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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

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Paolo Gros
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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

Messaggio  DaniF Sab 5 Feb 2011 - 0:55

Pare che sull'argomento non ci sia affatto chiarezza, molti Comuni non hanno ancora affrontato la dellicata questione, che potrebbe comportare ad un taglio drastico delle erogazioni pubbliche (patrocini, contributi ordinari e straordinari) a favore di tutte le associazioni. L'eccezionalità si verifica qualora le stesse si sostituiscano nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzantale ex art.118 cost.(ndr i casi sono molti limitati)
Ho letto sul sito www.merateonline.it l'intervento del Sindaco di Osnago ove viene riportato un nuovo quesito inviato in data 27/1 alla Corte dei Conti (che richiama il parere 1076/2010) dove si chiede se sia possibile erogare dei contributi annuali a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni.
Tutto ciò parte da interpretazioni che fanno supporre che al termine sponsorizzazione sia stato dato un rilievo molto più ampio, tale da intendere un divieto generalizzato di erogazioni pubbliche ad eccezione dei casi richiamati nel parere della CdC Lombardia e Puglia

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty ART.6 C.9 L.122/2010

Messaggio  Paolo Gros Sab 5 Feb 2011 - 2:20

Convengo appieno con il collega , e' infatti da tempo che in questo forum tutti insieme cerchiamo di trovare una linea comune sensata .
Ben venga un ulteriore parere della Corte ( come viene resa nota la pubblichiamo e se possibile la commentiamo).
Temo che questa situazione avra' l'effetto che le norme cui tarttasi verranno applicate a macchia di leopardo sul territorio in nodo difforme.
Credo inoltre , dopo aver letto e considerato mille pareri ed opinioni a riguardo , che sia anche possibile e non peregrina la possibilita' che esprime il collega ovvero " fanno supporre che al termine sponsorizzazione sia stato dato un rilievo molto più ampio, tale da intendere un divieto generalizzato di erogazioni pubbliche ".
Attendiamo ancora questo parere ( e forse altri) e poi cercheremo di tirare le somme in qualche modo che sia quanto meno plausibile.
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Messaggio  francodan Sab 5 Feb 2011 - 3:45

contributi annuali a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni.

vedremo che dice la corte dei conti (al momento mi pare hanno solo inoltrato il parere), ma se la corte opera sulla base dei principi già affermati questi contributi sono legittimi solo se queste associazioni si sostituiscono al comune nello svolgimento di funzioni e/o servizi comunali (di assistenza e via dicendo) ,surrogandosi in competenze proprie del comune .
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Messaggio  Paolo Gros Sab 5 Feb 2011 - 11:14

Riporto il post di risposta a Gianni inerente lo stesso argomento in attesa del parere ulteriore di altra Corte oltre a quella lombarda sperando ( e non vedo ulteriori interpretazioni ) che i concetti da parte delle varie Corti non siano contrastanti o tali da portare i concetti all'esasperazione concettuale.( come ha prospettato il collega)

Spese per sponsorizzazioni
Paolo Gros Oggi a 16:47

.Reitero alcune opinioni che a mio avviso hanno centrato il problema e tutto sommato non mi paiono difformi da quanto espresso dalla Corte Lombardia con parere 6/2011 sul concetto di sponsorizzazione ( in neretto le similitudini )

"Sul divieto di “sponsorizzazioni” e patrocinio di manifestazioni (con eventuale contributo economico): qui metterei l’accento sul contenuto del contratto atipico di sponsorizzazione, come elaborato in dottrina. ]Nella sponsorizzazione (attiva) il Comune paga dei soldi a un soggetto (atleta, squadra sportiva etc.) perché questi porti il suo marchio in giro per il monto e promuova l’immagine dell’Ente (a scopi turistici, promozionali etc.). C’è rapporto sinallagmatico. ]Nel patrocinio il sinallagma non c’è: la Pro Loco organizza la festa patronale e chiede il patrocinio dell’Ente, che eroga magari un contributo, ma la “causa” del negozio giuridico che si pone in essere non ha natura patrimoniale e corrispettiva. Dunque fuori dal campo del divieto."

e questo scrive Livio "

questi contributi sono legittimi solo se queste associazioni si sostituiscono al comune nello svolgimento di funzioni e/o servizi comunali (di assistenza e via dicendo) ,surrogandosi in competenze proprie del comune . questi contributi sono legittimi solo se queste associazioni si sostituiscono al comune nello svolgimento di funzioni e/o servizi comunali (di assistenza e via dicendo) ,surrogandosi in competenze proprie del comune ."

e questo scrive Francodan


La disposizione citata utilizza il termine “sponsorizzazioni” in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell’impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (cfr in ogni caso delibera n 1075 del 23 12.2010)

e questo scrive la Corte Lombardia

nel caso di patrocinio e sponsorizzazione ritengo che gia' fosse estrapolato e chiarito il concetto anche senza il pronunciamento della Corte che mi pare non si sia inventata nulla di innovativo ..


.
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Messaggio  DaniF Sab 5 Feb 2011 - 13:15

Hai proprio ragione Paolo Gros, speriamo di fare chiarezza sulla questione al più presto altrimenti come hai detto rischiamo di costruire concetti anche difformi da Comune a Comune.

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Messaggio  francodan Lun 7 Feb 2011 - 0:55

a me sembra che sia la corte conti lombardia che la corte conti puglia facciano rientrare i patrocini nel concetto di sponsorizzazione e connesso divieto...........ammettendo solo i patrocini gratuiti....

"La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all’obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento” (delibera n. 2/2009).
Corte conti lombardia 1075 2010"

"Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.
Corte conti puglia163 2010"

al momento volendo riassumere si potrebbe dire che :

-i patrocini sono consentiti solo se gratuiti (salvo i casi i cui si tratta di patrocini relativi a festività nazionali sempre ammessi )

-le amministrazioni possono concedere contributi ad associazioni solo se queste svolgono funzioni di competenza del comune e di fatto si sostituiscono al comune in queste funzioni (mi viene come esempio la funzione assistenziale spesso svolta da associazioni private in collaborazione con i comuni )

-organizzazione di iniziative a scopo turistico consentite in via diretta o indiretta (contributi e supporti vari tramite pro loco e comunque associazioni riconosciute operanti per statuto o per legge nel settore turistico culturale)solo se rispondono ad vere e comprovate esigenze di marketing territoriale (valorizzazione territoriale),riscontrabili sicuramente in località turistiche ,opinabili in altre .........


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Messaggio  Paolo Gros Lun 7 Feb 2011 - 1:45

..........parlando di patrocinio "non gratuito " o di "comuni turistici" verificate al link

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=364&Tipo=3&CE=crmyr015

e lo spettacolo ha inizio!
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Messaggio  francodan Lun 7 Feb 2011 - 2:02

volendo fare un raffronto con la casistica a me sembra un caso troppo simile a quello dei comuni (o di provincia )che sponsorizzano squadre di calcio con logo del comune (e della provincia )...e sulla fattispecie la corte è stata chiara................a me sembra un chiarro esempio di sponsorizzazione(atipica)....

come si faceva osservare in un post sopra "Nella sponsorizzazione (attiva) il Comune paga dei soldi a un soggetto (atleta, squadra sportiva etc.) perché questi porti il suo marchio in giro per il monto e promuova l’immagine dell’Ente (a scopi turistici, promozionali etc.). C’è rapporto sinallagmatico ....."
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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty Patrocinio e sponsor

Messaggio  Paolo Gros Lun 7 Feb 2011 - 2:10

La deliberazione ci dice :
Di concedere il patrocinio all’Associazione sportiva dilettantistica Tennis ....... per l’organizzazione del torneo internazionale di tennis in programma presso il Forum Sport Center ...........dal 29 gennaio al 06 febbraio 2011.
2. Di autorizzare gli organizzatori all’utilizzo del logo istituzionale del Comune di ..............
3. Di esprimere parere favorevole alla concessione di un contributo straordinario fino ad un massimo di € 15.000,00,

... possiamo girarla tutto come vogliamo ma rimane nel concreto un patrocino ( viene espressamente detto ) non gratuito ( € 15.000 anche se lo chiamiamo contributo)
E' a tutti gli effetti una sponsorizzazione attiva ................!!!!!!!!!!!!!!!
...che poi nel nome del turismo e della promozione e del marketing territoriale etc etc etc ci stia tutto e piu' di tutto puo' essere ma che risponda a cio' che ilo legislatore voleva dire qualche " dubbio" rimane.
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Messaggio  francodan Lun 7 Feb 2011 - 2:25

"“ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”corte conti lombardia 1075 2010

ora organizzare ,direttamente o indirettamente,un torneo internazionale di tennis non mi pare rientri tra le funzioni di un comune ,la funzione di quel torneo è quella di promuovere l'immagine di un comune,del territorio .........diverso sarebbe il discorso nel caso a mio avviso un comune patrocini un corso di tennis per i ragazzi del paese.....rientrando tra le funzioni comunali la promozione dello sport e del tempo libero ..
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Messaggio  DaniF Lun 7 Feb 2011 - 2:38

Prendendo spunto dal provvedimento citato relativo all'organizzazione del torneo internazionale di tennis, voglio citare il passaggio che avrebbe consentito l'adozione del provvedimento in data 21/1/2011 "non si configura quale sponsorizzazione vietata in quanto erogata a favore di un'associazione sportiva dilettantistica patrocinata dall'A.C."
Sicuramente nasceranno altri esempi del genere che non fanno altro che generare altra confusione sull'argomento. Sarebbe stato molto più semplice che il legislatore anzichè parlare di sponsorizzazione, avrebbe stabilito un divieto di destinare a favore di associazioni ed enti erogazioni in denaro o altra utilità, se non per finalità legate allo svolgimento di un pubblico servizio, per finalità statutarie (es.sostegno dello sport) o per sostenere una politica di valorizzazione del territorio comunale.

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty Re: DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

Messaggio  francodan Lun 7 Feb 2011 - 2:50

il problema non si risolve con interpretazioni ardite o con aggiramenti vari specialmente se le somme da erogare sono di una certa consistenza ...il divieto esiste e i pareri sono indicativi ....certo a fronte delle somme stanziate non mancheranno sindaci che chiederanno ,in funzione prudenziale,altri pareri con valenza generale (dato che il caso prospettato -contributi a associazione sportiva per sostegno torneo-può ricorrere in centinaia di comuni )...mi sembra anche che alcuni comuni avendo percepito la reale portata della norma abbiano chiesto con apposti odg delle modifiche al governo....

"PRESO ATTO CHE
anche secondo i migliori giuristi (Massimiliano Atelli - Magistrato della Corte dei Conti – articolo Sole 24 ore settembre 2010) “il divieto di cui all’Art. 6 comma 9 della Legge 122 del 30 luglio 2010, si declina, come divieto di addivenire ad accordi di patrocinio comportanti spese”

CONSIDERATO CHE
“se così è, ciò che la norma tende ad impedire è la concessione del patrocinio, con oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche a iniziative organizzate da soggetti terzi (Proloco, tutte le Associazioni di diritto privato fra persone fisiche, cioè tutte le associazioni operanti nella ricreazione e tempo libero, nel sociale, nella cultura, nello sport, ecc.) e che le uniche iniziative che continuano ad essere consentite, invece, rimangono le iniziative organizzate direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche ed eventualmente quelle organizzate indirettamente, cioè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di Marketing territoriale, nei limiti, in cui ogni iniziativa possa per sua natura e sempre secondo ragionevolezza rientrarvi”


IL CONSIGLIO COMUNALE
RITIENE
tale norma irragionevole e completamente lesiva delle tradizioni e associazioni locali, in quanto le iniziative che le associazioni svolgono durante l’anno oltre ad essere momenti di coesione e solidarietà sociale, a stimolare senso di identità ed appartenenza ad una comunità, spesso attirano flussi turistici dal non trascurabile impatto sulle economie locali .................

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty patrociniio e sponsor

Messaggio  Paolo Gros Lun 7 Feb 2011 - 3:25

"non si configura quale sponsorizzazione vietata in quanto erogata a favore di un'associazione sportiva dilettantistica patrocinata dall'A.C."

non e' sufficiente dirlo , occorre dimostarlo e nel caso non mi pare affatto dimostrato.
Concordo con Francodan nel dire "il problema non si risolve con interpretazioni ardite o con aggiramenti vari "

Che il tutto sia difendibile rimane vero ma che sia plausibile e' tuut'altra cosa....
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Messaggio  francodan Lun 7 Feb 2011 - 3:35

riporto un estratto di un parere anci (servizio cui il mio comune è abbonato)di commento sul parere corte conti lombardia e in risposta ad un quesito formulato ad anci sui contributi alle realtà associative ,sull'argomento che mi sembra concordare sulla interpretazione rigida da dare alla norma

..........Sono quindi escluse le concessioni generiche di contributi che sono impiegati dall’associazione beneficiaria a sostegno della sua organizzazione, dei suoi componenti, della propria attività, giustificati da nominali “patrocini” della stessa attività.
Le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo statuto dell’ente. Elencazioni delle stesse sono previste dall’art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in forma più ampia, dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, al quale fa riferimento, salvo alcune eccezioni, l’elenco delle funzioni fondamentali del d.d.l. approvato dalla Camera dei Deputati ed all’esame del Senato della Repubblica.
Il parere sopra esaminato sottolinea la necessità che il Comune individui nella destinazione del suo intervento l’effettuazione di attività di propria competenza che saranno svolte dal beneficiario sollevando l’ente almeno in parte dalla spesa che avrebbe dovuto sostenere per l’effettuazione delle stesse, motivando tale condizione con indicazioni non formali ma specifiche nel provvedimento che autorizza l’assunzione dell’onere a carico dell’ente. "
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Messaggio  Monica Mer 16 Feb 2011 - 8:02

La Corte dei Conti Lombradia dice specificatamente che:" L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio"
Questo, secondo me, lascia aperto uno spiraglio per l'erogazione dei contributi, perché una buona giustificazione nella maggior parte dei casi dovrebbe permettere di erogare.
Ad esempio per le associazioni sportive operanti sul territorio è giusto dire che offrono occasione di aggregazione giovanile "pulita" svolgendo un'azione sociale in modo da ridurre le incidenze di situazioni negative in cui possano incorrere le giovani generazioni e sostituendosi parzialmente all'ente locale nel trovare fattori di prevenzione alla delinquenza ed alla tossicodipendenza.
(e vi assicuro che non sono solo parole)
In un paese turistico l'appoggio alla pro-loco svolge funzione di sviluppo economico che è una delle funzioni a cui sarebbe preposto l'ente locale.
E' giusto essere molto rigorosi nell'interpretazione, ma senza perdere di vista la sostanza.

Si potrebbe far fare in tal senso un atto di indirizzo all'organo politico per evidenziare questi fattori..

Monica

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Messaggio  Paolo Gros Mer 16 Feb 2011 - 8:27

Concordo con Monica , le possibilita' legittime per muoversi ci sono come abbiamo spesso esaminato nel forum con i vari colleghi.
Cio' che scrivi mi pare sensato e plausibile ancorche' ritengo che ogni spesa de quo debba essere individuata e motivata singolarmente in base alle proprie peculiarita'.
In ultimo non ritengo necessario e forse neppure consigliabile standardizzare tale tipo di spese assumendone la ratio esclusiva della norma in via generale con un atto di GC.
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Messaggio  DaniF Mer 16 Feb 2011 - 12:32

In questi giorni ho ricevuto da parte di un'associazione giovanile culturale la richiesta di patrocinio (consistente oltre che nell'utilizzo del logo del Comune anche nella stampa di volantini, manifesti e pubblicizzazione dell'evento) per l'organizzazione di uno spettacolo che sarà soggetto al pagamento del biglietto di ingresso a loro favore. Ho qualche perplessità in merito alla concessione del patrocinio, cose ne pensate?

DaniF

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Messaggio  Paolo Gros Mer 16 Feb 2011 - 12:59


Rileggiamo l'interpretazione della Corte dei conti Puglia DELIBERAZIONE n. 163/PAR/2010 :

"La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio
1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle
amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove
sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi,
rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto
che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo
patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta
infatti di enti pubblici
), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a
finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio
atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore
. Consegue
dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggerebbe
come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni
corrispettive

E’ dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art.
6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
n.122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
appena descritta, per interpretarne correttamente la portata.
Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio
comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque
proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle
amministrazioni pubbliche
- ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad
esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece
consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le
iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta,
sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente
preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio
"

Credo che la fattispecie che hai rappresentato necessiti della verifica delle seguenti condizioni :
Iniziativa organizzata indirettamente da amministrazione pubblica
soggettoistituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Conoscendo nel particolare l'iniziativa puoi patrocinarla solo se ricorrone entrambe le fattispecie.
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Messaggio  francodan Gio 17 Feb 2011 - 0:56

i due pareri della corte dei conti (lombardia e puglia)si completano e si integrano a vicenda e come detto in precedente post evidenziano quanto segue :

-i patrocini sono consentiti solo se gratuiti (salvo i casi i cui si tratta di patrocini relativi a festività nazionali sempre ammessi )

-le amministrazioni possono concedere contributi ad associazioni solo se queste svolgono funzioni di competenza del comune e di fatto si sostituiscono al comune in queste funzioni (mi viene come esempio la funzione assistenziale spesso svolta da associazioni private in collaborazione con i comuni )

-organizzazione di iniziative a scopo turistico consentite in via diretta o indiretta (contributi e supporti vari tramite pro loco e comunque associazioni riconosciute operanti per statuto o per legge nel settore turistico culturale)solo se rispondono ad vere e comprovate esigenze di marketing territoriale (valorizzazione territoriale),riscontrabili sicuramente in località turistiche ,opinabili in altre .........


quindi per dare un contributo ad una associazione occorre che :

questa sia riconosciuta dall'ordinamento (legge statale,regionale e via dicendo)

l'associazione svolge funzioni proprie del comune sostituendosi allo stesso (e in questo ambito rientrano le funzioni turistiche,culturali,di assistenza sociale,di promozione dello sport e del tempo libere...)

se poi si tratta di funzioni di promozione turistica è necessario che valorizzino (effettivamente)il patrimonio


quindi un contributo ad una associazione sportiva locale che sia diramazione ad esempio della di una organizzazione ufficiale -federazione italiana (poniamo del tennis) per la promozione di attività sportive e del tempo libero potrebbe ,con una buona motivazione,anche starci ....

io eviterei atti di indirizzo di giunta e similari ...in realtà i casi vanno esaminati in concreto volta per volta e ,sulla base dei pareri della corte,in realtà andrebbero aggiornati i regolamenti per la concessione di contributi e similari .........

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty Re: DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

Messaggio  francodan Gio 17 Feb 2011 - 0:57

rectius "se poi si tratta di funzioni di promozione turistica è necessario che valorizzino (effettivamente)il territorio (non il patrimonio !!!)

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty Re: DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010

Messaggio  g.aiudi Sab 19 Feb 2011 - 8:46

-i patrocini sono consentiti solo se gratuiti (salvo i casi i cui si tratta di patrocini relativi a festività nazionali sempre ammessi )

Non conosco la norma che consente tutto ciò, potresti comunicarmela?

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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty Spese sponsorizzazioni

Messaggio  Paolo Gros Sab 19 Feb 2011 - 9:35

La norma limita le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
Intendendo per spesa di rappresentanza quelle spese efftetuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni .
Credo quindi che una spesa per solennita' civile celebri la solennita' ex se e non rientri nelle spese di rappresentanza come prima espresse.
Inoltre il Comune che offre patrocinio oneroso per solennita' civile , "anche nel caso in cui i si impegni a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore" ( come ci dice la Corte Puglia ) in quanto cio' che si celebra e la solennita' stessa.

Onestamente la interpreto a questo modo non essendo le "solennita' civili " espressamente escluse dalle limitazioni del DL 78/2010.
Francodan potra' meglio spiegare il proprio post io ne ho solo dato una chiave di lettura personale.
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Messaggio  francodan Lun 21 Feb 2011 - 1:05

il divieto di accordi di patrocinio comportanti spese (oneri) per i comuni discende dall'art 6 comma 9 e questo principio si ritrova chiaramente detto nel parere corte conti puglia 163 2010 .
la norma va coordinata con quanto previsto dal comma precedente e cioè le riduzioni previste dall'art 6 comma 8 e inerenti spese per relazioni pubbliche,convegni,mostre,rappresentanza etc "Le disposizioni del presente comma (cioè art 6 comma 8)non si applicano ai convegni organizzati
dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di
organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia"
Questo comma esclude dal divieto di riduzione (al 20 per cento)le spese per relazioni pubbliche,rappresentanza e via dicendo inerenti le festività nazionali .
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DIVIETO DI SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ART.6 C.9 L.122/2010 Empty parere 6 2011 liguria

Messaggio  francodan Lun 21 Feb 2011 - 4:59


sull'argomento si rileva altro parere
corte conti liguria 15 2 2011
che sulla falsariga del parere Lombardia specifica in ordine a sponsorizzazioni e patrocini

PREMESSO:
Con istanza in data 29 dicembre 2010, prot. 42909 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 1 del 4 gennaio 2011 – assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 gennaio 2011 con il n. 0000038-05/1/2011-SC_LIG-T85-A – il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha chiesto alla Sezione di far conoscere la portata applicativa dell’art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che introduce a decorrere dall’anno 2011 il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni e, in specie, se rientrino nel suddetto divieto le concessioni di patrocinio con riconoscimento di contributo economico del Comune per l’organizzazione, da parte di terzi, di manifestazioni culturali e/o musicali.
L’Amministrazione, nel formulare la richiesta di parere, ritiene che le fattispecie innanzi richiamate non sembrino rientrare nella disciplina introdotta dal citato art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, mancando nelle stesse il carattere di corrispettività tipico del contratto di sponsorizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La richiesta di parere all’odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione sulla esatta portata applicativa del divieto di spese di sponsorizzazione introdotto dall’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla “materia della contabilità pubblica”, essendo il quesito formulato in relazione all’applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento comunque della spesa pubblica.
3.1. Nel merito, occorre richiamare l’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 e più in generale la disciplina concernente i contratti di sponsorizzazione applicabile agli enti locali.
Il comma 9 dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 prevede testualmente che “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.
Il divieto si colloca su un assetto normativo segnato dalla disciplina generale introdotta per i contratti di sponsorizzazione nella pubblica amministrazione dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina questa richiamata successivamente con specifico riferimento agli enti locali dall’art. 119 del d.lgs. n. 267 del 2000.
L’art. 43 della legge n. 449 del 1997, nel prevedere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, allo scopo di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, ha innovato su un assetto giurisprudenziale che sino ad allora, stante la particolare natura dei contratti di sponsorizzazione e la mancanza di precise norme di riferimento, era ancora segnato da rilevanti dubbi sulla legittimazione da parte dei soggetti pubblici di ricorrere a tali tipologie contrattuali per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse. E’ il caso di precisare al riguardo che, nel corso degli anni ’90, tali dubbi sono stati tradotti dal giudice amministrativo in un orientamento prevalente diretto ad affermare la illegittimità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 1995, n. 336, 28 aprile 1997, n. 35, e 16 settembre 1998, n. 495), risultando nella specie alterati il ruolo e l’immagine di neutralità dell’ente pubblico.
L’art. 43 della legge n. 449 del 1997 interveniva dunque a colmare un vuoto normativo autorizzando in via generale le pubbliche amministrazioni a svolgere le proprie attività istituzionali mediante il ricorso anche ai contratti di sponsorizzazione che, in quanto assoggettati ad alcune precise condizioni (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata e necessità di risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte), erano in realtà pensati essenzialmente con riferimento ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalla pubblica amministrazione in qualità di sponsee, rimanendo invece sullo sfondo le ipotesi delle c.d. sponsorizzazioni attive nelle quali il ruolo di sponsor è rivestito dal soggetto pubblico.
Sebbene anche le c.d. sponsorizzazioni attive siano ritenute ammissibili dalla giurisprudenza amministrativa a condizione che non risulti alterata l’immagine di neutralità dell’amministrazione, occorre rilevare che la giurisprudenza civile distingue nettamente l’accordo di patrocinio, che è essenzialmente gratuito, dal contratto di sponsorizzazione, che è per sua natura a prestazioni corrispettive. Afferma infatti la Cassazione che “rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive” (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).
3.2. Sulla portata applicativa del divieto posto dall’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 anche alla luce della disciplina recata dall’art. 43 della legge n. 449 del 1997 e dall’art. 119 del t.u.e.l. si è già ripetutamente espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Nel parere reso con la deliberazione n. 1075/2010/PAR, cui ha fatto seguito analogo parere reso dalla medesima Sezione con la deliberazione n. 6/2011/PAR, la Sezione Lombardia, nel richiamare un proprio precedente parere in materia di obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, del d.l. n. 112 del 2008, a proposito del quale era stata sostenuta una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile (deliberazione n. 2/2009/PAR), ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 presuppone altresì un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”.
Afferma, infatti, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che ciò che connota le contribuzioni tutt’ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.
4. Ritenendo il Collegio di potere aderire all’indirizzo interpretativo espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, va dunque affermato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, stante l’intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente. Sono invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.
Va da sé, come peraltro precisato dalla Sezione Lombardia, che deve essere cura dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova nell’adunanza del 14 gennaio 2011.

Il Presidente f.f. - estensore


Depositata il 15 febbraio 2011

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Messaggio  milena Mer 23 Feb 2011 - 12:29

Un dubbio, mi confermate che il contributo che l' ente concede alle "Associazioni Volontari Italiani Sangue" non è una sponsorizzazione, visto che il fine è la tutela della salute della collettività e non l'immagine dell'ente?
vi ringrazio anticipatamente...

milena

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