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Mobilità fra enti da part-time a tempo pieno
Buon giorno, stavo avviando le pratiche di mobilità fra enti (ente di provenienza non soggetto al patto di stabilità, l'altro ente pubblico soggetto al patto). A seguito di concessione del nulla osta per mobilità da parte dell'ente di provenienza (nel quale ho un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma part-time al 50%) l'ente nel quale sarei dovuta andare (soggetta al patto e a limiti di spesa del personale) revoca la richiesta di nulla osta dicendo che non si può procedere in quanto risulto essere assunta, a tempo indeterminato, con un contratto part-time al 50%, che loro hanno avviato la procedura di trasferimento per mobilità per ricoprire una posizione a tempo pieno della propria dotazione organica, resasi disponibile per il trasferimento in altra amministrazione di una risorsa di personale full time.
Le chiedo se la motivazione per il diniego alla mobilità è giusto che sia basato esclusivamente sul fatto che avendo un contratto par-time non posso essere trasferita in mobilità ad un altro ente full time nonostante loro, avendo in pianta organica un posto a tempo pieno,hanno la piena la capacità di spesa.
Ringrazio anticipatamente.
Le chiedo se la motivazione per il diniego alla mobilità è giusto che sia basato esclusivamente sul fatto che avendo un contratto par-time non posso essere trasferita in mobilità ad un altro ente full time nonostante loro, avendo in pianta organica un posto a tempo pieno,hanno la piena la capacità di spesa.
Ringrazio anticipatamente.
Tiziana76- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 31.01.12
Ptime
Questa e' bella.
Quanto descritto e' assolutamente possibile poiche' il contratto ceduto puo' tranquillamente essere trasformato in full time alla data della assunzione.
Richiederei "avendo un contratto par-time non posso essere trasferita in mobilità ad un altro ente full time " in base all'art.???? del contratto ????
Quanto descritto e' assolutamente possibile poiche' il contratto ceduto puo' tranquillamente essere trasformato in full time alla data della assunzione.
Richiederei "avendo un contratto par-time non posso essere trasferita in mobilità ad un altro ente full time " in base all'art.???? del contratto ????
Re: Mobilità fra enti da part-time a tempo pieno
Ove possibile potrei avere dei riferimenti normativi in merito?
vorrei capire nel dettaglio se hanno ragione o meno ..per altre eventuali mobilità future, visto che loro hanno revocato il tutto...
vorrei capire nel dettaglio se hanno ragione o meno ..per altre eventuali mobilità future, visto che loro hanno revocato il tutto...
Tiziana76- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 31.01.12
Mobilita'
Poiche' atto ammesso e non espressamente vietato non vi e' norma che lo vieti ed e' per questo che domandavo ..in base all'art.???? del contratto ????
Re: Mobilità fra enti da part-time a tempo pieno
Capisco... ho chiesto a loro e sono attesa (di cortese) risposta ..aggiungerei (speriamo!!)
Tiziana76- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 31.01.12
Mobilità da part time a tempo pieno
E' possibilissimo, nel mio ente è stata fatta, a seguito di avviso pubblico per assunzione mediante trasferimento tra enti di una figura di cat. B a tempo pieno, una mobilità di un part time di Cat B in tale posto.
Mi pare che ci sia anche un parere in tal senso, se c'è la disponibilità dell'interessato è fattibile.
Ora sono a casa, se domani in ufficio lo recupero, lo posto
Mi pare che ci sia anche un parere in tal senso, se c'è la disponibilità dell'interessato è fattibile.
Ora sono a casa, se domani in ufficio lo recupero, lo posto
Uldarica personale- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: Mobilità fra enti da part-time a tempo pieno
Se fossi così gentile da postarmi quel parere te ne sarei grata.
Credo che loro siano irremovibili nella loro decisione ( e non sono sicura che non sia prettamente una scusa!!) ma avendo un part-time non vorrei che altre mobilità mi vengano negate per questo motivo...
Credo che loro siano irremovibili nella loro decisione ( e non sono sicura che non sia prettamente una scusa!!) ma avendo un part-time non vorrei che altre mobilità mi vengano negate per questo motivo...
Tiziana76- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 31.01.12
Mobilità fra enti da part time a tempo pieno
Ti posto un parere che ho trovato sul sito Lavoro PA di Unioncamere e cerco di allegarti, ma non so se sono capace, un parere di Verbaro della Funzione pubblica, il file è in pdf.
13/01/2011 di Redazione
Cessione di contratto di lavoro
L'art. 30 della L. 165/90 prevede la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Si chiede di sapere se è legittima la cessione di un contratto di lavoro stipulato part time con un dipendente che viene poi assunto nell'Ente di destinazione con contratto a tempo pieno (full time). Nel caso ciò non sia possibile quali sono le conseguenze per l'Ente, il Dirigente, che al termine delle procedure di mobilità stipula un contratto a tempo pieno con un dipendente che proviene da altro ente con contratto part time?
Risposta:
La vicenda da voi descritta può configurarsi come una mobilità (cessione del contratto) accompagnata da contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Come tale, essa non è, di per sé, illegittima, purché il passaggio a tempo pieno risulti funzionale alle esigenze dell’amministrazione di destinazione.
Occorre prestare attenzione ad un solo aspetto: è noto, infatti, che la mobilità è libera (non è soggetta ai vincoli sulle assunzioni, non vale, cioè, come nuova assunzione) solo se intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a limitazioni delle assunzioni (v. art.1, comma 47 L.311/2004 e circolare DFP 4/2008); se questo è il vostro caso e se il lavoratore era stato assunto, presso l’amministrazione di provenienza, con contratto part-time (fin dall’inizio), la mobilità può ritenersi libera solo per la “quota” del rapporto di lavoro corrispondente al precedente part-time, mentre la “quota aggiuntiva”, quella necessaria a raggiungere il tempo pieno, deve essere considerata come nuova assunzione, con la conseguenza che la trasformazione è possibile solo se, per la quota aggiuntiva, risulta compatibile con i vincoli sulle assunzioni vigenti: quanto sopra discende dall’art.3, comma 101 della L.244/2007, in base al quale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire, nel caso del personale assunto con contratto part-time, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; si ricordi, inoltre, che in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
Se, invece, il lavoratore era stato assunto dall’amministrazione di provenienza con contratto a tempo pieno successivamente trasformato in part-time, riteniamo che non sussistano particolari problemi per il ripristino del tempo pieno (sempre se la mobilità intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a vincoli sulle assunzioni).
Ente:
Comune di Oria
Categoria:
L'Esperto Risponde
13/01/2011 di Redazione
Cessione di contratto di lavoro
L'art. 30 della L. 165/90 prevede la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Si chiede di sapere se è legittima la cessione di un contratto di lavoro stipulato part time con un dipendente che viene poi assunto nell'Ente di destinazione con contratto a tempo pieno (full time). Nel caso ciò non sia possibile quali sono le conseguenze per l'Ente, il Dirigente, che al termine delle procedure di mobilità stipula un contratto a tempo pieno con un dipendente che proviene da altro ente con contratto part time?
Risposta:
La vicenda da voi descritta può configurarsi come una mobilità (cessione del contratto) accompagnata da contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Come tale, essa non è, di per sé, illegittima, purché il passaggio a tempo pieno risulti funzionale alle esigenze dell’amministrazione di destinazione.
Occorre prestare attenzione ad un solo aspetto: è noto, infatti, che la mobilità è libera (non è soggetta ai vincoli sulle assunzioni, non vale, cioè, come nuova assunzione) solo se intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a limitazioni delle assunzioni (v. art.1, comma 47 L.311/2004 e circolare DFP 4/2008); se questo è il vostro caso e se il lavoratore era stato assunto, presso l’amministrazione di provenienza, con contratto part-time (fin dall’inizio), la mobilità può ritenersi libera solo per la “quota” del rapporto di lavoro corrispondente al precedente part-time, mentre la “quota aggiuntiva”, quella necessaria a raggiungere il tempo pieno, deve essere considerata come nuova assunzione, con la conseguenza che la trasformazione è possibile solo se, per la quota aggiuntiva, risulta compatibile con i vincoli sulle assunzioni vigenti: quanto sopra discende dall’art.3, comma 101 della L.244/2007, in base al quale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire, nel caso del personale assunto con contratto part-time, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; si ricordi, inoltre, che in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
Se, invece, il lavoratore era stato assunto dall’amministrazione di provenienza con contratto a tempo pieno successivamente trasformato in part-time, riteniamo che non sussistano particolari problemi per il ripristino del tempo pieno (sempre se la mobilità intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a vincoli sulle assunzioni).
Ente:
Comune di Oria
Categoria:
L'Esperto Risponde
Uldarica personale- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 03.10.11
Mobilità fra Enti da part time a tempo pieno
Ma come si fa ad allegare un messaggio a un post?
Comunque sono riuscita a copiartelo qui sotto, spero che ti possa essere utile.
OGGETTO: assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale con
rapporto indeterminato e tempo pieno - art.30 d.lgs. n.165 del 2001.
All’atto del passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da una pubblica
amministrazione ad un’altra ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, ferma restando la necessità del posto vacante in organico e la corrispondenza professionale.
Nel caso di passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da una pubblica
amministrazione ad un’altra ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, la
circostanza che non sia stato ancora concluso il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza non rappresenta un ostacolo al trasferimento e, se il periodo di prova non è stato compiuto presso l’amministrazione di appartenenza, il suo completamento per la parte residua si verifica nell’amministrazione di destinazione.
Si fa riferimento alla lettera n.28818, con cui codesto Comune ha posto un quesito
riguardante l’assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale a tempo pieno, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165, proveniente da altra amministrazione con la quale il medesimo dipendente ha un rapporto di lavoro a tempo parziale soggetto al periodo di prova.
I problemi prospettati nel quesito sono due e, cioè, se un dipendente con rapporto di
lavoro part – time possa essere trasferito in mobilità in altra amministrazione a tempo pieno e se la mobilità possa essere attuata anche durante il periodo di prova.
Quanto alla prima questione, a parere dello scrivente, non si ravvisano impedimenti al
passaggio per mobilità con trasformazione del rapporto. In generale, se è vero che il
dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, non è precluso all’ente, il quale abbia la disponibilità del posto in organico e la copertura finanziaria e che ritenga tale scelta rispondente alle proprie esigenze organizzative, di procedere alla trasformazione anticipata. Questo ragionamento può essere esteso ai rapporti tra diverse amministrazioni e, quindi, trovare applicazione anche ai passaggi per mobilità.
Quanto al secondo problema, atteso che con il passaggio per mobilità in base all’art.30
citato si verifica una cessione del contratto di lavoro, con conseguente continuità del rapporto alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, salva l’applicazione dei contratti collettivi vigenti per il comparto dell’amministrazione di destinazione, si ritiene che tale passaggio possa perfezionarsi anche precedentemente al compimento del periodo di prova prescritto, il quale potrà quindi concludersi sommando il servizio prestato presso l’amministrazione di nuovo inquadramento, con un eventuale adeguamento alla diversa durata se in tal senso dispongono i contratti collettivi applicabili. Coerentemente, se invece i dipendenti hanno già completato il periodo di prova prima del trasferimento, essi non sono tenuti a ripeterlo presso il nuovo ente.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Francesco Verbaro)
Comunque sono riuscita a copiartelo qui sotto, spero che ti possa essere utile.
OGGETTO: assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale con
rapporto indeterminato e tempo pieno - art.30 d.lgs. n.165 del 2001.
All’atto del passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da una pubblica
amministrazione ad un’altra ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, ferma restando la necessità del posto vacante in organico e la corrispondenza professionale.
Nel caso di passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da una pubblica
amministrazione ad un’altra ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, la
circostanza che non sia stato ancora concluso il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza non rappresenta un ostacolo al trasferimento e, se il periodo di prova non è stato compiuto presso l’amministrazione di appartenenza, il suo completamento per la parte residua si verifica nell’amministrazione di destinazione.
Si fa riferimento alla lettera n.28818, con cui codesto Comune ha posto un quesito
riguardante l’assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale a tempo pieno, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165, proveniente da altra amministrazione con la quale il medesimo dipendente ha un rapporto di lavoro a tempo parziale soggetto al periodo di prova.
I problemi prospettati nel quesito sono due e, cioè, se un dipendente con rapporto di
lavoro part – time possa essere trasferito in mobilità in altra amministrazione a tempo pieno e se la mobilità possa essere attuata anche durante il periodo di prova.
Quanto alla prima questione, a parere dello scrivente, non si ravvisano impedimenti al
passaggio per mobilità con trasformazione del rapporto. In generale, se è vero che il
dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, non è precluso all’ente, il quale abbia la disponibilità del posto in organico e la copertura finanziaria e che ritenga tale scelta rispondente alle proprie esigenze organizzative, di procedere alla trasformazione anticipata. Questo ragionamento può essere esteso ai rapporti tra diverse amministrazioni e, quindi, trovare applicazione anche ai passaggi per mobilità.
Quanto al secondo problema, atteso che con il passaggio per mobilità in base all’art.30
citato si verifica una cessione del contratto di lavoro, con conseguente continuità del rapporto alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, salva l’applicazione dei contratti collettivi vigenti per il comparto dell’amministrazione di destinazione, si ritiene che tale passaggio possa perfezionarsi anche precedentemente al compimento del periodo di prova prescritto, il quale potrà quindi concludersi sommando il servizio prestato presso l’amministrazione di nuovo inquadramento, con un eventuale adeguamento alla diversa durata se in tal senso dispongono i contratti collettivi applicabili. Coerentemente, se invece i dipendenti hanno già completato il periodo di prova prima del trasferimento, essi non sono tenuti a ripeterlo presso il nuovo ente.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Francesco Verbaro)
Uldarica personale- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: Mobilità fra enti da part-time a tempo pieno
Sei stata/o molto esauriente e ti ringrazio immensamente.. Questi pareri mi sono molto utili in vista di una nuova eventuale mobilità... perchè avendo un contratto part-time, sicuramente questo problema potrebbe riporsi ulteriormente...
Tiziana76- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 31.01.12
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