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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Un piccolo Comune rimane sprovvisto, momentaneamente, a causa d'incidente sul lavoro di una propria unità operativa (operaio comunale). Si chiede se si può procedere all'assunzione a tempo determinato di un sostituto nelle more del periodo d'infortunio senza tenere conto dei limiti imposti dalla legge di stabilità che all'art. 9 comma 28 prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato ecc.... nel rispetto del limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ? E' possibile usufruire della condizione prevista dalla deliberazione N. 46/11 della Corte laddove prevede gli enti devono comunque garantire " ........ i servizi fungibili ed essenziali" ?
Battisti Patrizio- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 30.03.11
Località : Roviano (RM)
TD
Ad oggi : La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 519/2011/PAR del 20 dicembre 2011[9], a specifico quesito del Comune di Sesto Fiorentino (anteriore alla approvazione della legge di stabilità), risponde: “In relazione al terzo quesito, inerente delucidazioni in relazione alle locuzioni «interventi di somma urgenza» e «servizi infungibili ed essenziali» di cui alla citata delibera delle Sezioni Riunite n. 46/2011, la facoltà di deroga alla limitazione (20% delle cessazioni intervenute l’esercizio precedente) dettata dal citato art. 76, comma 7, resta nella piena discrezionalità dell’ente in ordine alla qualificazione, adeguatamente motivata in relazione al caso specifico, di ciò che possa considerarsi di somma urgenza, o servizio infungibile ed essenziale. D’altronde i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.
Attenzione pero' che l’articolo 4, comma 103, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183 chiarisce il testo originario e per ette lo sforamento solo per le "assunzioni a tempo indeterminato " derivandone nel caso l'impossibilita' di assunzione a TD.
Attenzione pero' che l’articolo 4, comma 103, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183 chiarisce il testo originario e per ette lo sforamento solo per le "assunzioni a tempo indeterminato " derivandone nel caso l'impossibilita' di assunzione a TD.
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