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abitazione contigue - unione ai fini fiscali
In caso di due unità immobiliari contigue, una di proprietà del marito e l'altra della moglie, dovrebbe essere possibile chiedere al catasto l'unione ai soli fini fiscali.
Vi risulta che l'operazione non sia fattibile se almeno uno dei proprietari non sia anche contitolare dell'altra unità immobiliare?
Vi risulta che l'operazione non sia fattibile se almeno uno dei proprietari non sia anche contitolare dell'altra unità immobiliare?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei, e non diritti reali tra soggetti diversi, ma ciascuno dei proprietari deve avere almeno una quota di proprietà delle 2 uiu
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
quindi se le due unità contigue sono una di proprietà del marito, l'altra della moglie, non è possibile richiedere l'unità ai soli fini fiscali?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
lucio_imu ha scritto:nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" ciascuno dei proprietari deve avere almeno una quota di proprietà delle 2 uiu
ho visto una visura catastale con due unità immobiliari unite ai soli fini fiscali: 1) nella prima ci sono tre proprietari; 2) nella seconda ci sono invece quattro proprietari. Ora, se il prinicpio è che il proprietario deve avere almeno una quota in entrambe le unità, non mi pare che, nel caso reale che ho descritto, il principio sia stato rispettato perchè c'è un proprietario che riguarda solo una delle due unità.
Non ho capito se il meccanismo catastale è rigido o meno....
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
Direzione Centrale
Cartografia,Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi catastali
Ufficio metodologie operative catastali
Prot. N° 15232 Roma, 21 febbraio 2002
1) Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.
Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti.
I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
Nell’esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un’unità a nome di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4. Per procedere nell’iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale “5-altre”, in luogo della fusione.
Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione “5 - Altre”, nel cui campo descrittivo è riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I.”. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l’unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro “Note relative al documento” è posta la dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.
L’Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.
Cartografia,Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi catastali
Ufficio metodologie operative catastali
Prot. N° 15232 Roma, 21 febbraio 2002
1) Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.
Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti.
I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
Nell’esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un’unità a nome di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4. Per procedere nell’iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale “5-altre”, in luogo della fusione.
Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione “5 - Altre”, nel cui campo descrittivo è riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I.”. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l’unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro “Note relative al documento” è posta la dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.
L’Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.
Ultima modifica di lucio_imu il Dom 18 Nov 2012 - 12:01 - modificato 1 volta.
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
NO, nel senso che non è rigido e che si può chiedere l'unione di due unità intestate una a marito e l'altra alla moglie?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: abitazione contigue - unione ai fini fiscali
giovanni2 ha scritto:NO, nel senso che non è rigido e che si può chiedere l'unione di due unità intestate una a marito e l'altra alla moglie?
non non è possibile
leggi le specifiche dell'agenzia che ti ho riportato
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