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Regolamento attuativo dei codici dei contratti e Durc
Il percorso per la formalizzazione del complesso di regole attuative del d.lgs. n. 163/2006, approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010, è destinato a completarsi con la registrazione da parte della Corte dei conti e con la necessaria pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Da questo ultimo passaggio decorre il termine di centottanta giorni per l’entrata in vigore del regolamento (rispetto al quale fanno eccezione due disposizioni inerenti le Soa, che risulteranno vigenti dopo quindici giorni), tanto da rendere presumibile la sua piena operatività a partire da gennaio 2011
In particolare l’art. 6 codifica la scansione delle fasi nelle quali deve essere richiesto il documento unico di regolarità contributiva (sino ad oggi determinata solo da interpretazioni ufficiali), precisando che la verifica deve avvenire in relazione alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e nelle varie fasi di esecuzione, corrispondenti agli stati di avanzamento.
La disposizione stabilisce anche le regole in caso di durc rilevato come irregolare nel corso dello sviluppo dell’appalto: quando la situazione si verifichi per due volte consecutive, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto.
Da questo ultimo passaggio decorre il termine di centottanta giorni per l’entrata in vigore del regolamento (rispetto al quale fanno eccezione due disposizioni inerenti le Soa, che risulteranno vigenti dopo quindici giorni), tanto da rendere presumibile la sua piena operatività a partire da gennaio 2011
In particolare l’art. 6 codifica la scansione delle fasi nelle quali deve essere richiesto il documento unico di regolarità contributiva (sino ad oggi determinata solo da interpretazioni ufficiali), precisando che la verifica deve avvenire in relazione alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e nelle varie fasi di esecuzione, corrispondenti agli stati di avanzamento.
La disposizione stabilisce anche le regole in caso di durc rilevato come irregolare nel corso dello sviluppo dell’appalto: quando la situazione si verifichi per due volte consecutive, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto.
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