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Le assunzioni alla luce del DL 90/2014
Più spazio alle nuove assunzioni, ma stop alle deroghe settoriali. Possono essere sintetizzate in questi
termini le modifi che introdotte dal decreto legge sulla p.a. (dl 90/2014) in materia di limiti alle spesa di
personale degli enti locali. Le maggiori novità interessano gli enti soggetti al Patto, per i quali il limite al
turnover dei dipendenti a tempo indeterminato viene innalzato, dall'attuale 40%, al 60% per gli anni 2014-
2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Ricordiamo che le percentuali vanno
applicate alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Di fatto, però, le maglie si
allargano solo per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dato che per le province rimane il
blocco totale delle assunzioni imposto, nelle more del completamento del riordino, dall'art. 16, comma 9, del
dl 95/2012. Per gli enti non soggetti al patto, invece, ossia per i comuni con meno di 1.000 abitanti e per le
unioni di comuni, rimane confermata la regola del turnover integrale «per teste» fi ssata dall'art. 1, comma
562, della legge 296/2006. Sia gli enti soggetti che quelli non soggetti devono comunque continuare a
garantire il contenimento della spesa complessiva di personale: nel primo caso, il parametro di riferimento è
l'anno precedente, mentre nel secondo è la spesa sostenuta nell'anno 2008. Con l'abrogazione dell'art. 76,
comma 7, del dl 112/2008, invece, è stato eliminato il divieto di effettuare nuove assunzioni per gli enti la cui
spesa di personale pesa più del 50% della spesa corrente. Ovviamente, viene meno anche l'obbligo, ai fi ni
della verifi ca di tale limite, di consolidare la spesa di aziende speciali, istituzioni e partecipate.A queste
ultime, inoltre, non si applicano più in via diretta gli stessi vincoli previsti per gli enti controllanti, ma solo un
(assai più blando) potere di coordinamento da parte di questi ultimi con l'obiettivo di garantire la «graduale
riduzione» dell'incidenza degli oneri di personale su quelli correnti. Fin qui, tutto bene. La cancellazione
dell'art. 76, comma 7, tuttavia, comporta l'eliminazione del regime agevolato che dimezzava il peso delle
nuove assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia locale. In questi ambiti, quindi, c'è un
peggioramento, dal momento che il turnover scende dall'80% al 60%. Sparisce anche la possibilità, per gli
enti con spese di personale inferiori al 35% di quelle correnti, di sostituire integralmente i vigili cessati dal
servizio. Altra restrizione riguarda la possibilità di cumulare le risorse assunzionali accumulate e non
utilizzate, che viene circoscritta all'ultimo triennio. Nessuna novità per il lavoro essibile, con la conferma del
limite del 50% rispetto al 2009 previsto dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010. Da segnalare, infine, una
questione relativa alle unioni di comuni. La legge Delrio (l. 56/2014), nel riscrivere l'art. 32 del Tuel, ha
eliminato il comma 5 (che era stato inserito dall'art. 19 del dl 95). Tale disposizione recitava: «All'unione sono
conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta
per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma
delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifi che misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono
essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale». Ora il dubbio è se la novella faccia
venire meno l'obbligo di garantire che l'unione rispetti il limite rappresentato dalla spesa aggregata dei comuni
aderenti. Sul punto, si propende per la risposta negativa, sulla scorta della consolidata giurisprudenza
contabile e delle fi nalità di contenimento della spesa pubblica sottese all'obbligo di gestione in forma
associata delle funzioni.
Fonte:ItaliaOggi
termini le modifi che introdotte dal decreto legge sulla p.a. (dl 90/2014) in materia di limiti alle spesa di
personale degli enti locali. Le maggiori novità interessano gli enti soggetti al Patto, per i quali il limite al
turnover dei dipendenti a tempo indeterminato viene innalzato, dall'attuale 40%, al 60% per gli anni 2014-
2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Ricordiamo che le percentuali vanno
applicate alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Di fatto, però, le maglie si
allargano solo per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dato che per le province rimane il
blocco totale delle assunzioni imposto, nelle more del completamento del riordino, dall'art. 16, comma 9, del
dl 95/2012. Per gli enti non soggetti al patto, invece, ossia per i comuni con meno di 1.000 abitanti e per le
unioni di comuni, rimane confermata la regola del turnover integrale «per teste» fi ssata dall'art. 1, comma
562, della legge 296/2006. Sia gli enti soggetti che quelli non soggetti devono comunque continuare a
garantire il contenimento della spesa complessiva di personale: nel primo caso, il parametro di riferimento è
l'anno precedente, mentre nel secondo è la spesa sostenuta nell'anno 2008. Con l'abrogazione dell'art. 76,
comma 7, del dl 112/2008, invece, è stato eliminato il divieto di effettuare nuove assunzioni per gli enti la cui
spesa di personale pesa più del 50% della spesa corrente. Ovviamente, viene meno anche l'obbligo, ai fi ni
della verifi ca di tale limite, di consolidare la spesa di aziende speciali, istituzioni e partecipate.A queste
ultime, inoltre, non si applicano più in via diretta gli stessi vincoli previsti per gli enti controllanti, ma solo un
(assai più blando) potere di coordinamento da parte di questi ultimi con l'obiettivo di garantire la «graduale
riduzione» dell'incidenza degli oneri di personale su quelli correnti. Fin qui, tutto bene. La cancellazione
dell'art. 76, comma 7, tuttavia, comporta l'eliminazione del regime agevolato che dimezzava il peso delle
nuove assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia locale. In questi ambiti, quindi, c'è un
peggioramento, dal momento che il turnover scende dall'80% al 60%. Sparisce anche la possibilità, per gli
enti con spese di personale inferiori al 35% di quelle correnti, di sostituire integralmente i vigili cessati dal
servizio. Altra restrizione riguarda la possibilità di cumulare le risorse assunzionali accumulate e non
utilizzate, che viene circoscritta all'ultimo triennio. Nessuna novità per il lavoro essibile, con la conferma del
limite del 50% rispetto al 2009 previsto dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010. Da segnalare, infine, una
questione relativa alle unioni di comuni. La legge Delrio (l. 56/2014), nel riscrivere l'art. 32 del Tuel, ha
eliminato il comma 5 (che era stato inserito dall'art. 19 del dl 95). Tale disposizione recitava: «All'unione sono
conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta
per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma
delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifi che misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono
essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale». Ora il dubbio è se la novella faccia
venire meno l'obbligo di garantire che l'unione rispetti il limite rappresentato dalla spesa aggregata dei comuni
aderenti. Sul punto, si propende per la risposta negativa, sulla scorta della consolidata giurisprudenza
contabile e delle fi nalità di contenimento della spesa pubblica sottese all'obbligo di gestione in forma
associata delle funzioni.
Fonte:ItaliaOggi
Re: Le assunzioni alla luce del DL 90/2014
...una riflessione...e come si inserisce l'inasprimento dei parametri di cui al D. Lgs. 267/00, art. 263, co. 2, definiti in prima battuta con dm 16.03.2011? L'art. 4 del D.L. 16/14 dice che le piante organiche devono essere ridotti nel rispetto del rapporto dip./abitanti...
Simona
Simona
simofre- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 13.08.12
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