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http://www.irpef.info/Irap e incentivo Merloni, Ici etc
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an.bal
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Paolo Gros
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Irap e incentivo Merloni, Ici etc
La delibera numero 33/CONTR/2010 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo pone la parola “fine” al dibattito sull’inclusione o meno dell’imposta sulle attività produttive nella percentuale o negli importi riferibili alle progettazioni interne ed ai compensi ici nonche' per le avvocature comunali ove esistono.
In conclusione : Le disponibilità di bilancio da destinare ai fondi da ripartire non possono che essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull’amministrazione a titolo di Irap. Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per avvocatura vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap. Dopo tale calcolo, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.
In conclusione : Le disponibilità di bilancio da destinare ai fondi da ripartire non possono che essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull’amministrazione a titolo di Irap. Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per avvocatura vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap. Dopo tale calcolo, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.
Nella pratica come andiamo a pagare % Merloni Ici
Prima : Ad esempio Merloni : opera di valore 1000 quota merloni 2% = 20 , dedotto Cpdel 23,80 ed Irap 8,50 = 32.30 % lordo dipendente 13,54.
Quindi l'effettivo onere di progettazione era 20
Ora : opera di valore 1000 : merloni 2% 20 ,dedotto Cpdel 23,80 = lordo dipendente 15,24
Accantonare l'8.5% Irap e' una bella idea ma e' evidente che 1,70 ( che deve essere carico ente, costituira' di fatto un onere aggiuntivo ( costo totale 1000 + 1.70) .
Chiaro e' che se nel quadro di spesa si dira' che l'opera ab origine costa 1001,7 in luogo di mille l'onere non sara' aggiuntivo ma gia' previsto.
Accantonare l'Irap sottraendolo dal lordo che andra' al dipendente in luogo di "detrarlo" sarebbe solo un altro modo per farlo sostenre al dipendente.
In definitiva se spetta il 2% merloni al netto dei contributi ente si deduce solo la Cpdel.
Ripercorrendo le parole della Corte : Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per avvocatura/merloni/ici vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.( si delibera l'opera in 1001,7 , si accantona 1,7 di Irap ) Dopo tale calcolo, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi. (quindi 2% di 1000 - opera al netto di Irap - dedotta Cpdel 23.80 = lordo dipendente ).
Quindi l'effettivo onere di progettazione era 20
Ora : opera di valore 1000 : merloni 2% 20 ,dedotto Cpdel 23,80 = lordo dipendente 15,24
Accantonare l'8.5% Irap e' una bella idea ma e' evidente che 1,70 ( che deve essere carico ente, costituira' di fatto un onere aggiuntivo ( costo totale 1000 + 1.70) .
Chiaro e' che se nel quadro di spesa si dira' che l'opera ab origine costa 1001,7 in luogo di mille l'onere non sara' aggiuntivo ma gia' previsto.
Accantonare l'Irap sottraendolo dal lordo che andra' al dipendente in luogo di "detrarlo" sarebbe solo un altro modo per farlo sostenre al dipendente.
In definitiva se spetta il 2% merloni al netto dei contributi ente si deduce solo la Cpdel.
Ripercorrendo le parole della Corte : Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per avvocatura/merloni/ici vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.( si delibera l'opera in 1001,7 , si accantona 1,7 di Irap ) Dopo tale calcolo, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi. (quindi 2% di 1000 - opera al netto di Irap - dedotta Cpdel 23.80 = lordo dipendente ).
Irap e incentivo Merloni, Ici etc ..Il sole 24 ore
Riporto integralmente :
IL SOLE 24ORE – 26 luglio 2010 pagina 13
Sezioni riunite. Scorporo anche sui compensi degli avvocati in organico
Il tecnico comunale deve pagarsi l'Irap
MARCIA INDIETR/Gli enti che hanno seguito l'orientamento diametralmente opposto devono recuperare quanto liquidato in eccesso.
Avvocati e tecnici comunali dovranno pagarsi l'Irap sui compensi per l'attività svolta.
Le sezioni riunite della Corte dei conti (delibera 33/Contr/2010 del 30 giu-gno 2010) accolgono così la tesi della sezione lombarda fino a ieri isolata. La questione riguarda lo scorporo dell'Irap sui compensi per l'avvocatura e la progettazione, oggetto anche di norme di interpretazione autentica. Solo la delibera odierna cita 17 interventi tra pronunce della Corte dei conti, dell'agenzia delle En-trate, della Ragioneria e della Funzione pubblica, oltre che una sentenza della Corte costituzionale. Secondo l'orientamento fino a ieri prevalente, l'Irap non doveva essere scorporata in quanto le norme prevedono che dal compenso debbano essere sottratti gli «oneri riflessi» in un caso e i «con-tributi previdenziali ed assistenziali» nell'altro. Rimaneva esclusa l'Irap che doveva gravare sul datore di lavoro. Per altro verso si riteneva che le somme previste dalle disposizioni di legge dovessero finanziare il costo degli incentivi per avvocatura e progettazione; in caso contrario l'Irap sarebbe rimasta priva di copertura. Dopo aver evidenziato che il legislatore è ricorso a un'espressione atecnica, le sezioni riunite confermano l'esclusione dell'Irap dagli oneri riflessi. Infatti, l'imposta non può essere considerata come un elemento particolare del più generale concetto di «oneri riflessi» (in tal senso anche la sentenza 33/ 2009 della Corte costituzionale). In modo quasi sorprendente la delibera accoglie anche la tesi contraria che addebita l'Irap ai dipendenti intrave-dendo una possibile coerenza tra le due posizioni. In realtà il funambolismo è solo apparente. Secondo la Corte è necessario prima di tutto quantificare i fondi per la progettazione e l'avvocatura interna secondo le rispettive norme istitutive. Tali somme costituiscono la «provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri di personale» e quindi anche all'Irap. A questo punto, i fondi da ripartire dovranno essere considerati al netto dell'Irap. Le due tesi non sono contrastanti solo se dalla provvista vengo prima accantonate le risorse per l'Irap e da quel che rimane si scorporano gli «oneri riflessi» o gli «oneri previdenziali e assistenziali»; oneri che a questo punto non possono che essere al netto dell'Irap. In realtà viene confermata la tesi meno favorevole ai dipendenti smentendo l'esclusione dell'Irap dagli oneri riflessi. La posizione delle sezioni riunite non può che imporre agli enti che avevano aderito alle deliberazioni che andavano in senso opposto di fare marcia indietro ricalcolando e recuperando quanto liquidato in eccesso. C'è poi il rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti qualora tra gli avvocati o tra i progettisti sia presente un disabile sulla cui retribuzio-ne l'ente non paga Irap. Perché questi percepirebbe un compenso maggiore rispetto al collega non disabile.
Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
IL SOLE 24ORE – 26 luglio 2010 pagina 13
Sezioni riunite. Scorporo anche sui compensi degli avvocati in organico
Il tecnico comunale deve pagarsi l'Irap
MARCIA INDIETR/Gli enti che hanno seguito l'orientamento diametralmente opposto devono recuperare quanto liquidato in eccesso.
Avvocati e tecnici comunali dovranno pagarsi l'Irap sui compensi per l'attività svolta.
Le sezioni riunite della Corte dei conti (delibera 33/Contr/2010 del 30 giu-gno 2010) accolgono così la tesi della sezione lombarda fino a ieri isolata. La questione riguarda lo scorporo dell'Irap sui compensi per l'avvocatura e la progettazione, oggetto anche di norme di interpretazione autentica. Solo la delibera odierna cita 17 interventi tra pronunce della Corte dei conti, dell'agenzia delle En-trate, della Ragioneria e della Funzione pubblica, oltre che una sentenza della Corte costituzionale. Secondo l'orientamento fino a ieri prevalente, l'Irap non doveva essere scorporata in quanto le norme prevedono che dal compenso debbano essere sottratti gli «oneri riflessi» in un caso e i «con-tributi previdenziali ed assistenziali» nell'altro. Rimaneva esclusa l'Irap che doveva gravare sul datore di lavoro. Per altro verso si riteneva che le somme previste dalle disposizioni di legge dovessero finanziare il costo degli incentivi per avvocatura e progettazione; in caso contrario l'Irap sarebbe rimasta priva di copertura. Dopo aver evidenziato che il legislatore è ricorso a un'espressione atecnica, le sezioni riunite confermano l'esclusione dell'Irap dagli oneri riflessi. Infatti, l'imposta non può essere considerata come un elemento particolare del più generale concetto di «oneri riflessi» (in tal senso anche la sentenza 33/ 2009 della Corte costituzionale). In modo quasi sorprendente la delibera accoglie anche la tesi contraria che addebita l'Irap ai dipendenti intrave-dendo una possibile coerenza tra le due posizioni. In realtà il funambolismo è solo apparente. Secondo la Corte è necessario prima di tutto quantificare i fondi per la progettazione e l'avvocatura interna secondo le rispettive norme istitutive. Tali somme costituiscono la «provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri di personale» e quindi anche all'Irap. A questo punto, i fondi da ripartire dovranno essere considerati al netto dell'Irap. Le due tesi non sono contrastanti solo se dalla provvista vengo prima accantonate le risorse per l'Irap e da quel che rimane si scorporano gli «oneri riflessi» o gli «oneri previdenziali e assistenziali»; oneri che a questo punto non possono che essere al netto dell'Irap. In realtà viene confermata la tesi meno favorevole ai dipendenti smentendo l'esclusione dell'Irap dagli oneri riflessi. La posizione delle sezioni riunite non può che imporre agli enti che avevano aderito alle deliberazioni che andavano in senso opposto di fare marcia indietro ricalcolando e recuperando quanto liquidato in eccesso. C'è poi il rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti qualora tra gli avvocati o tra i progettisti sia presente un disabile sulla cui retribuzio-ne l'ente non paga Irap. Perché questi percepirebbe un compenso maggiore rispetto al collega non disabile.
Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Irap e incentivo Merloni, Ici etc l'antitesi
Considerando il risvolto della medaglia " senza oneri aggiuntivi per il Comune ":
valore opera 10.000
quota incentivi progettazione 0,50% = euro 50
accantono subito la quota irap 8,50% = euro 3,92
rimangono sul fondo 46,08
2 dipendenti con fondo così ripartito
il 1^ amministrativo euro 20 ( inail 0,10%)
il 2^ tecnico euro 26,08 (inail 0,50%)
importo liquidabile:
al 1^ euro 16,14
al 2^ euro 20,98
contrib. c/ente caso 1 - 23,90% = euro 3,86
contrib. c/ente caso 2 - 24,30% = euro 5,10
riepilogo:
fondo al netto dell'irap accantonato euro 46,08
amm.ivo ...importo lordo..............euro 16,14
contributi.................euro 3,86
totale .............................euro 20.00
tecnico ...importo lordo..............euro 20,98
contributi.................euro 5,101
totale .............................euro 26,08
riepilogo generale:
1) irap.......euro 3.92
2) amm.ivo....euro 20,00
3) tecnico ...euro 26,08
totale.........euro 50,00
A questo modo , accantonando e non sottraendo , l'irap lo paga veramente il dipendente.
Questo per capire che Italia Oggi titoli L'irap lo paga il Comune ed il Sole 24 ore L'irap lo paga il dipendente.
Ritengo la mia tesi favorevole al dipendente ma suscettibile di danno erariale , l'altra tesi favorevole al Comune ma ricorribile dal Giudice del lavoro.
In un caso e nell'altro siamo nella patria dell'uncinetto : il diritto ed il rovescio.
valore opera 10.000
quota incentivi progettazione 0,50% = euro 50
accantono subito la quota irap 8,50% = euro 3,92
rimangono sul fondo 46,08
2 dipendenti con fondo così ripartito
il 1^ amministrativo euro 20 ( inail 0,10%)
il 2^ tecnico euro 26,08 (inail 0,50%)
importo liquidabile:
al 1^ euro 16,14
al 2^ euro 20,98
contrib. c/ente caso 1 - 23,90% = euro 3,86
contrib. c/ente caso 2 - 24,30% = euro 5,10
riepilogo:
fondo al netto dell'irap accantonato euro 46,08
amm.ivo ...importo lordo..............euro 16,14
contributi.................euro 3,86
totale .............................euro 20.00
tecnico ...importo lordo..............euro 20,98
contributi.................euro 5,101
totale .............................euro 26,08
riepilogo generale:
1) irap.......euro 3.92
2) amm.ivo....euro 20,00
3) tecnico ...euro 26,08
totale.........euro 50,00
A questo modo , accantonando e non sottraendo , l'irap lo paga veramente il dipendente.
Questo per capire che Italia Oggi titoli L'irap lo paga il Comune ed il Sole 24 ore L'irap lo paga il dipendente.
Ritengo la mia tesi favorevole al dipendente ma suscettibile di danno erariale , l'altra tesi favorevole al Comune ma ricorribile dal Giudice del lavoro.
In un caso e nell'altro siamo nella patria dell'uncinetto : il diritto ed il rovescio.
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
ehm ehm .. questo esempio mi ricorda qualcosa :lol:e mi sento di condividerlo
ciao paolo, carino il tuo forum
ciao paolo, carino il tuo forum
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Irap e incentivo Merloni, Ici etc
Per i colleghi che non frequentano il sito di Piscino on web ( link sul portale).
Aidi conosce l'esempio perche' fu lei a proporlo su quel sito in analoga discussione .
Sul problema non ci troviamo in accordo ma ho riportato le diversi tesi ( in particolare gli esempi) lasciando ad ogni collega una libera interpretazione.
Aidi conosce l'esempio perche' fu lei a proporlo su quel sito in analoga discussione .
Sul problema non ci troviamo in accordo ma ho riportato le diversi tesi ( in particolare gli esempi) lasciando ad ogni collega una libera interpretazione.
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
con grande tempismo, riavvio la discussione.
a mente fredda penso di avere inquadrato la questione forse perchè da sempre allineato: cioè, in sede di liquidazione degli incentivi progettazione al personale tecnico ho sempre tolto l'Irap. Il principio era che il bilancio non aveva risorse aggiuntive, pertanto l'Irap doveva venire fuori dal quadro economico del progetto e quindi dalla somma del 2%.
Sul calcolo però esprimo dei dubbi sui dati offerti da aidi, perchè peggiorativi per il dipendente.
La Corte afferma che l'Irap è a carico dell'Ente e che al contempo trova capienza all'interno del 2%: l'accantonamento così proposta da aidi calcola l'irap sul compenso comprensivo degli oneri riflessi, determinando pertanto un accantonamento necessariamente superiore a quando effettivamente dovuto (l'irap da versare sarà infatti calcolata sul compenso al netto degli oneri riflessi).
Quindi il calcolo che proporrei è tale che per riprova:
compenso in busta paga
+ oneri riflessi
+ irap accantonata
= importo 2%
Da ultimo la questione INAIL che non ho mai considerato.....
il dubbio era sulla percentuale da applicare, perchè io conosco la previsione ma non la percentuale effettiva - che conoscerò solo in sede di autoliquidazione a febraio dell'anno successivo ..... e se devo applicare un % inferiore, avrei trattenuto un importo maggiore di oneri riflessi .... che fare?
a mente fredda penso di avere inquadrato la questione forse perchè da sempre allineato: cioè, in sede di liquidazione degli incentivi progettazione al personale tecnico ho sempre tolto l'Irap. Il principio era che il bilancio non aveva risorse aggiuntive, pertanto l'Irap doveva venire fuori dal quadro economico del progetto e quindi dalla somma del 2%.
Sul calcolo però esprimo dei dubbi sui dati offerti da aidi, perchè peggiorativi per il dipendente.
La Corte afferma che l'Irap è a carico dell'Ente e che al contempo trova capienza all'interno del 2%: l'accantonamento così proposta da aidi calcola l'irap sul compenso comprensivo degli oneri riflessi, determinando pertanto un accantonamento necessariamente superiore a quando effettivamente dovuto (l'irap da versare sarà infatti calcolata sul compenso al netto degli oneri riflessi).
Quindi il calcolo che proporrei è tale che per riprova:
compenso in busta paga
+ oneri riflessi
+ irap accantonata
= importo 2%
Da ultimo la questione INAIL che non ho mai considerato.....
il dubbio era sulla percentuale da applicare, perchè io conosco la previsione ma non la percentuale effettiva - che conoscerò solo in sede di autoliquidazione a febraio dell'anno successivo ..... e se devo applicare un % inferiore, avrei trattenuto un importo maggiore di oneri riflessi .... che fare?
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Irap e Merloni
L’ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’art. 12 del DPR 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.( In merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale circolare INPS — Direzione Centrale Contributi — n. 263 del 24 dicembre 1997)
Ergo l'Irap sui compensi merloni deve essere considerato sull'imponibile Cpdel.
Ergo l'Irap sui compensi merloni deve essere considerato sull'imponibile Cpdel.
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
riporto l'esempio
valore opera 10.000
quota incentivi progettazione 0,50% = euro 50
accantono subito la quota irap 8,50% = euro 3,92
rimangono sul fondo 46,08
2 dipendenti con fondo così ripartito
il 1^ amministrativo euro 20 ( inail 0,10%)
il 2^ tecnico euro 26,08 (inail 0,50%)
importo liquidabile:
al 1^ euro 16,14
al 2^ euro 20,98
contrib. c/ente caso 1 - 23,90% = euro 3,86
contrib. c/ente caso 2 - 24,30% = euro 5,10
allora ....
16,14 compenso dipe 1
+ 3,86 oneri riflessi (cpdel e inail)
+ 1,37 Irap dipe 1 (calcolata su 16,14)
+ 20,98 compenso dipe 2
+ 5,10 oneri riflessi (cpdel e inail)
+ 1,78 Irap dipe 2 (calcolata su 20,98)
= 49,24
la differenza è sull'irap perchè l'importo di €3,92 è calcolato sull'importo comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.....
valore opera 10.000
quota incentivi progettazione 0,50% = euro 50
accantono subito la quota irap 8,50% = euro 3,92
rimangono sul fondo 46,08
2 dipendenti con fondo così ripartito
il 1^ amministrativo euro 20 ( inail 0,10%)
il 2^ tecnico euro 26,08 (inail 0,50%)
importo liquidabile:
al 1^ euro 16,14
al 2^ euro 20,98
contrib. c/ente caso 1 - 23,90% = euro 3,86
contrib. c/ente caso 2 - 24,30% = euro 5,10
allora ....
16,14 compenso dipe 1
+ 3,86 oneri riflessi (cpdel e inail)
+ 1,37 Irap dipe 1 (calcolata su 16,14)
+ 20,98 compenso dipe 2
+ 5,10 oneri riflessi (cpdel e inail)
+ 1,78 Irap dipe 2 (calcolata su 20,98)
= 49,24
la differenza è sull'irap perchè l'importo di €3,92 è calcolato sull'importo comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.....
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Irap e Merloni
lasciando ad ogni collega una libera interpretazione...questa fu ed e' il punto a cui ,dopo lunghi post su questo ed altri forum come Andrea ricordera' , si arriva.
Mi piacerebbe che altri colleghi esprimssero la loro opinione in modo che , tra tutti, si trovi una soluzione condivisa che abbia una sua ratio.
A questo riguardo pensavo inoltre a quei comuni che hanno fatto la scelta commerciale Irap .
Avvocatura , tecnici e tributi avranno un importo maggiore .
Io credo che il modus operandi debba esere chiarito all'interno del regolamento Merloni stesso: mi sembrerebbe una buona soluzione .
Mi piacerebbe che altri colleghi esprimssero la loro opinione in modo che , tra tutti, si trovi una soluzione condivisa che abbia una sua ratio.
A questo riguardo pensavo inoltre a quei comuni che hanno fatto la scelta commerciale Irap .
Avvocatura , tecnici e tributi avranno un importo maggiore .
Io credo che il modus operandi debba esere chiarito all'interno del regolamento Merloni stesso: mi sembrerebbe una buona soluzione .
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
dopo la delibera n. 33/2010 della C. conti sezioni riunite anche l' emilia romagna conferma la mia tesi e ...per il mio esempio vorrei il copyright .. al meno fino alla prossima primadonna che sconfessa tutto e tiorniamo daccapo.
io sono semptre stata convinta del principio ( mi fanno una rabbia quelli che mi dicono te l'avevo detto... ).
andrea... ma te , giovane come sei non hai altro a cui pensare ? ti fai venire dubbi anche dove non ce ne sono? e pensare che ne abbiamo già a quintalate.
io sono semptre stata convinta del principio ( mi fanno una rabbia quelli che mi dicono te l'avevo detto... ).
andrea... ma te , giovane come sei non hai altro a cui pensare ? ti fai venire dubbi anche dove non ce ne sono? e pensare che ne abbiamo già a quintalate.
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
è più forte di me....
e comuqnue il tuo calcolo non mi torna....
e comuqnue il tuo calcolo non mi torna....
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
merloni e manutenzioni
mi sembra di ricordare che una corte dei conti avesse scritto qualcosa in merito alla NON possibilità di applicare l'incentivo alle manutenzioni del patrimonio, qualcuno mi sa aiutare?
il ns. regolamento dice:
"ambito oggettivo di applicazione": per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,restauro e manutenzione di opere come stabilito dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs 163/2006.
grazie.
il ns. regolamento dice:
"ambito oggettivo di applicazione": per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,restauro e manutenzione di opere come stabilito dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs 163/2006.
grazie.
letizia- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 05.08.10
merloni e manutenzioni
In realtà, come sottolineato in giurisprudenza, la manutenzione non si concreta in una prestazione tipica di un determinato contratto; implicando la stessa tutte quelle forme di intervento che sono necessarie alla conservazione ed al mantenimento in efficienza di un bene.
Non potendo, quindi, la manutenzione configurare di per sé un contratto tipico, la giurisprudenza ha ritenuto che dovesse applicarsi alla stessa il regime relativo alla prestazione prevalente. A seconda, cioè, che prevalente sia l'attività di trasformazione e rielaborazione della materia, ovvero quella diretta a fornire un servizio per la migliore utilizzazione della stessa, si deve applicare la normativa sugli appalti di lavori ovvero quella relativa ai servizi. Per identificare, peraltro, l'effettiva natura e consistenza dei contratti finalizzati alla manutenzione dei beni pubblici non assume rilievo concludente l'indicazione del loro oggetto ma la disamina, in concreto, delle prestazioni dedotte; pertanto, sono riconosciute come appalti di lavori soltanto quelle fattispecie negoziali ad evidenza pubblica che risultano destinate alla conservazione di beni immobili mediante una concreta, specifica e visibile trasformazione dei luoghi” (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342). In giurisprudenza è stato ritenuto che “costituisce appalto di lavori, e non di servizi, l'attività di manutenzione del patrimonio residenziale dell'Ente pubblico (nel caso, il Comune), anche in presenza di prestazioni di carattere organizzativo accessorie (nel caso, formazione della banca dati informatizzata e programmazione degli interventi)” (Cons. St. sez. V, 11 giugno 1999, n. 630).
Dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del DPR n. 554/99, questa è pressoché definita come lo era in passato la “manutenzione ordinaria”: «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto». Mentre l'attività che in passato era chiamata, “manutenzione straordinaria”, l'ordinamento vigente la denomina “restauro” e le definisce come “l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate a far riacquistare ad un'opera o di un manufatto le caratteristiche di funzionalità e di efficienza”.
Il tuo regolamento quindi mi pare si esprima correttamente certo che per ogni intervento ordinario occorre estrapolarne la ratio come ti ho sopra descritto in modo da identificarlo esattamente ai fini dell'incentivo merloni.
Non potendo, quindi, la manutenzione configurare di per sé un contratto tipico, la giurisprudenza ha ritenuto che dovesse applicarsi alla stessa il regime relativo alla prestazione prevalente. A seconda, cioè, che prevalente sia l'attività di trasformazione e rielaborazione della materia, ovvero quella diretta a fornire un servizio per la migliore utilizzazione della stessa, si deve applicare la normativa sugli appalti di lavori ovvero quella relativa ai servizi. Per identificare, peraltro, l'effettiva natura e consistenza dei contratti finalizzati alla manutenzione dei beni pubblici non assume rilievo concludente l'indicazione del loro oggetto ma la disamina, in concreto, delle prestazioni dedotte; pertanto, sono riconosciute come appalti di lavori soltanto quelle fattispecie negoziali ad evidenza pubblica che risultano destinate alla conservazione di beni immobili mediante una concreta, specifica e visibile trasformazione dei luoghi” (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342). In giurisprudenza è stato ritenuto che “costituisce appalto di lavori, e non di servizi, l'attività di manutenzione del patrimonio residenziale dell'Ente pubblico (nel caso, il Comune), anche in presenza di prestazioni di carattere organizzativo accessorie (nel caso, formazione della banca dati informatizzata e programmazione degli interventi)” (Cons. St. sez. V, 11 giugno 1999, n. 630).
Dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del DPR n. 554/99, questa è pressoché definita come lo era in passato la “manutenzione ordinaria”: «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto». Mentre l'attività che in passato era chiamata, “manutenzione straordinaria”, l'ordinamento vigente la denomina “restauro” e le definisce come “l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate a far riacquistare ad un'opera o di un manufatto le caratteristiche di funzionalità e di efficienza”.
Il tuo regolamento quindi mi pare si esprima correttamente certo che per ogni intervento ordinario occorre estrapolarne la ratio come ti ho sopra descritto in modo da identificarlo esattamente ai fini dell'incentivo merloni.
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
e può anche essere... ma l'importante è che sia chiaro il concetto della gestione dell'IRAP si o IRAP noan.bal ha scritto:è più forte di me....
e comuqnue il tuo calcolo non mi torna....
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
IRAP: CORTE DEI CONTI, GIUDICE DEL LAVORO
Allego un articolo de "il Sole 24ore". Qualcuno di voi ha il testo integrale della sentenza del tribunale di Treviso citata nell'articolo in questione?
Cosa ne pensate, tenendo presente che la Corte dei Conti fornisce solo pareri e non interpretazioni autentiche. Come ci si deve comportare? Nel caso specifico il comune interessato, con delibera, ha dato esecuzione alla sentenza riconoscendo un debito fuori bilancio e rimborsando la somma indebitamente trattenuta gravata dei relativi interessi.
Cosa ne pensate, tenendo presente che la Corte dei Conti fornisce solo pareri e non interpretazioni autentiche. Come ci si deve comportare? Nel caso specifico il comune interessato, con delibera, ha dato esecuzione alla sentenza riconoscendo un debito fuori bilancio e rimborsando la somma indebitamente trattenuta gravata dei relativi interessi.
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
Buongiorno, ho fatto una verifica nel mio nuovo comune ed è emerso che i contributi c/ente , irap compresa, sono sempre stati pagati nei capitoli di bilancio del personale e non all'interno dell'opera. In pratica si è sempre considerato il 2% come lordo percipiente e non lordo ente. Ora cosa devo fare per le liquidazioni già effettuate?enrico:(
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
In questo modo hanno percepito delle somme maggiori rispetto al dovuto, giusto?Enrico1980 ha scritto:Buongiorno, ho fatto una verifica nel mio nuovo comune ed è emerso che i contributi c/ente , irap compresa, sono sempre stati pagati nei capitoli di bilancio del personale e non all'interno dell'opera. In pratica si è sempre considerato il 2% come lordo percipiente e non lordo ente. Ora cosa devo fare per le liquidazioni già effettuate?enrico:(
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
Si.....è proprio cosi'.
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
Credo che sarebbe opportuno richiedere la differenza percepita in più........(non vorrei essere nei tuoi panni con i colleghi), comunque credo che da parte tua non ci sia nessuna responsabilità.Enrico1980 ha scritto:Si.....è proprio cosi'.
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Irap e incentivo Merloni, Ici etc
Riprendo l'argomento...sto leggendo questa sentenza oggi:
Prescrizione quinquennale per il recupero da parte della P.A. degli importi indebitamente erogati al dipendente a titolo di trattamento retributivo
TAR Lazio, Sez. I bis
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti. Inoltre vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite ed il recupero non deve essere preceduto dall´avviso dell´inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987). Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal dipendente è fondata in quanto ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione.
Secondo voi, le somme indebitamente percepite quali incentivi alla progettazione , ai fini della prescrizione quinquennale vanno conteggiate dal momento della definizione dell'incentivo all'interno dell'opera in sede di impegno-prenotazione di impegno oppure dal momento della liquidazione dell'incentivo?
Prescrizione quinquennale per il recupero da parte della P.A. degli importi indebitamente erogati al dipendente a titolo di trattamento retributivo
TAR Lazio, Sez. I bis
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti. Inoltre vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite ed il recupero non deve essere preceduto dall´avviso dell´inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987). Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal dipendente è fondata in quanto ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione.
Secondo voi, le somme indebitamente percepite quali incentivi alla progettazione , ai fini della prescrizione quinquennale vanno conteggiate dal momento della definizione dell'incentivo all'interno dell'opera in sede di impegno-prenotazione di impegno oppure dal momento della liquidazione dell'incentivo?
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
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