Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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Messaggio  Mangeric Lun 21 Mag 2012 - 10:25

Buongiorno a tutti
avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito al seguente problema:
La dotazione organica di questo Comune dispone di n. 1 posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1 (ingegnere o architetto), coperto, sin dall’anno 2005 ed a tutt’oggi, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 50%, stipulato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
Nell’anno 2010, a seguito della approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2010-2011-2012, nel quale era stato previsto di procedere alla copertura di detto posto nello stesso anno 2010, veniva avviato il procedimento per la copertura dello stesso, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e quindi espletando prioritariamente gli adempimenti connessi con la mobilità (coattiva e volontaria).
Nell’anno 2011, la Giunta Comunale confermava quanto già precedentemente determinato circa la copertura del posto in questione e, contestualmente, si procedeva alla adozione degli atti necessari per la pubblicazione del concorso pubblico, in considerazione del fatto che i procedimenti per la mobilità coattiva e volontaria si erano conclusi infruttuosamente.
La graduatoria definitiva di merito del concorso in parola è stata approvata in data 24 aprile 2012.
Va precisato che questo Comune, avendo meno di 5.000 abitanti, non è soggetto a patto di stabilità; inoltre, va precisato che tutti i criteri per la spesa di personale erano rispettati, compreso quello che detta spesa non doveva essere superiore a quella dell’anno 2004, anno di riferimento per i Comuni non soggetti a patto.
Con la pubblicazione della legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, in fase di discussione ed approvazione da parte del Parlamento è stato approvato un emendamento che modificava il comma 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), sostituendo all’anno 2004 l’anno 2008 quale riferimento per quantificare il tetto di spesa per il personale per i comuni non soggetti al patto di stabilità.
Di conseguenza questo Comune, pur avendo espletato il procedimento concorsuale nel rispetto della normativa vigente, qualora detto parametro dovesse riferirsi anche ai procedimenti già avviati e conclusi (come nel nostro caso) prima della sua entrata in vigore, si trova nell’impossibilità a procedere all’assunzione. Infatti, essendosi verificate due cessazione nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008, automaticamente il tetto di spesa di riferimento (anno 2008) è diminuito e pertanto questo Comune si trova nell’impossibilità di rispettare il nuovo parametro, pur rispettando tutti gli altri.
Si precisa, inoltre, che il posto di che trattasi, coperto con il predetto contratto a tempo determinato e parziale, è strategico nella organizzazione comunale non disponendo di altra analoga professionalità all’interno dell’ente, trattandosi anche di posizione organizzativa, oltre al fatto che la spesa del personale è ormai consolidata da anni e quella relativa al posto in questione dall’agosto 2005.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle predette precisazioni, si vorrebbero chiarimenti:
1) la norma come modificata è applicabile anche ai Comuni che abbiano completato il procedimento concorsuale prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale?
2) in alternativa, il Comune può proseguire nel contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio Tecnico?
3) esiste qualche altra soluzione ?

Vi ringrazio anticipatamente

Mangeric

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty tetto spesa 2008

Messaggio  GIUSEPPE Mar 3 Lug 2012 - 8:48

Salve,
mi trovo anch'io in situazione analoga, con graduatoria degli idonei approvata il 27 aprile, rispetto del (precedente) tetto 2004 preso in consioderazione in sede di programmazione del fabbisogno del personale nel 2011 e sforamento nel 2013 del (nuovo) tetto del 2008. Ritengo che qualora si dia corso all'assunzione si debbano poi individuare soluzioni organizzative tali da rientrare nel nuovo tetto di spesa: nel 2012 per chi sfora già quest'anno e nel prossimo anno per chi sfora nel 2013. Una soluzione ottimale è la gestionbe associata delle funzioni.

GIUSEPPE

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty 2008

Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Lug 2012 - 23:39

per punti :
-la norma come modificata è applicabile anche ai Comuni che abbiano completato il procedimento concorsuale prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove per completato si intende l'avvenuta assunzione.
-puo' procedere con il 110 nel limite del 50% della spesa a TD anno 2009
-la soluzione ottimale e' il convenzionamento articolo 14 del posto ( per la corte Piemonte, anche se non sono molto in accordo ma tanto non rileva, tale spesa e' fuori dal limite della spesa di personale )

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty Limite assunzioni

Messaggio  adrix Mer 4 Lug 2012 - 5:00

Scusate ma vi risulta una nuova marcia indietro sulle assunzioni negli enti locali?
Pare che la bozza di decreto sulla spending review preveda un ritorno al limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente fino al 31.12.2014, poi a partire dal 2015 il 50% mentre nel 2016 il 100%.

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty limite

Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Lug 2012 - 6:07

e' come dici , attendiamo la pubblicazione del decreto
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Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Lug 2012 - 6:37

SPENDING REVIEW: NEI COMUNI ASSUNZIONI RIDOTTE FINO AL 2015
Nuovo colpo di freno sul turn over negli enti locali, che era stato appena allargato con il decreto sulle «semplificazioni fiscali», e cambio di regole per le funzioni fondamentali e la loro gestione associata nei 5.682 Comuni con meno di 5mila abitanti.
La bozza di decreto sulla spending review torna in primo luogo sulle facoltà assunzionali dei Comuni, cancellando del tutto (in via transitoria) la possibilità per le Province di sottoscrivere contratti a tempo indeterminato: i sindaci, invece, per i prossimi due anni e mezzo non potranno dedicare alle assunzioni più del 20% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell'anno precedente, e l'indicatore sale al 50% nel 2015 e al 100% nel 2016.
Il ritocco non cancella però le regole più leggere per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, le cui assunzioni vengono conteggiate al 50% nei calcoli sui limiti del turn over: per la prima volta, una forma di turn over (all'80%) viene prevista anche per i segretari comunali.
Una tagliola in più viene invece inserita per le Regioni fuori linea: quando la loro spesa di personale supererà del 20% il rapporto medio nazionale con la spesa corrente, le possibilità di assunzione saranno dimezzate. La norma scritta nella bozza non fa distinzioni fra Regioni ordinarie e speciali, e potrebbe mettere nel mirino casi classici di super-spesa come quello della Sicilia.
Cambio di rotta anche per le regole chiamate a razionalizzare la rete dei quasi 6mila mini-Comuni italiani, dopo che i precedenti tentativi di imporre le gestioni associate si erano incagliati sulle complicazioni operative e sulle conseguenti proroghe. Il primo effetto della riscrittura è un nuovo mini-rinvio, perché la scadenza per gestire in forma associata le prime funzioni, ora fissata al 30 settembre, viene spostata al prossimo 1° gennaio.
La bozza di decreto riscrive l'elenco dei core business comunali, che in un elenco di 9 voci (prima erano 6) vanno a comprendere anche tutti i «servizi pubblici di interesse generale», il catasto (tranne la parte statale) e le attività comunali di protezione civile.
I Comuni da mille a 5mila abitanti (3mila in montagna) dovranno gestire in forma associata almeno tre funzioni entro il 1° gennaio, e tutte le altre dal 2014, in bacini di almeno 10mila amministrati.
Per i Comuni sotto i mille abitanti (sono 1.948 in Italia) viene invece sostanzialmente confermato l'obbligo di mettere insieme tutte le funzioni fondamentali in Unioni di Comuni o, in alternativa, in convenzioni.
Qualche novità di peso arriva anche per i bilanci: viene prorogato al 10 settembre il termine per avviare lo scambio di «spazi finanziari» all'interno del Patto di stabilità orizzontale, in cui i Comuni meno in difficoltà possono cedere quote a quelli che non riescono a rispettare gli obiettivi. Nei preventivi, poi, va previsto un fondo di svalutazione pari almeno al 25% delle entrate previste ma non riscosse da 5 anni (residui attivi), e al rendiconto andrà allegato un prospetto sui debiti e crediti fra ente e partecipate. Rafforzato infine l'obbligo di pagamento dei debiti certificati alle imprese, anche se la novità non pare del tutto coordinata con i decreti pubblicati martedì in Gazzetta.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty Assunzioni enti locali

Messaggio  adrix Mer 4 Lug 2012 - 6:54

Praticamente se dovesse essere confermato siamo di fronte ad una vera e propria presa in giro, neanche due mesi dopo il dl fiscale 44/12 si cambiano quelle norme che aumentavano la quota di assunzioni negli enti locali e che avevano dato speranza per qualche assunzione.
Paolo Gros ha scritto:SPENDING REVIEW: NEI COMUNI ASSUNZIONI RIDOTTE FINO AL 2015
Nuovo colpo di freno sul turn over negli enti locali, che era stato appena allargato con il decreto sulle «semplificazioni fiscali», e cambio di regole per le funzioni fondamentali e la loro gestione associata nei 5.682 Comuni con meno di 5mila abitanti.
La bozza di decreto sulla spending review torna in primo luogo sulle facoltà assunzionali dei Comuni, cancellando del tutto (in via transitoria) la possibilità per le Province di sottoscrivere contratti a tempo indeterminato: i sindaci, invece, per i prossimi due anni e mezzo non potranno dedicare alle assunzioni più del 20% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell'anno precedente, e l'indicatore sale al 50% nel 2015 e al 100% nel 2016.
Il ritocco non cancella però le regole più leggere per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, le cui assunzioni vengono conteggiate al 50% nei calcoli sui limiti del turn over: per la prima volta, una forma di turn over (all'80%) viene prevista anche per i segretari comunali.
Una tagliola in più viene invece inserita per le Regioni fuori linea: quando la loro spesa di personale supererà del 20% il rapporto medio nazionale con la spesa corrente, le possibilità di assunzione saranno dimezzate. La norma scritta nella bozza non fa distinzioni fra Regioni ordinarie e speciali, e potrebbe mettere nel mirino casi classici di super-spesa come quello della Sicilia.
Cambio di rotta anche per le regole chiamate a razionalizzare la rete dei quasi 6mila mini-Comuni italiani, dopo che i precedenti tentativi di imporre le gestioni associate si erano incagliati sulle complicazioni operative e sulle conseguenti proroghe. Il primo effetto della riscrittura è un nuovo mini-rinvio, perché la scadenza per gestire in forma associata le prime funzioni, ora fissata al 30 settembre, viene spostata al prossimo 1° gennaio.
La bozza di decreto riscrive l'elenco dei core business comunali, che in un elenco di 9 voci (prima erano 6) vanno a comprendere anche tutti i «servizi pubblici di interesse generale», il catasto (tranne la parte statale) e le attività comunali di protezione civile.
I Comuni da mille a 5mila abitanti (3mila in montagna) dovranno gestire in forma associata almeno tre funzioni entro il 1° gennaio, e tutte le altre dal 2014, in bacini di almeno 10mila amministrati.
Per i Comuni sotto i mille abitanti (sono 1.948 in Italia) viene invece sostanzialmente confermato l'obbligo di mettere insieme tutte le funzioni fondamentali in Unioni di Comuni o, in alternativa, in convenzioni.
Qualche novità di peso arriva anche per i bilanci: viene prorogato al 10 settembre il termine per avviare lo scambio di «spazi finanziari» all'interno del Patto di stabilità orizzontale, in cui i Comuni meno in difficoltà possono cedere quote a quelli che non riescono a rispettare gli obiettivi. Nei preventivi, poi, va previsto un fondo di svalutazione pari almeno al 25% delle entrate previste ma non riscosse da 5 anni (residui attivi), e al rendiconto andrà allegato un prospetto sui debiti e crediti fra ente e partecipate. Rafforzato infine l'obbligo di pagamento dei debiti certificati alle imprese, anche se la novità non pare del tutto coordinata con i decreti pubblicati martedì in Gazzetta.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty Limiti assunzionali enti locali

Messaggio  adrix Gio 5 Lug 2012 - 11:35

Poco fa leggevo sul sito del Corriere della Sera l'ultima versione della bozza del decreto legge in discussione al Consiglio dei Ministri di questa sera sulla spending review e la norma sui limiti alle assunzioni riguarderebbe solo le amministrazioni e i comparti dello stato mentre per gli enti locali pare sia rimasto tutto invariato come già previsto in seguito all'ultima modifica intervenuta con il dl fiscale 44/12 approvato a inizio maggio.
Avete riscontri in tal senso?

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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty Limiti

Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Lug 2012 - 23:51

no, ma lo spero
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ASSUNZIONE PERSONALE.  Empty Re: ASSUNZIONE PERSONALE.

Messaggio  adrix Ven 6 Lug 2012 - 5:11

Paolo Gros ha scritto:no, ma lo spero
L'art. 16 del Titolo IV del decreto sulla spending review prevede per gli enti locali in tema di personale quanto segue:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali in rapporto alla popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di cui all’articolo (dotazioni organiche)"
La parte relativa alla modifica del limite assunzionale è stata cancellata, pertanto è da ritenere che resti in vigore la normativa prevista dal dl fiscale 44/12 approvato a maggio.

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