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indennità di funzione mensile dei sindaci
Volevo sapere quali sono le normative di riferimento per le indennità di funzione mensile dei sindaci ed il loro ammontare.
limonella- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 28.09.11
Indennita' sindaco
Occorre preliminarmente osservare come la materia è stata profondamente innovata dall’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ora trasfuso nell’art. 82 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale ha previsto, al comma 9, che “la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, … , con
decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, …, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” Il comma 11 dello stesso art. 23 ha disposto che “le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio, entro i limiti fissati con il decreto di cui sopra.”
La prima conseguenza di tali disposti comporta la cessata competenza del Consiglio a fissare, contestualmente all’approvazione del bilancio, le indennità di carica e di presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, così come precedentemente disponevano gli articoli 3, 5
e 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, integrati con l’art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, entro i limiti contenuti nella Tabella A allegata alla stessa legge. Nel caso in specie del Sindaco, il comma 2 del citato art. 3 prevedeva che i limiti di cui sopra potessero essere raddoppiati, per i
Sindaci di comuni superiori a 10.000 abitanti, che svolgessero attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, fossero collocati in aspettativa non retribuita.
La misura dell’indennità di funzione del Sindaco è ora determinata dal Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, che, in attuazione della competenza allo stesso demandata dall’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ha fissato in lire 2.800.000 l’indennità mensile per i Sindaci dei Comuni compresi tra 1.001 e 3.000 abitanti, La stessa indennità può essere incrementata fino ad un massimo del 10 per cento ove ricorrano i presupposti esattamente individuati nell’art. 2 dello stesso D.M. n. 119/2000.
Per il comma 11 dello stesso art. 82, prima citato, è possibile, ma risulta più corretto affermare che era possibile, incrementare o diminuire le indennità come sopra determinate con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti, ma in questo caso la spesa complessiva derivante dalle indennità di funzione e di presenza di tutti gli amministratori non può superare il 10 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Gli incrementi di cui sopra non sono praticabili, in ogni caso, negli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
Dunque, in riferimento all’ultima parte del quesito proposto, l’avvenuta determinazione
dell’indennità prima dell’approvazione del bilancio 2007, di per sé, non inficia la possibilità che la Giunta possa aumentare l’indennità di funzione del Sindaco.
Ma sono altre le cause che impediscono tale procedimento. Per intanto occorre ricordare come, per il disposto dell’art. 82, comma 1, del T.u.e.l. n. 267/2000, l’indennità fissata con il D.M. n.
119/2000, lire 2.800.000 mensili nel caso in specie, “è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.
Ma vi è di più. A partire, infatti, dal 1° gennaio 2006, per effetto dell’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, “le indennità di funzione spettanti ai sindaci … sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005”. Come a dire che, dalla stessa data, 1° gennaio 2006, l’indennità mensile spettante ai Sindaci dei Comuni della nostra fascia si riduce a lire 2.520.000. Se poi il Sindaco è lavoratore dipendente che non ha richiesto aspettativa, la misura si dimezza ancora a lire 1.260.000,
pari ad euro 650,74. Poiché la norma è certamente a regime, non vi è dubbio che la misura dell’indennità, ricorrendo la fattispecie esposta, non può essere modificata in aumento e non può superare l’importo mensile sopra rappresentato.
Le uniche deroghe sono rinvenibili in eventuali atti assunti ed efficaci prima del 30 settembre 2005, attraverso i quali la Giunta Comunale avesse dato corso, ricorrendone le fattispecie, alle maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4.4.2000, n. 119 (fluttuazioni stagionali della popolazione, alta percentuale di entrate proprie, alta spesa corrente pro-capite). In quel caso, la misura dell’indennità sarebbe pari a quella erogata nel settembre 2005, ridotta del 10 per cento.
Parimenti, se con eventuali atti assunti ed efficaci prima del 30 settembre 2005, la Giunta Comunale avesse dato attuazione alla possibilità di aumento dell’indennità a sensi dell’art. 82, comma 11, del T.u.e.l. n. 267/2000, anche in quel caso la misura dell’indennità sarebbe pari a quella erogata nel settembre 2005, ridotta del 10 per cento.
In tal senso si è pronunciato il Ministero dell’interno che, con circolare 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL, ha dettato disposizioni interpretative del D.M. n. 119/2000, e, con circolare n. 5/2006 UCO del 28 giugno 2006, ha puntualizzato la portata della riduzione del 10 per cento affermando, tra l’altro, che “laddove la Giunta ed il Consiglio si siano avvalsi, entro la data del 30 settembre
2005, della facoltà prevista dall’art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura dei compensi, entro i limiti ivi stabiliti, sui conseguenti importi andrà applicata la decurtazione del 10%. Non potranno, pertanto, essere presi in considerazione gli aumenti eventualmente disposti
successivamente al 30 settembre 2005. Ove, invece, gli organi si siano già determinati per una diminuzione pari o superiore al 10% della misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla legge finanziaria abbia già trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa.”
Conclusivamente, si può affermare che, in presenza dell’attuale normativa, l’indennità mensile di carica del Sindaco non può essere aumentata e non può essere superiore a quella determinata dal D.M. 4.4.2000, n. 119, per i comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti, ridotta del 10%, ovvero lire 2.520.000, pari ad euro 1.301,47, ulteriormente ridotta ad euro 650,74 nel caso di Sindaco
lavoratore dipendente non collocato in aspettativa, fatti salvi, come sopra detto, eventuali provvedimenti di aumento assunti prima del 30 settembre 2005.
Il fatto che un eventuale aumento non comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio comunale è del tutto irrilevante.
Vedi inoltre per l'attualissimo
https://entilocali.forumattivo.it/t3133-annulamento-riduzione-10-indennita-amministratori?highlight=indennita
decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, …, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” Il comma 11 dello stesso art. 23 ha disposto che “le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio, entro i limiti fissati con il decreto di cui sopra.”
La prima conseguenza di tali disposti comporta la cessata competenza del Consiglio a fissare, contestualmente all’approvazione del bilancio, le indennità di carica e di presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, così come precedentemente disponevano gli articoli 3, 5
e 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, integrati con l’art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, entro i limiti contenuti nella Tabella A allegata alla stessa legge. Nel caso in specie del Sindaco, il comma 2 del citato art. 3 prevedeva che i limiti di cui sopra potessero essere raddoppiati, per i
Sindaci di comuni superiori a 10.000 abitanti, che svolgessero attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, fossero collocati in aspettativa non retribuita.
La misura dell’indennità di funzione del Sindaco è ora determinata dal Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, che, in attuazione della competenza allo stesso demandata dall’art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ha fissato in lire 2.800.000 l’indennità mensile per i Sindaci dei Comuni compresi tra 1.001 e 3.000 abitanti, La stessa indennità può essere incrementata fino ad un massimo del 10 per cento ove ricorrano i presupposti esattamente individuati nell’art. 2 dello stesso D.M. n. 119/2000.
Per il comma 11 dello stesso art. 82, prima citato, è possibile, ma risulta più corretto affermare che era possibile, incrementare o diminuire le indennità come sopra determinate con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti, ma in questo caso la spesa complessiva derivante dalle indennità di funzione e di presenza di tutti gli amministratori non può superare il 10 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Gli incrementi di cui sopra non sono praticabili, in ogni caso, negli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
Dunque, in riferimento all’ultima parte del quesito proposto, l’avvenuta determinazione
dell’indennità prima dell’approvazione del bilancio 2007, di per sé, non inficia la possibilità che la Giunta possa aumentare l’indennità di funzione del Sindaco.
Ma sono altre le cause che impediscono tale procedimento. Per intanto occorre ricordare come, per il disposto dell’art. 82, comma 1, del T.u.e.l. n. 267/2000, l’indennità fissata con il D.M. n.
119/2000, lire 2.800.000 mensili nel caso in specie, “è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.
Ma vi è di più. A partire, infatti, dal 1° gennaio 2006, per effetto dell’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, “le indennità di funzione spettanti ai sindaci … sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005”. Come a dire che, dalla stessa data, 1° gennaio 2006, l’indennità mensile spettante ai Sindaci dei Comuni della nostra fascia si riduce a lire 2.520.000. Se poi il Sindaco è lavoratore dipendente che non ha richiesto aspettativa, la misura si dimezza ancora a lire 1.260.000,
pari ad euro 650,74. Poiché la norma è certamente a regime, non vi è dubbio che la misura dell’indennità, ricorrendo la fattispecie esposta, non può essere modificata in aumento e non può superare l’importo mensile sopra rappresentato.
Le uniche deroghe sono rinvenibili in eventuali atti assunti ed efficaci prima del 30 settembre 2005, attraverso i quali la Giunta Comunale avesse dato corso, ricorrendone le fattispecie, alle maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4.4.2000, n. 119 (fluttuazioni stagionali della popolazione, alta percentuale di entrate proprie, alta spesa corrente pro-capite). In quel caso, la misura dell’indennità sarebbe pari a quella erogata nel settembre 2005, ridotta del 10 per cento.
Parimenti, se con eventuali atti assunti ed efficaci prima del 30 settembre 2005, la Giunta Comunale avesse dato attuazione alla possibilità di aumento dell’indennità a sensi dell’art. 82, comma 11, del T.u.e.l. n. 267/2000, anche in quel caso la misura dell’indennità sarebbe pari a quella erogata nel settembre 2005, ridotta del 10 per cento.
In tal senso si è pronunciato il Ministero dell’interno che, con circolare 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL, ha dettato disposizioni interpretative del D.M. n. 119/2000, e, con circolare n. 5/2006 UCO del 28 giugno 2006, ha puntualizzato la portata della riduzione del 10 per cento affermando, tra l’altro, che “laddove la Giunta ed il Consiglio si siano avvalsi, entro la data del 30 settembre
2005, della facoltà prevista dall’art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura dei compensi, entro i limiti ivi stabiliti, sui conseguenti importi andrà applicata la decurtazione del 10%. Non potranno, pertanto, essere presi in considerazione gli aumenti eventualmente disposti
successivamente al 30 settembre 2005. Ove, invece, gli organi si siano già determinati per una diminuzione pari o superiore al 10% della misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla legge finanziaria abbia già trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa.”
Conclusivamente, si può affermare che, in presenza dell’attuale normativa, l’indennità mensile di carica del Sindaco non può essere aumentata e non può essere superiore a quella determinata dal D.M. 4.4.2000, n. 119, per i comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti, ridotta del 10%, ovvero lire 2.520.000, pari ad euro 1.301,47, ulteriormente ridotta ad euro 650,74 nel caso di Sindaco
lavoratore dipendente non collocato in aspettativa, fatti salvi, come sopra detto, eventuali provvedimenti di aumento assunti prima del 30 settembre 2005.
Il fatto che un eventuale aumento non comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio comunale è del tutto irrilevante.
Vedi inoltre per l'attualissimo
https://entilocali.forumattivo.it/t3133-annulamento-riduzione-10-indennita-amministratori?highlight=indennita
indennità funzione sindaco
In un Piccolo comune , 1200 abitanti lo scorso maggio si sono tenute le elezioni amministrative con elezione del nuovo Sindaco .
Per procedere al pagamento dell'indennità di funzione cosa occorre fare ?
Da premettere che durante l'ultimo consiglio comunale , è stata assunta una deliberazione di indirizzo con la quale si è disposta la invarianza della spesa , rinviando in sede di bilancio la quantificazione dei gettoni di presenza.
Grazie
Per procedere al pagamento dell'indennità di funzione cosa occorre fare ?
Da premettere che durante l'ultimo consiglio comunale , è stata assunta una deliberazione di indirizzo con la quale si è disposta la invarianza della spesa , rinviando in sede di bilancio la quantificazione dei gettoni di presenza.
Grazie
maria telesca- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 29.08.12
re
proprio nulla , con l'invarianza pari al sindaco precedente a meno che per la propria posizione lavorativa abbia l'indennita' ridotta al 50%
Re: indennità di funzione mensile dei sindaci
Quindi anche se l'attuale Sindaco è un libero professionista l'inennità deve essere pari a quella del precendente che era un pubblico dipendente ? Ma c'è bisogno di una deliberazione o il responsabile del settore , aff gen, può procedere con determina ? Grazie
maria telesca- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 29.08.12
Re: indennità di funzione mensile dei sindaci
maria telesca ha scritto:Quindi anche se l'attuale Sindaco è un libero professionista l'inennità deve essere pari a quella del precendente che era un pubblico dipendente ? Ma c'è bisogno di una deliberazione o il responsabile del settore , aff gen, può procedere con determina ? Grazie
Io l'ho vista così.
L'invarianza della spesa va calcolata con riferimento alla spesa "nominale" che, post elezioni 2014, si sarebbe sostenuta con un numero di consiglieri/assessori ridotto rispetto a quello previso dalla legge n. 156/2014.
Per quanto riguarda il gettone di presenza dei consiglieri ho adottato il "metodo" più "gettonato" cioè dividere il valore unitario del gettone di presenza 2013 per il numero dei consiglieri ante legge "Del Rio" e moltiplicarlo per il numero dei consiglieri post legge "Del Rio".
Per quanto riguarda gli assessori (visto che il Sindaco uno era e uno rimane) ho calcolato la spesa "nominale" (a prescindere dalla condizione lavorativa di chi effettivamente percepiva l'indennità di funzione) riferita al vice-sindaco (art. 4, commi da 1 a 5, DM 119/2000) ed al rimanente numero di assessori (art. 4, commi da 6 a 10, DM 119/2000) ante legge "Del Rio".
Il totale della spesa che risulta, ovviamente sommata a quella della "figura" del Sindaco, è diventato il limite di spesa cui fare riferimento per la determinazione delle indennità della nuova Giunta.
**************************************************************************************
Per quanto riguarda la competenza a stabilire l'indennità di funzione, vedi il paragrafo c) della circolare n. 5/2000:
C) Organi competenti alla determinazione di indennità e gettoni di presenza.
[strike]La norma recata dal comma 11 dell'art. 23 della legge n. 265 del 1999, offre l'opportunità di chiarire, preliminarmente, gli organi competenti ad adottare i provvedimenti di determinazione delle indennità in questione.
L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione.
Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265 del 1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.
**************************************************************************************
Comunque in passato ho sempre fatto fare alla Giunta una delibera di "indirizzo" circa l'eventuale volontà di ridurre (visto che l'aumento non è più previsto) l'indennità "nominale" da attribuire alle figure del Sindaco, del vice Sindaco e degli assessori.
Ora, alla luce del ridotto plafond a disposizione per garantire l'invarianza della spesa, tale delibera l'ho ritenuta assolutamente necessaria in quanto, non potendo più fare riferimento ai valori previsti dal DM 119/2000, occorre che sia la Giunta a stabilire, discrezionalmente, le indennità "nominali" da attribuire ai suoi membri, ribadisco, a prescindere dalla situazione lavorativa di ciascuno di essi).
Con successiva determinazione ho quindi provveduto ad impegnare la spesa effettiva sulla base delle singole situazioni lavorative del sindaco, vice Sindaco e assessori.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
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