Messaggio  filippo48 Gio 1 Mar 2012 - 3:14

filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

Non bisogna chiedere a nessuno, esperto o meno esperto che sia. Basta verificare. Prendiamo i dati metrici delle superfici B e C delle abitazioni. Confrontate i dati metrici col risultato della misurazione al lordo di dette superfici sulla planimetria catastale e vedrete che corrisponde. Ovvero il catasto non applica i coefficienti. I coefficienti li debbono applicare i Comuni. Ciò che non fanno. Ho verificato un sacco di casi ed è così. D'altra parte parla chiaro la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 al comma 1.
Al di là di questa prova evidente, non so cosa pensare...

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Messaggio  serio Ven 2 Mar 2012 - 12:53



Non bisogna chiedere a nessuno, esperto o meno esperto che sia. Basta verificare. Prendiamo i dati metrici delle superfici B e C delle abitazioni. Confrontate i dati metrici col risultato della misurazione al lordo di dette superfici sulla planimetria catastale e vedrete che corrisponde. Ovvero il catasto non applica i coefficienti. I coefficienti li debbono applicare i Comuni. Ciò che non fanno. Ho verificato un sacco di casi ed è così. D'altra parte parla chiaro la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 al comma 1.
Al di là di questa prova evidente, non so cosa pensare...[/quote]


o non vogliamo capire o facciamo finta di non capire !!!

i comuni NON devono applicare nulla!!!!!...... i dati scaricati dal Portale dei Comuni sono GIA' depurati dalle percentuali di abbattimento previste dalla circolare del 9/08/2005 per tipologia di ambiente.

La tipologia ambiente A-B-C ecc... non è una mera classificazione letterale ....ma TIPOLOGIE DI AMBIENTE assegnate dalla stessa Agenzia a determinati locali - ambienti dell'immobile per i quali hanno applicato le percentuali di abbattimento.....

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Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Mar 2012 - 23:48

... i dati scaricati dal Portale dei Comuni sono GIA' depurati dalle percentuali di abbattimento previste dalla circolare del 9/08/2005 per tipologia di ambiente...

puoi gentilmente indicare ove tale disposizione e' riportata.
Paolo Gros
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Messaggio  Lucio Guerra Sab 3 Mar 2012 - 10:24

serio ha scritto:RIPETO.....i dati scaricabili dal portale dei comuni che riportano la superficie ai fini Tarsu sono già depurati delle percentuali di abbattimento previste dal DPR 138/98 ... es: per un' unità immobiliare è calcolata l'abitazione al 100% ( tipologia ambiente A) e l'eventuale pertinenza ... cantina o garage ( Tipologia ambiente B o C) abbattute del 50 o 25% a seconda se siano accessibili o meno dall'interno. Il tutto dipende però dal tipo di accatastamento fatto.... mi ha chiarito tutto un funzionario ( non un semplice impiegato) dell'Agenzia del territorio in questo senso...i comuni devono prende quella superficie e calcolarne l'80% ... nient'altro.
Una maggio prova è stata data quando in risposta ad istanze presentate all'Agenzia ,dai contribuenti, per la rettifica della superficie , la risposta è fornita in doppia colonna e cioè Sperficie DPR 138/98 e sup. Tarsu che al 99% dei casi coincide......


la confusione continua ad essere tanta. La suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, viene fatta dal tecnico al momento della proposta di accatastamento o variazione catastale, ed approvata dall'Agenzia del Territorio, formando dei poligoni omogenei che comprendono anche le murature, ed è per questo che la norma attuale dispone :

Art. 1 comma 340
- Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;


Evidenzio "non può in ogni caso essere inferiore all'80%"

E' quindi chiaro che, come già + volte evidenziato, la TARSU o la quota parte della TIA, devono essere calcolate in base alla SUPERFICIE UTILE.

Se l'amministrazione Comunale non è in possesso dei dati della superficie utile, può operare in 2 modi :

- soluzione consigliata :prendere all'interno del Docfa, scaricabile dal portale dei comuni, il Modello 1N parte II, dove sono contenute le superfici utili e la destinazione di tutti i locali, e pertanto senza alcuna percentuale di riduzione "fittizia" in quanto trattasi già di superfici utili, che il comune può anche confrontare per conferma con la planimetria catastale in scala, anch'essa scaricabile dal portale

- soluzione alternativa, più rapida ma con margine d'errore, ammessa dall'art.1 comma 340 : prendere dal portale dei comuni i dati denominati "superfici tarsu" che sono la suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, ed applicando la riduzione all'80%

se non è ancora chiaro allora ............................

per vs sfortuna ho collaborato anche con l'agenzia del territorio proprio in un progetto specifico per la digitalizzazione in poligoni delle vecchie planimetrie, quindi vi consiglio, per vs utilità, di accettare consigli da chi è un pochettino + informato di voi, per sua esperienza tecnica specifica, senza alcuna vena polemica.
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Messaggio  Lucio Guerra Sab 3 Mar 2012 - 10:30

filippo48 ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

Non bisogna chiedere a nessuno, esperto o meno esperto che sia. Basta verificare. Prendiamo i dati metrici delle superfici B e C delle abitazioni. Confrontate i dati metrici col risultato della misurazione al lordo di dette superfici sulla planimetria catastale e vedrete che corrisponde. Ovvero il catasto non applica i coefficienti. I coefficienti li debbono applicare i Comuni. Ciò che non fanno. Ho verificato un sacco di casi ed è così. D'altra parte parla chiaro la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 al comma 1.
Al di là di questa prova evidente, non so cosa pensare...

la confusione continua ad essere tanta. La suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, viene fatta dal tecnico al momento della proposta di accatastamento o variazione catastale, ed approvata dall'Agenzia del Territorio, formando dei poligoni omogenei che comprendono anche le murature, ed è per questo che la norma attuale dispone :

Art. 1 comma 340
- Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

Evidenzio "non può in ogni caso essere inferiore all'80%"

E' quindi chiaro che, come già + volte evidenziato, la TARSU o la quota parte della TIA, devono essere calcolate in base alla SUPERFICIE UTILE.

Se l'amministrazione Comunale non è in possesso dei dati della superficie utile, può operare in 2 modi :

- soluzione consigliata :prendere all'interno del Docfa, scaricabile dal portale dei comuni, il Modello 1N parte II, dove sono contenute le superfici utili e la destinazione di tutti i locali, e pertanto senza alcuna percentuale di riduzione "fittizia" in quanto trattasi già di superfici utili, che il comune può anche confrontare per conferma con la planimetria catastale in scala, anch'essa scaricabile dal portale

- soluzione alternativa, più rapida ma con margine d'errore, ammessa dall'art.1 comma 340 : prendere dal portale dei comuni i dati denominati "superfici tarsu" che sono la suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, ed applicando la riduzione all'80%

se non è ancora chiaro allora ............................

per vs sfortuna ho collaborato anche con l'agenzia del territorio proprio in un progetto specifico per la digitalizzazione in poligoni delle vecchie planimetrie, quindi vi consiglio, per vs utilità, di accettare consigli da chi è un pochettino + informato di voi, per sua esperienza tecnica specifica, senza alcuna vena polemica.
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  filippo48 Sab 3 Mar 2012 - 11:46

Paolo Gros ha scritto:... i dati scaricati dal Portale dei Comuni sono GIA' depurati dalle percentuali di abbattimento previste dalla circolare del 9/08/2005 per tipologia di abiente...

puoi gentilmente indicare ove tale disposizione e' riportata.

Non c'è da nessuna parte. Ho approfondito abbastanza la questione. La Determinazione 9 agosto 2005, emanata dal Direttore dell'Agenzia del Territorio, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in attuazione del comma 340 art. 1, Legge 311/2004, recita, al comma 1, per quanto riguarda i dati da mettere a disposizione dei Comuni per consentire il calcolo della superficie catastale ai fini Tarsu, "Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica (dpr 138/98)". Nell'allegato B alla citata Determinazione in cui si tratta delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati è ulteriormente specificato che "L'elemento Ambiente identifica la tipologia di vano per il quale sono forniti i dati metrici,...Superficie A contiene la superficie del singolo ambiente, principale o accessorio, al lordo dei coefficienti di ragguaglio se relativa a vani accessori a servizio indiretto..." Nel paragrafo conclusivo è presentata la tabella del campo ambiente che, per le unità abitative è A (vani principali) B (vani accessori a indiretto servizio di quelli principali qualora comunicanti con gli stessi) C (vani accessori a indiretto servizio di quelli principali qualora non comunicanti con gli stessi).
Successivamente, al fine di chiarire qualsiasi dubbio in fase applicativa della norma, la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 13 del 7 dicembre 2005 riportava in allegato un prospetto di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini Tarsu (completamente inutile se come sostiene taluno fossero già stati applicati i coefficenti dal Catasto) con anche esempi di calcolo, riportanti una tabella in cui per ogni tipologia di ambiente c'è la superficie lorda, il coefficiente da applicare e il risultato. Alla fine viene fuori la superficie catastale ragguagliata, su cui va applicato l'80 per cento. Tutto inutile se i dati metrici fossero stati già ragguagliati. Dulcis in fundo, l'Agenzia del Territorio metteva a disposizione dei Comuni, per la conversione dei dati metrici lordi in superficie catastale calcolata secondo i criteri del dpr. 138/98, un software denominato "Superfici340" che potete trovare su Google. Dopo tutta questa spiegazione, per chi ha problemi di comprensione del testo, basta verificare per una qualsiasi u.i.u. i dati del Catasto riguardanti le superfici degli ambienti accessori indiretti, con la misurazione effettuatta dalla planimetria catastale. Basta mi sono stancato. Chi non vuole capire è in mala fede.

filippo48

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Messaggio  filippo48 Sab 3 Mar 2012 - 11:54

lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

Non bisogna chiedere a nessuno, esperto o meno esperto che sia. Basta verificare. Prendiamo i dati metrici delle superfici B e C delle abitazioni. Confrontate i dati metrici col risultato della misurazione al lordo di dette superfici sulla planimetria catastale e vedrete che corrisponde. Ovvero il catasto non applica i coefficienti. I coefficienti li debbono applicare i Comuni. Ciò che non fanno. Ho verificato un sacco di casi ed è così. D'altra parte parla chiaro la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 al comma 1.
Al di là di questa prova evidente, non so cosa pensare...

la confusione continua ad essere tanta. La suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, viene fatta dal tecnico al momento della proposta di accatastamento o variazione catastale, ed approvata dall'Agenzia del Territorio, formando dei poligoni omogenei che comprendono anche le murature, ed è per questo che la norma attuale dispone :

Art. 1 comma 340
- Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

Evidenzio "non può in ogni caso essere inferiore all'80%"

E' quindi chiaro che, come già + volte evidenziato, la TARSU o la quota parte della TIA, devono essere calcolate in base alla SUPERFICIE UTILE.

Se l'amministrazione Comunale non è in possesso dei dati della superficie utile, può operare in 2 modi :

- soluzione consigliata :prendere all'interno del Docfa, scaricabile dal portale dei comuni, il Modello 1N parte II, dove sono contenute le superfici utili e la destinazione di tutti i locali, e pertanto senza alcuna percentuale di riduzione "fittizia" in quanto trattasi già di superfici utili, che il comune può anche confrontare per conferma con la planimetria catastale in scala, anch'essa scaricabile dal portale

- soluzione alternativa, più rapida ma con margine d'errore, ammessa dall'art.1 comma 340 : prendere dal portale dei comuni i dati denominati "superfici tarsu" che sono la suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, ed applicando la riduzione all'80%

se non è ancora chiaro allora ............................

per vs sfortuna ho collaborato anche con l'agenzia del territorio proprio in un progetto specifico per la digitalizzazione in poligoni delle vecchie planimetrie, quindi vi consiglio, per vs utilità, di accettare consigli da chi è un pochettino + informato di voi, per sua esperienza tecnica specifica, senza alcuna vena polemica.
il modello 1N parte II riporta le superfici utili solo dei vani principali mentre per tutti gli altri ambienti riporta solo la superficie lorda. Il metodo A che tu indichi può andare bene per le unità abitative che non hanno vani accessori indiretti. Il metodo B da te indicato è applicato in violazione del comma 340 art. 1 L. 311/2004, perchè l'80% è calcolato sulle superfici lorde A+B+C non ragguagliate ai coefficienti di cui al DPR 138/98.

filippo48

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Messaggio  serio Sab 3 Mar 2012 - 23:47

lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:RIPETO.....i dati scaricabili dal portale dei comuni che riportano la superficie ai fini Tarsu sono già depurati delle percentuali di abbattimento previste dal DPR 138/98 ... es: per un' unità immobiliare è calcolata l'abitazione al 100% ( tipologia ambiente A) e l'eventuale pertinenza ... cantina o garage ( Tipologia ambiente B o C) abbattute del 50 o 25% a seconda se siano accessibili o meno dall'interno. Il tutto dipende però dal tipo di accatastamento fatto.... mi ha chiarito tutto un funzionario ( non un semplice impiegato) dell'Agenzia del territorio in questo senso...i comuni devono prende quella superficie e calcolarne l'80% ... nient'altro.
Una maggio prova è stata data quando in risposta ad istanze presentate all'Agenzia ,dai contribuenti, per la rettifica della superficie , la risposta è fornita in doppia colonna e cioè Sperficie DPR 138/98 e sup. Tarsu che al 99% dei casi coincide......


la confusione continua ad essere tanta. La suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, viene fatta dal tecnico al momento della proposta di accatastamento o variazione catastale, ed approvata dall'Agenzia del Territorio, formando dei poligoni omogenei che comprendono anche le murature, ed è per questo che la norma attuale dispone :

Art. 1 comma 340
- Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;


Evidenzio "non può in ogni caso essere inferiore all'80%"

E' quindi chiaro che, come già + volte evidenziato, la TARSU o la quota parte della TIA, devono essere calcolate in base alla SUPERFICIE UTILE.

Se l'amministrazione Comunale non è in possesso dei dati della superficie utile, può operare in 2 modi :

- soluzione consigliata :prendere all'interno del Docfa, scaricabile dal portale dei comuni, il Modello 1N parte II, dove sono contenute le superfici utili e la destinazione di tutti i locali, e pertanto senza alcuna percentuale di riduzione "fittizia" in quanto trattasi già di superfici utili, che il comune può anche confrontare per conferma con la planimetria catastale in scala, anch'essa scaricabile dal portale

- soluzione alternativa, più rapida ma con margine d'errore, ammessa dall'art.1 comma 340 : prendere dal portale dei comuni i dati denominati "superfici tarsu" che sono la suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, ed applicando la riduzione all'80%

se non è ancora chiaro allora ............................

per vs sfortuna ho collaborato anche con l'agenzia del territorio proprio in un progetto specifico per la digitalizzazione in poligoni delle vecchie planimetrie, quindi vi consiglio, per vs utilità, di accettare consigli da chi è un pochettino + informato di voi, per sua esperienza tecnica specifica, senza alcuna vena polemica.

mi pare che stiamo dicendo la stessa cosa!!!

serio

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