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valori aree fabbricabili di riferimento per IMU
Alcuni contribuenti proprietari di aree fabbricabili mi hanno sottoposto un quesito particolare.
Per essere agevolati ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva pari al 4% prevista all’art. 7 del Decreto Sviluppo (Legge 106/2011) i cui termini sono stati riaperti, il contribuente deve depositare alla cancelleria del Tribunale una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2012 ed assolvere al pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura agevolata.
Ora ai fini dell’applicazione dell’IMU il contribuente chiede se deve prendere a riferimento i valori fissati dal Comune con propria delibera oppure la perizia depositata il cui valore è più alto?
Se la soluzione fosse quest’ultima (il bene comunque non è venduto e quindi non esiste un contratto di compravendita) l’ agevolazione sopra indicata sembrerebbe in contrasto con l’applicazione dell’IMU sulla base imponibile della perizia.
Se però consideriamo come riferimento quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione nr. 18923/2011 che ha statuito che il valore di mercato delle aree è immutabile solo per il periodo di un anno d’imposta mentre può mutare per le ulteriori annualità, con tutta probabilità la base imponibile per il calcolo dell’IMU dal 2013 è rappresentata dalla perizia (che di fatto dovrebbe individuare il valore di mercato di tale area al 1° gennaio – art. 5 comma 5 Dlgs. 504/92).
Dovrei dare una risposta agli interessati entro max mercoledì; le sono capitati altri casi analoghi?
Grazie.
Per essere agevolati ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva pari al 4% prevista all’art. 7 del Decreto Sviluppo (Legge 106/2011) i cui termini sono stati riaperti, il contribuente deve depositare alla cancelleria del Tribunale una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2012 ed assolvere al pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura agevolata.
Ora ai fini dell’applicazione dell’IMU il contribuente chiede se deve prendere a riferimento i valori fissati dal Comune con propria delibera oppure la perizia depositata il cui valore è più alto?
Se la soluzione fosse quest’ultima (il bene comunque non è venduto e quindi non esiste un contratto di compravendita) l’ agevolazione sopra indicata sembrerebbe in contrasto con l’applicazione dell’IMU sulla base imponibile della perizia.
Se però consideriamo come riferimento quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione nr. 18923/2011 che ha statuito che il valore di mercato delle aree è immutabile solo per il periodo di un anno d’imposta mentre può mutare per le ulteriori annualità, con tutta probabilità la base imponibile per il calcolo dell’IMU dal 2013 è rappresentata dalla perizia (che di fatto dovrebbe individuare il valore di mercato di tale area al 1° gennaio – art. 5 comma 5 Dlgs. 504/92).
Dovrei dare una risposta agli interessati entro max mercoledì; le sono capitati altri casi analoghi?
Grazie.
mariani.giovanna- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 15.03.12
Età : 52
Re: valori aree fabbricabili di riferimento per IMU
mariani.giovanna ha scritto:Alcuni contribuenti proprietari di aree fabbricabili mi hanno sottoposto un quesito particolare.
Per essere agevolati ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva pari al 4% prevista all’art. 7 del Decreto Sviluppo (Legge 106/2011) i cui termini sono stati riaperti, il contribuente deve depositare alla cancelleria del Tribunale una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2012 ed assolvere al pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura agevolata.
Ora ai fini dell’applicazione dell’IMU il contribuente chiede se deve prendere a riferimento i valori fissati dal Comune con propria delibera oppure la perizia depositata il cui valore è più alto?
Se la soluzione fosse quest’ultima (il bene comunque non è venduto e quindi non esiste un contratto di compravendita) l’ agevolazione sopra indicata sembrerebbe in contrasto con l’applicazione dell’IMU sulla base imponibile della perizia.
Se però consideriamo come riferimento quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione nr. 18923/2011 che ha statuito che il valore di mercato delle aree è immutabile solo per il periodo di un anno d’imposta mentre può mutare per le ulteriori annualità, con tutta probabilità la base imponibile per il calcolo dell’IMU dal 2013 è rappresentata dalla perizia (che di fatto dovrebbe individuare il valore di mercato di tale area al 1° gennaio – art. 5 comma 5 Dlgs. 504/92).
Dovrei dare una risposta agli interessati entro max mercoledì; le sono capitati altri casi analoghi?
Grazie.
I valori venali stabiliti dal Comune avevano una funzione di riduzione del contenzioso nel caso in cui il contribuente si fosse almeno allineato ai valori stimati.
Oggi perdono parte della loro importanza. Infatti, il Comune li fornisce quale parametro indicativo e senza autolimitare la propria capacità di accertamento che rimane in tutti quei casi in cui, per qualsiasi motivo, si riscontri un maggior valore rispetto a quello predeterminato dall'ente.
ZaZZe81- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 06.02.12
Re: valori aree fabbricabili di riferimento per IMU
i valori comunali sono indici di riferimento superabili dal contribuente fornendo ,con ogni mezzo,prova contraria
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: valori aree fabbricabili di riferimento per IMU
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
valori aree fabbricabili di riferimento per IMU
la base imponibile è il valore venale, quindi la perizia
i valori deliberati servivano come minimo per procedere con un accertamento nei confronti del privato.
in tutti i casi il valore venale deve essere documentato da una reale indagine di mercato, la ricerca non può essere surrogata da prezzi medi provenienti da listini, quotazioni o altre fonti non attendibili
i valori deliberati servivano come minimo per procedere con un accertamento nei confronti del privato.
in tutti i casi il valore venale deve essere documentato da una reale indagine di mercato, la ricerca non può essere surrogata da prezzi medi provenienti da listini, quotazioni o altre fonti non attendibili
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