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consulenze legali soggette a limite del 20 per cento anche se assolutamente necessarie
lombardia 88 2012
Ad ogni modo, la richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Bottino ha ad oggetto un incarico di consulenza legale per una problematica di particolare difficoltà, per cui la fattispecie rientra nell’ambito applicativo della norma in esame. Infatti, <<la giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) ha fornito un’articolata definizione degli istituti oggetto del limite di spesa: per gli incarichi di studio il riferimento è all’articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici>> (Lombardia/68/2011/PAR del 7 febbraio 2011).
Con riferimento a quegli enti che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze questa Sezione ha avuto modo di osservare <<la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio; tuttavia, il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma de qua fissa un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. Diversamente, interpretando la norma in chiave funzionale –ovvero, valorizzando che la finalità della norma è quella di ridurre l’incidenza che questa tipologia di spesa ha sui bilanci degli enti locali e non quella di vietare agli enti medesimi di conferire incarichi esterni quando vi sussistono i presupposti di legge - si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento. D’altra parte, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione “lineare” prevista dall’art. 6, comma 7, cit. finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; al contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero>> (Lombardia, parere n. 227/2011; in senso contrario Sez. contr. Piemonte delibera n. 21/2012/SRCPIE/PAR dell’8 marzo 2012).
Nel caso di specie, tuttavia, l’interpretazione in chiave funzionale sin qui prospettata –ovvero, volta a limitare le spese per incarichi di collaborazione esterna e non ad eliminare detta voce di spesa dal bilancio degli enti locali- non può trovare spazio. Infatti, nella richiesta di parere il sindaco rappresenta che <<nell'anno 2009 la spesa sostenuta dal Comune di Botticino per il conferimento di incarichi di consulenza fu di € 13.000,00>>.
In conclusione, con riferimento alla fattispecie rappresentata dal Comune di Botticino, il parametro di riferimento per poter applicare il limite di spesa fissato dall’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 è di facile individuazione in quanto l’ente locale, nel corso dell’anno del 2009, ha sostenuto spese per incarichi di studio e di consulenza; conseguentemente trova applicazione il vincolo di finanza pubblica nei termini posti dal legislatore, ovvero secondo il parametro del 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il 28 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
Ad ogni modo, la richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Bottino ha ad oggetto un incarico di consulenza legale per una problematica di particolare difficoltà, per cui la fattispecie rientra nell’ambito applicativo della norma in esame. Infatti, <<la giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) ha fornito un’articolata definizione degli istituti oggetto del limite di spesa: per gli incarichi di studio il riferimento è all’articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici>> (Lombardia/68/2011/PAR del 7 febbraio 2011).
Con riferimento a quegli enti che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze questa Sezione ha avuto modo di osservare <<la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio; tuttavia, il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma de qua fissa un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. Diversamente, interpretando la norma in chiave funzionale –ovvero, valorizzando che la finalità della norma è quella di ridurre l’incidenza che questa tipologia di spesa ha sui bilanci degli enti locali e non quella di vietare agli enti medesimi di conferire incarichi esterni quando vi sussistono i presupposti di legge - si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento. D’altra parte, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione “lineare” prevista dall’art. 6, comma 7, cit. finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; al contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero>> (Lombardia, parere n. 227/2011; in senso contrario Sez. contr. Piemonte delibera n. 21/2012/SRCPIE/PAR dell’8 marzo 2012).
Nel caso di specie, tuttavia, l’interpretazione in chiave funzionale sin qui prospettata –ovvero, volta a limitare le spese per incarichi di collaborazione esterna e non ad eliminare detta voce di spesa dal bilancio degli enti locali- non può trovare spazio. Infatti, nella richiesta di parere il sindaco rappresenta che <<nell'anno 2009 la spesa sostenuta dal Comune di Botticino per il conferimento di incarichi di consulenza fu di € 13.000,00>>.
In conclusione, con riferimento alla fattispecie rappresentata dal Comune di Botticino, il parametro di riferimento per poter applicare il limite di spesa fissato dall’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 è di facile individuazione in quanto l’ente locale, nel corso dell’anno del 2009, ha sostenuto spese per incarichi di studio e di consulenza; conseguentemente trova applicazione il vincolo di finanza pubblica nei termini posti dal legislatore, ovvero secondo il parametro del 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il 28 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
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