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tarsu - dati metrici planimetria catastale

+2
Paolo Gros
comune di monterosso
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Dom 4 Mar 2012 - 0:08

filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
filippo48 ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
serio ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Giusto, il comune non può modificare le superfici comunicate attraverso il portale dei comuni, ma l'ente impositore , pur non modificando dato alcuno puo' imporre la tassa su superfici anche minori all'80% per i motivi anzidetti

sono daccordo

la cosa migliore comunque, in questi casi, sarebbe prendere le superfici nette di tutti i locali che si trovano all'interno del docfa che si scarica sempre dal portale dei comuni,



i dati metrici messi a disposizione dei comuni dal catasto in applicazione del comma 340 art.1 della legge 311/2004 "consentono di calcolare la superficie catastale" e quindi non rappresentano di per sè la superficie catastale. I suddetti dati metrici non sono altro che le superfici lorde dei diversi ambienti come riportati nel DOCFA. Essi rappresentano la base di calcolo della superficie catastale ai fini TARSU da effettuare con l'applicazione dei coefficienti di ragguaglio riportati nell'allegato C al PPR 138/98.
Già nella Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005, emanata in attuazione del predetto comma 340, col parere favorevole della Conferenza Stato-Città, in ordine ai dati da mettere a disposizione dei Comuni, si parla di superficie catastale dell'intero immobile (comprese le aree scoperte) e dei "dati metrici dei singoli ambienti al lordo dei coefficienti di ragguaglio". Oltretutto sono questi i dati relativi alle superfici di cui dispone il catasto. Ma al fine di evitare che si prendessero lucciole (somma delle superfici lorde dei diversi ambienti) per lanterne (somma delle superfici ragguagliate ai coefficienti dei diversi ambienti) il catasto pubblicava in allegato alla Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 una tabella di ausilio al calcolo della superficie catastale ai fini tarsu, con esempi di calcolo corredati da planimetrie. La maggior parte dei Comuni, anche se ce ne sono di onesti, o per superficialità o per interesse, ha fatto credere anche a persone cosiddette esperte, che la superficie catastale era la somma dei dati metrici forniti dal catasto, in quanto il catasto avrebbe già applicato i coefficienti. Ma così non è: basta confrontare i dati Docfa con in dati metrici messi a disposizione dei Comuni. I Comuni hanno saltato un passaggio: il calcolo della superficie catastale applicando i coefficienti del DPR 138/98 ai dati metrici dei diversi ambienti delle unità immobiliari. Per questa operazioe il catasto ha messo a disposizione dei Comuni una procedura informatica denominata "superfici 340". Ma da questo orecchio i comuni non vogliono sentire e continuano ad applicare il comma 340 a modo loro e a svantaggio dei contribuenti, in violazione e falsa applicazione della legge. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

ma conosci cos'è un docfa e come viene redatto ? sai cos'è una planimetria catastale in scala. da quello che scrivi sinceramente non sembra, scusa ma non avevo altri termini per uno che ha postato uno stralcio di articolo senza conoscere la norma

la tassa sui rifiuti viene applicata sulla superficie netta e la cosa migliore a mio avviso resta il docfa dove il tecnico riporta la superficie netta per ogni categoria di locali, e superficie lorda per gli accessori indiretti.

Questi dati, confrontati con la planimetria in scala, sempre disponibile dal portale, da la certezza al funzionario di applicare il tributo sulla reale superficie

Tutto il resto sono "ritrovati" per operazioni + speditive ma - certe

Il docfa riporta la superficie lorda di tutti gli ambienti (A-B-C-D-E-F) e alla fine fa il calcolo della superficie catastale di tutta l'unità immobiliare.
Poichè una legge dello Stato (forse una quisquiglia per l'interlocutore) impone ai comuni di rettificare d'ufficio le superfici tarsu già dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale, accertandone la differenza, il problema ruota tutto attorno al concetto di superficie catastale che non mi sembra chiaro a molti. Il criterio del comma 340 serve, in caso di accertamenti a tappeto per migliaia di unità immobiliari, a dare uno strumento agile per gli accertamenti, a condizione che venga usato nel rispetto della legge. Non è che fai il furbo e anzichè calcolare l'80% della superficie catastale mi calcoli l'80% della superficie lorda. Sommare le superfici lorde dei singoli ambienti di un'abitazione che comprenda superfici accessorie ti dà un risultato che è superiore alla superficie catastale dell'intero immobile e ciò è assurdo. Cioè la legge dello stato non viene rispettata da molti comuni. Non so se i frequentatori di questo forum lavorino per i comuni, io no. Oltretutto il concetto di superficie calpestabile, confermando l'indirizo legislativo della L.311/2004, è stato definitivamente buttato alle ortiche dal DL 201/2011, istitutivo della TARES. Bisognerà che quelli che lavorano nei Comuni e per i Comuni comincino a capire cos'è la superficie catastale.

Non bisogna chiedere a nessuno, esperto o meno esperto che sia. Basta verificare. Prendiamo i dati metrici delle superfici B e C delle abitazioni. Confrontate i dati metrici col risultato della misurazione al lordo di dette superfici sulla planimetria catastale e vedrete che corrisponde. Ovvero il catasto non applica i coefficienti. I coefficienti li debbono applicare i Comuni. Ciò che non fanno. Ho verificato un sacco di casi ed è così. D'altra parte parla chiaro la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 al comma 1.
Al di là di questa prova evidente, non so cosa pensare...

la confusione continua ad essere tanta. La suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, viene fatta dal tecnico al momento della proposta di accatastamento o variazione catastale, ed approvata dall'Agenzia del Territorio, formando dei poligoni omogenei che comprendono anche le murature, ed è per questo che la norma attuale dispone :

Art. 1 comma 340
- Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

Evidenzio "non può in ogni caso essere inferiore all'80%"

E' quindi chiaro che, come già + volte evidenziato, la TARSU o la quota parte della TIA, devono essere calcolate in base alla SUPERFICIE UTILE.

Se l'amministrazione Comunale non è in possesso dei dati della superficie utile, può operare in 2 modi :

- soluzione consigliata :prendere all'interno del Docfa, scaricabile dal portale dei comuni, il Modello 1N parte II, dove sono contenute le superfici utili e la destinazione di tutti i locali, e pertanto senza alcuna percentuale di riduzione "fittizia" in quanto trattasi già di superfici utili, che il comune può anche confrontare per conferma con la planimetria catastale in scala, anch'essa scaricabile dal portale

- soluzione alternativa, più rapida ma con margine d'errore, ammessa dall'art.1 comma 340 : prendere dal portale dei comuni i dati denominati "superfici tarsu" che sono la suddivisione in ambienti, o meglio poligoni omogenei, per destinazione ed altezza, ed applicando la riduzione all'80%

se non è ancora chiaro allora ............................

per vs sfortuna ho collaborato anche con l'agenzia del territorio proprio in un progetto specifico per la digitalizzazione in poligoni delle vecchie planimetrie, quindi vi consiglio, per vs utilità, di accettare consigli da chi è un pochettino + informato di voi, per sua esperienza tecnica specifica, senza alcuna vena polemica.
il modello 1N parte II riporta le superfici utili solo dei vani principali mentre per tutti gli altri ambienti riporta solo la superficie lorda. Il metodo A che tu indichi può andare bene per le unità abitative che non hanno vani accessori indiretti. Il metodo B da te indicato è applicato in violazione del comma 340 art. 1 L. 311/2004, perchè l'80% è calcolato sulle superfici lorde A+B+C non ragguagliate ai coefficienti di cui al DPR 138/98.

e qui che sbagli!!! ho scaricato dal portale dei comuni i dati da inserire nel software del mio comune, non attuando nessuna modifica. Io ho una abitazione di circa 400 MQ lordi, accatastata (rispettando la circolare 2005) con TIPOLOGIA IMMOBILIARE " ABITAZIONI" con circa 200 mq come TIPOLOGIA AMBIENTE "A", 150 MQ con TIPOLOGIA AMBIENTE "C" e 50 mq con TIPOLOGIA AMBIENTE "F", per un totale di mq soggetti alla TARSU su cui applicare l'80% .....187,50 ......dato calcolato già dall'Agenzia ....pertanto..

mq 150 tipologia ambiente A

mq 37,50 ossia il 25% di 150 tipologia ambiente C

mq 50 tipologia ambiente F non soggetta alla TARSU.....a questo punto il comune cosa dovrebbe fare in più per avere la superficie imponibile?

serio

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  Lucio Guerra Dom 4 Mar 2012 - 3:05

stralcio regolamento TARSU

COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

2 L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a m. 1,50, non entra nel computo della superficie tassabile.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un mq.

Quindi, qualora il contribuente non abbia regolarmente presentato denuncia ai sensi dell'art. 70 del decreto 507, il Comune determina la superficie imponibile calcolando il metro quadrato di superficie misurata sul filo interno dei muri prendendo a riferimento :

- Docfa .- Modello 1N parte II - per le superfici utili di :

1 - Vani Principali
(camere, cucina, stanze, ecc.)

2 - Accessori Diretti
(Bagni, W.C., Corridoi, Rispostigli)

verificare la superficie utile del Docfa con quella della planimetria catastale in scala (solitamente 1:200 ma anche in scala diversa sempre indicata in planimetria - ci sono sul mercato molte applicazioni che fanno questo)

- per gli Accessori indiretti
(Accessori complementari, cantine, soffitte,
lavanderie e simili)

calcolare direttamente la superficie utile dalla planimetria catastale in scala (solitamente 1:200 ma anche in scala diversa sempre indicata in planimetria - ci sono sul mercato molte applicazioni che fanno questo) e verificare il confronto con la superficie lorda del Docfa

Questa è la procedura più giusta e certa

Qualora un Comune non voglia adottare questa strada, pur avendoi a disposizione tutti i dati per farlo, allora può agire ai sensi del Art. 1 comma 340, come da voi indicato, che è però chiaramente una modalità "fittizia" per la determinazione in via speditiva della superficie imponibile minima
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Messaggio  serio Dom 4 Mar 2012 - 4:34

lucio_imu ha scritto:stralcio regolamento TARSU

COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

2 L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a m. 1,50, non entra nel computo della superficie tassabile.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un mq.

Quindi, qualora il contribuente non abbia regolarmente presentato denuncia ai sensi dell'art. 70 del decreto 507, il Comune determina la superficie imponibile calcolando il metro quadrato di superficie misurata sul filo interno dei muri prendendo a riferimento :

- Docfa .- Modello 1N parte II - per le superfici utili di :

1 - Vani Principali
(camere, cucina, stanze, ecc.)

2 - Accessori Diretti
(Bagni, W.C., Corridoi, Rispostigli)

verificare la superficie utile del Docfa con quella della planimetria catastale in scala (solitamente 1:200 ma anche in scala diversa sempre indicata in planimetria - ci sono sul mercato molte applicazioni che fanno questo)

- per gli Accessori indiretti
(Accessori complementari, cantine, soffitte,
lavanderie e simili)

calcolare direttamente la superficie utile dalla planimetria catastale in scala (solitamente 1:200 ma anche in scala diversa sempre indicata in planimetria - ci sono sul mercato molte applicazioni che fanno questo) e verificare il confronto con la superficie lorda del Docfa

Questa è la procedura più giusta e certa

Qualora un Comune non voglia adottare questa strada, pur avendoi a disposizione tutti i dati per farlo, allora può agire ai sensi del Art. 1 comma 340, come da voi indicato, che è però chiaramente una modalità "fittizia" per la determinazione in via speditiva della superficie imponibile minima

sembra , però, che quest'ultima sia la sola da rispettare una volta andati a Tares

serio

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Messaggio  Lucio Guerra Dom 4 Mar 2012 - 5:41

dal 01.01.2013 (salvo modifiche)
Articolo 14.
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

Per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie
assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Per gli immobili
già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità
di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta
Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso
in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare
la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale
conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al
tributo è costituita da quella calpestabile.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138
“Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle
tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle
commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge
23 dicembre 1996, n. 662”
ALLEGATO B
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE UNITA' IMMOBILIARI ORDINARIE
Gruppo R
(Unitá immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a
funzioni complementari)
R/1 _ Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
R/2 _ Abitazioni in villino e in villa.
R/3 _ Abitazioni tipiche dei luoghi.
R/4 _ Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di
veicoli.
Gruppo P
(Unitá immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)
P/1 _ Unitá immobiliari per residenze collettive e simili.
P/2 _ Unitá immobiliari per funzioni sanitarie.
P/3 _ Unitá immobiliari per funzioni rieducative.
P/4 _ Unitá immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
P/5 _ Unitá immobiliari per funzioni culturali e simili.
Gruppo T
(Unitá immobiliari a destinazione terziaria)
T/l _ Negozi e locali assimilabili.
T/2 _ Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
T/3 _ Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
T/4 _ Pensioni.
T/5 _ Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
T/6 _ Stalle, scuderie e simili.
T/7 _ Uffici, studi e laboratori professionali.
UNITA' IMMOBILIARI SPECIALI
Gruppo V
(Unitá immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
V/l _ Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti
di risalita.
4
V/2 _ Stabilimenti balneari e di acque curative.
V/3 _ Fiere permanenti recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 _ Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/5 _ Ospedali.
V/6 _ Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento,
arene e parchi zoo.
V/7 _ Unitá immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con
censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non
ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del
gruppo V.
Gruppo Z
(Unitá immobiliari a destinazione terziariaproduttiva e diversa)
Z/ I _ Unitá immobiliari per funzioni produttive.
Z/2 _ Unitá immobiliari per funzioni produttive connesse alI'agricoltura.
Z/3 _ Unitá immobiliari per funzioni terziario_commerciali.
Z/4 _ Unitá immobiliari per funzioni terziario_direzionali.
Z/5 _ Unitá immobiliari per funzioni ricettive.
Z/6 _ Unitá immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.
Z/7 _ Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.
Z/8 _ Posti barca compresi in porti turistici.
Z/9 _ Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.
Z/10 _ Unitá immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili
nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie,
ovvero unitá immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie
del gruppo Z.
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Accertamenti comma 340 e superficie catastale

Messaggio  dandy71 Lun 5 Mar 2012 - 0:59

Sto seguendo da qualche giorno questo topic e non vi nascondo che sono più confuso adesso di quando ho iniziato a leggerlo.
Quest'anno voglio procedere all'aggiornamento delle metrature Tarsu ai sensi del comma 340, art. 1 della L. 311/304 (anche in previsione della nuova RES).
Vi faccio una domanda pratica : la superficie catastale indicata in SISTER (o in catasto 2000) devo prenderla come base per il calcolo dell'80% oppure si tratta proprio dell'80% e quindi della metratura corretta?

dandy71

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Tarsu

Messaggio  Paolo Gros Lun 5 Mar 2012 - 2:00

Posso darti la mia soluzione che pero' ovviamente vale per come mi comporto e nulla piu' ovvero

la superficie catastale indicata in SISTER e' base di calcolo dell'80%
Con ovviamente il massimo rispetto delle opinioni di tutti i colleghi intervenuti.
Paolo Gros
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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  dandy71 Lun 5 Mar 2012 - 2:03

Paolo Gros ha scritto:Posso darti la mia soluzione che pero' ovviamente vale per come mi comporto e nulla piu' ovvero

la superficie catastale indicata in SISTER e' base di calcolo dell'80%
Con ovviamente il massimo rispetto delle opinioni di tutti i colleghi intervenuti.

Grazie Paolo per la conferma!

dandy71

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

Messaggio  serio Lun 5 Mar 2012 - 11:38

Paolo Gros ha scritto:Posso darti la mia soluzione che pero' ovviamente vale per come mi comporto e nulla piu' ovvero

la superficie catastale indicata in SISTER e' base di calcolo dell'80%
Con ovviamente il massimo rispetto delle opinioni di tutti i colleghi intervenuti.

rispetto per tutti ....ma è così !!!

serio

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tarsu  - dati metrici planimetria   catastale - Pagina 2 Empty Re: tarsu - dati metrici planimetria catastale

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