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assunzione piccolo comune

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assunzione piccolo comune Empty assunzione piccolo comune

Messaggio  chiccamami Lun 23 Apr 2012 - 8:34

Dovendo procedere alla assunzione e tempo indeterminato di una categora A, fatti tutti gli adempimenti del caso (ricognizione eccedenze, programmazione fabbisogno, verifica positiva dei parametri del 50% della spesa corrente e rispetto della spesa del 2004, comunicazione ex art. 34 bis) posso procedere contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di mobilità ex art. 30 e alla richiesta di avviamento al centro per l'impiego specificando che l'avviamento è subordinato al mancato esito positivo della mobilità volontaria?
In secondo luogo qualcuno mi ha iniziato a parlare di blocco delle assunzioni dicendo che devo annullare tutto... chi mi aiuta? Evil or Very Mad
grazie

chiccamami

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assunzione piccolo comune Empty assunzione

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Apr 2012 - 0:20

se rispetti anche il limite 1 a 1 del turn over puoi tranquillamente procedere.
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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assunzione piccolo comune Empty Re: assunzione piccolo comune

Messaggio  francodan Mar 24 Apr 2012 - 0:42

il rischio è che se il comune è sopra i 1000 e non si concluda la procedura entro il 31 12 2012 si incappa nel patto di stabilità con relative normative stante l'assenzadi norme transitorie...
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assunzione piccolo comune Empty Re: assunzione piccolo comune

Messaggio  arcobaleno2011 Mar 24 Apr 2012 - 1:03

Il fatto che con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni Fiscali, nel testo già approvato dalla Camera e ora tornato al Senato che lo dovrà licenziare così com'è, pena la decadenza del D.L., vada a modificare il limite della spesa del personale dei piccoli comuni, spostandolo dal 2004 al 2008, non potrebbe essere sintomatico del fatto che il patto di stabilità potrebbe slittare, per questi piccoli Comuni? Mah.. vedremo..
Certo che non mi spiego una tal modifica che produce effetti solo per pochi mesi..

arcobaleno2011

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assunzione piccolo comune Empty contrordine delle SS RR sul turn over

Messaggio  mauro Ven 27 Apr 2012 - 13:39

TRoppo facile. Ora ci si mette pure la CdC SS RR cont 11/2012 su una richiesta di pronunciamneto sul personale flessibile statuisce che il 20% del turn over per le assunzioni a t. i. vale per tutti: "l’art. 4 comma 103 della legge di stabilità 2012 sono state inserite al comma 7, primo periodo, dopo: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» le seguenti parole: «a tempo indeterminato». E’ stato così chiarito che la restrizione alle assunzioni di personale valida per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, che ne rende possibile l’effettuazione nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, riguarda esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato, e non si estende alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale"[i]
Chi si è dato da fare per assunere 1 contro 1 entre la fine dell'anno e prevenire l'estenzione del patto di stabilità è fregato. ma siamo matti?

mauro

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assunzione piccolo comune Empty Re: assunzione piccolo comune

Messaggio  francodan Sab 28 Apr 2012 - 1:55

nota anci su assunzioni comuni non sottoposti a patto stabilità 27 4 2012

La Corte dei Conti Sezioni riunite nel recente parere, n. 11/2012, chiamata ad esprimersi
in merito all’applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale con rapporto di
lavoro flessibile, è nuovamente intervenuta sul tema del regime applicabile agli Enti non
sottoposti al Patto di stabilità per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato,
ritenendo “l’art. 14 comma 9 dello stesso DL n. 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia
quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che
possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente.”.
In merito occorre tuttavia sottolineare e ribadire che, ad oggi, la normativa tuttora
vigente per gli Enti non sottoposti al Patto è quella di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n.
296 che, come noto, all’articolo 1, comma 562, prevede che: “Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di
cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”
E’ appena il caso di considerare che la Corte nel citato parere ha contraddetto, senza
fornire alcuna motivazione, quanto precedentemente affermato in diverse pronunce in
relazione al rapporto fra il comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma 7 dell’art. 76
del DL n. 78 del 31 maggio 2010; norme che, relativamente alla parti che dispongono
limitazioni alle assunzioni, non sono state modificate da alcun intervento successivo.
In particolare, con la delibera 3/2011, la Corte, affermando che per gli Enti non
sottoposti al Patto trovasse applicazione il citato comma 562, aveva sottolineato che : “il
diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate
sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno
precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale
che cessa, con effetti paradossali per gli enti che hanno un numero ridotto di dipendenti” …
“Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logico
sistematico, ne deriva, con riferimento allo specifico thema decidendum, che, per gli enti
locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica
disciplina posta dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare
vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL 78/2010,
3
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale
vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti.”
E ancora la delibera 4/2011: “La specifica problematica all’esame può, dunque, trovare
agevole composizione alla luce di quanto affermato nella delibera n. 3/CONTR/11
depositata in pari data, nel senso cioè di ritenere che “per i comuni di minori dimensioni
non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale
applicabili nel triennio 2011- 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della
legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78
del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali
sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni –
da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei
quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla
percentuale indicata”.
Successivamente poi, con la delibera 20/2011, in relazione alla portata del comma 562
e della tipologia di rapporti di lavoro cui si estende il limite, le stesse SS.RR. hanno
ritenuto che: “Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno un
numero ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite all’anno
precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione interpretativa, si
troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente
qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale.”
Si ritiene dunque che ad oggi, non essendo stato modificato il quadro normativo di
riferimento, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti non
sottoposti al patto di stabilità trovi applicazione il comma 562 dell’articolo unico
alla Legge 27 dicembre 2006, 296.
francodan
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