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IMU COLTIVATORI DIRETTI

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Messaggio  adrcasci Gio 17 Mag 2012 - 4:46

In un comune montano, le abitazioni principali e le relative pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “I.M.U.” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni?


adrcasci

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 17 Mag 2012 - 5:03

adrcasci ha scritto:In un comune montano, le abitazioni principali e le relative pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “I.M.U.” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni?


si
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Messaggio  Merlino06 Gio 17 Mag 2012 - 6:27

Dunque, cercando di riassumere:
I fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad abitazione o che siano strumentali.
Per i fabbricati rurali strumentali, l’art. 13, comma 7 L214/11 (IMU) prevede un’aliquota ridotta dello 0,2 per cento, riducibile dal comune fino allo 0,1 per cento. Per fabbricato rurale strumentale deve intendersi esclusivamente quello accatastato in categoria D/10.
I fabbricati rurali destinati ad abitazione sono trattati dal legislatore al pari delle altre abitazioni. Sarà quindi applicabile l’aliquota dello 0,4 per cento, aumentabile o riducibile dal comune sino a 0,2 punti percentuali, oltre alle detrazioni, nel caso si tratti di abitazione principale, oppure l’aliquota ordinaria nel caso tale condizione non ricorra.
Inoltre:
Per i fabbricati (sia abitativi che strumentali) dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché per quelli di interesse artistico, è stato poi introdotto un abbattimento della base imponibile nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità potranno essere accertate dall'ufficio tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario, oppure dichiarate direttamente dal contribuente tramite autocertificazione.

Infine, riporto quanto estratto dal sito www.confagricolturatn.it/doc/imu-anci.htm":

Problemi interpretativi si pongono, invece, con riferimento alle costruzioni strumentali destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate superiori a cento, previste dall’art. 9, comma 3 - bis, lettera f) del D.L. n. 557/1993. Il successivo comma 3-ter prevede che tali abitazioni sono censite in catasto autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Appare incongruo applicare all’abitazione dell’agricoltore l’aliquota prevista per l’abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, ed all’abitazione occupata da propri dipendenti l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento.
Per poter attrarre ad imposizione tutti i fabbricati rurali è necessario che questi siano iscritti in catasto, mentre oggi lo sono solo quelli costruiti o modificati a decorrere dal marzo 1998, vigendo ancora il “regime transitorio” di cui all’art. 27 del DM n. 28/1998.
Tale norma non prevede per i fabbricati rurali preesistenti all’11 marzo 1998, e risultanti iscritti in catasto terreni nel rispetto della preesistente normativa (Mod. 26), l’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati, anche in caso di volturazione conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.
Questo regime transitorio è cessato con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 14-ter del D.L. n. 201/2011, inserito in sede di conversione. La norma prevede che «i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701»[1].

Per il pagamento della rata di giugno 2012 i contribuenti dovranno effettuare il versamento determinando l’imposta dovuta facendo riferimento ad una rendita presunta.

L’art. 13, comma 14-quater, dispone, infatti, che «nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».

Il termine previsto per l’accatastamento, il 30 novembre 2012, non dovrebbe essere prorogabile, visto che la debenza dell’imposta non è collegata all’intervenuto accatastamento ma al possesso di fabbricati, facilmente individuabili anche dal catasto terreni, visto che tali fabbricati sono iscritti con la dicitura “fabbricato rurale”.

Peraltro, in caso di inerzia del contribuente, il comune può, oltre che attivare la procedura 336, anche emettere atto di accertamento, determinando d’ufficio la rendita presunta, ovviamente nel caso in cui nel 2013 non sia presentata la dichiarazione Imu relativa al 2012, con l’indicazione sia della rendita presunta che di quella proposta.

[1] L’art. 3, c. 3 del D.M. n. 28/1998 non considera unità immobiliari da iscrivere al catasto fabbricati, purché non dotati di autonoma suscettibilità reddituale i seguenti immobili:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a m 1,80 e volumetria inferiore a 150 mc."

Buona giornata

Merlino06

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 17 Mag 2012 - 6:38

una precisazione :

Per fabbricato rurale strumentale deve intendersi esclusivamente quello accatastato in categoria D/10.

non è così, o almeno sarà così chiarito (spero definitivamente) :

Non si ritiene che la sola classificazione di un immobile in cat. D/10 possa consentire l'applicazione dell'agevolazione quale fabbricato strumentale all'attività agricola in quanto proprio perchè strumentale all'attività e necessario che ci sia una attività agricola, ed i
possessori, non imprenditori agricoli, non esercitano tale attività.
Pertanto, per come è scritta la norma : Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 7 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
Non vedo pertanto scritto che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati esclusivamente in cat.D/10.
Anche perchè un immobile potrebbe essere iscritto in categoria D10 da molto tempo e potrebbe essere stato oggetto di passaggi
di proprietà a non imprenditori agricoli senza aver variato la categoria catastale
Restano pertanto a mio avviso molti dubbi, salvo che non sia apportata una modifica alla norma o vi sia una circolare interpretativa chiara.
Ricordo che l'interpretazione dell' AGENZIA DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010 alle organizzazioni di categoria era la seguente : “Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93.”
ANTICIPAZIONE CIRCOLARE OMNIBUS MEF DA FONTE IL SOLE 24 ORE
Rurali
Sul fronte dei rurali, oltre a riprendere le novità inserite con il Dl 16/2012, la bozza di circolare spiega che per ottenere il
requisito di ruralità, e quindi l'aliquota Imu allo 0,2%, «non ha rilevanza» la classificazione in D/10. Questo perché, spiega il
ministero, il salva-Italia prevede la fissazione dei requisiti in un decreto ministeriale (articolo 13, comma 14-bis, Dl
201/2011):

- Ed infine tutto ciò che è accatastato nel gruppo catastale "A" si ritiene assoggettato all'imposta come una qualsiasi altra civile abitazione, non potendo essere considerato strumentale in quanto in categoria abitativa
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Messaggio  Merlino06 Gio 17 Mag 2012 - 9:07

Grazie mille per la precisazione relativa ad:

"ANTICIPAZIONE CIRCOLARE OMNIBUS MEF DA FONTE IL SOLE 24 ORE
Rurali
Sul fronte dei rurali, oltre a riprendere le novità inserite con il Dl 16/2012, la bozza di circolare spiega che per ottenere il
requisito di ruralità, e quindi l'aliquota Imu allo 0,2%, «non ha rilevanza» la classificazione in D/10. Questo perché, spiega il
ministero, il salva-Italia prevede la fissazione dei requisiti in un decreto ministeriale (articolo 13, comma 14-bis, Dl
201/2011" . . . mi era prorpio sfuggita.

Buon lavoro e buona fine giornata

Merlino06

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