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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

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Paolo Gros
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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 - Pagina 2 Empty Sponsorizzazioni

Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Feb 2011 - 12:40

Anche se sono un po' di parte in quanto donatore Avis e revisore di una sezione ritengo sicuramente che il contributo all'Avis "comunale" rivesta la fattispecie di "
contributi ad associazioni o enti riconosciuti per svolgimento in via surrogatoria o sostitutiva di funzioni proprie del comune " anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.


......del resto, morire dissanguati per legge !!!!!!
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Ven 4 Mar 2011 - 1:44

sull'argomento altro e recente parere della sezione liguria numero 11 del 4 2 2011 depositata il 21 2 2011



DELIBERAZIONE.
- vista la lett. prot. n. 11 del 4 febbraio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Triora, ai sensi dell’art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131, in data 9 dicembre 2010;
- vista l’ordinanza presidenziale n. 7/2011, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;



FATTO
Con istanza in data 1 febbraio 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 11 del 4 febbraio 2011 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 7 febbraio 2011 con il n. 000504 –.07.02.2011 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Triora chiede alla Sezione di controllo un parere in ordine al corretto ambito applicativo della norma di cui all’art. 6, comma 9 del d.l. n. 78 del 2010, che introduce, a decorrere dall’anno 2011, il divieto assoluto di effettuare spese per sponsorizzazioni, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.
Il Sindaco, in particolare, dopo aver sottolineato l’importanza che il turismo, legato all’ambiente ed alla storia delle streghe, riveste per la vita economica del piccolo comune di Triora, pone tre diversi quesiti:

•se il divieto di sponsorizzazioni trovi applicazioni anche alle sponsorizzazioni effettuate da terzi a favore di manifestazioni organizzate dal Comune di Triora;
•se il comune di Triora possa continuare a concedere il gratuito patrocinio alle manifestazioni organizzate da terzi, accollandosi le spese di vigilanza e sicurezza;
•se il comune possa concedere contributi a manifestazioni, organizzate da terzi nel territorio comunale, che favoriscano l’attività turistica, e quindi economica, del paese.
DIRITTO
1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito posto dal Sindaco del comune di Triora, pone in evidenza tre diverse problematiche concernenti l’individuazione dell’esatto ambito applicativo ed interpretativo dell’art. 6 comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Motivo per cui il parere richiesto appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all’esatta individuazione del campo di applicazione di norme che incidono in modo significativo sulla spesa pubblica e, conseguentemente, sulla gestione finanziaria dell’ente locale, sul rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa introdotti dal legislatore in considerazione della particolare congiuntura economico-finanziaria che caratterizza l’attuale contesto storico.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

La soluzione delle problematiche evidenziate nel parere all’esame di questo Collegio richiede l’analisi del comma 9 dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, al fine di individuarne l’esatta interpretazione ed il relativo campo d’applicazione.
La norma in esame mira a ridurre i costi degli apparati amministrativi con conseguenti risparmi di spesa sui bilanci pubblici. Pertanto, è da escludere che il divieto assoluto di sponsorizzazione da essa previsto possa riguardare anche le sponsorizzazioni effettuate da terzi a favore di manifestazioni organizzate dal Comune di Triora considerando che in tal caso i costi della sponsorizzazione ricadrebbero su un soggetto diverso dall’ente locale senza alcun pregiudizio per il bilancio comunale. Anzi, ricomprendere la fattispecie in esame nel campo di applicazione del comma 9 determinerebbe un rilevante pregiudizio per le finanze comunali a causa della perdita di contributi esterni utili alla realizzazione delle finalità istituzionali del comune.
Inoltre, come evidenziato oltre, la norma di cui al comma 9 dell’art.6 del d.l. 78/2010 concerne le sponsorizzazione cd. attive nelle quali lo sponsor è rappresentato dall’ente pubblico. Nel caso di specie, invece, l’ente locale è lo sponsee ossia il soggetto beneficiario di entrate finanziarie da parte di soggetti terzi. Tale fattispecie trova la propria disciplina generale nell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina questa richiamata successivamente con specifico riferimento agli enti locali dall’art. 119 del d.lgs. n. 267 del 2000 (si veda al riguardo la Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 6/2011).
Per ciò che concerne gli ulteriori due quesiti occorre ricordare che la norma in esame prevede testualmente che “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.
Sulla portata applicativa del divieto posto dal comma 9 succitato si è formata, in sede consultiva, una giurisprudenza contabile ormai consolidata che ha visto il pronunciamento, in particolare, di questa Sezione di controllo, con Deliberazioni n. 6/2011 e 7/2011 nonché della Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR.
In breve, le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza contabile sopra richiamata, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, ed alla quale rinvia per una cognizione completa dell’orientamento determinatosi, sono le seguenti.
Innanzitutto occorre distinguere le sponsorizzazioni attive (nelle quali il ruolo di sponsor è rivestito dal soggetto pubblico) ed il relativo contratto di sponsorizzazione che è per sua natura a prestazioni corrispettive, dall’accordo di patrocinio che è essenzialmente gratuito ed assume la veste di una donazione modale (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).
Pertanto l’amministrazione locale può concedere il gratuito patrocinio alle manifestazioni organizzate da terzi sul presupposto che tale accordo si fonda sull’assenza di prestazioni pecuniarie a carico della P.A. diversamente da quanto accade nel contratto di sponsorizzazione vietato invece dal comma 9 dell’art. 6 del D.l. 78/2010.
L’accollo delle spese di vigilanza e sicurezza non muta la gratuità dell’accordo di patrocinio rappresentando, all’opposto, l’esplicazione delle tipiche funzioni di polizia municipale a tutela della sicurezza della cittadinanza in occasione di manifestazioni organizzate il luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9 dell’art.6 del d.l. 78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”(deliberazione n. 1075/2010/PAR – Sez. controllo Lombardia).
Pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.
Sarà cura, però, dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.

P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Triora.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011.

Il Magistrato estensore Il Presidente f.f.
Ref. Francesco Belsanti Cons. Luisa D’Evoli

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Messaggio  DaniF Sab 19 Mar 2011 - 2:05

Allego il parere CdC nr.122 del 15/2/2011 inviato al Comune di Osnago che riporta un interessante richiamo alla possibilità di concedere contributi ordinari.
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