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http://www.irpef.info/assunzioni stagionali polizia locale limite del 50%
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assunzioni stagionali polizia locale limite del 50%
In base al D.L. 216/2011 art. 1 comma 6 bis, che va a modificare il D.L. 78/2012, mi risultava che il limite assunzioni flessibili del 50% per la polizia locale decorresse dal 2013 (deroga che valeva anche per il personale educativo e scolastico) e pertanto la spesa dei vigili anno 2009 non era inclusa nel calcolo del tetto del 50% per l'anno 2012. Ora in base all'art. 4 ter comma 12 del D.L. 16/2012 e al parere DFP n. 0021202 del 28/05/2012 lil limite di spesa per le assunzioni di polizia locale può essere superato a decorrere dal 2013 e quindi nel 2012 rientra nel limite?
Mi sto incartando io oppure sono due disposizioni legislative opposte? (quindi la spesa dei vigili rientra nel calcolo dell'anno 2012 oppure no?)
Mi sto incartando io oppure sono due disposizioni legislative opposte? (quindi la spesa dei vigili rientra nel calcolo dell'anno 2012 oppure no?)
francina- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 21.03.11
lavoro flessibile
Anch'io ho trovato un po' di difficoltà a coordinare tutte le novità in materia di lavoro flessibile (T.D., convenzioni/comandi, CFL, ecc.).
Quello che ho capito sarebbe:
- nel 2012 soggiace ai soli limiti canonici della spesa di personale (patto, limite 50% e non superamento spesa anno precedente, o 2008 per enti no patto) il lavoro flessibile di P.L., educatrici-maestre, stabilizzazioni LSU;
- nel 2013 la spesa per lavoro flessibile di P.L., Istruzione Pubblica e Sociale (oltre ai limiti canonici) non può superare la spesa per lavoro flessibile 2009 o 2007/2009 (senza limitazione del 50%).
I dubbi che ho invece sono:
- le spese realtive ai due limiti fissati dal comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 possono essere cumulate?
- se no, possono essere cumulate le spese all'interno di ognuna delle due limitazioni?
Stefano
Quello che ho capito sarebbe:
- nel 2012 soggiace ai soli limiti canonici della spesa di personale (patto, limite 50% e non superamento spesa anno precedente, o 2008 per enti no patto) il lavoro flessibile di P.L., educatrici-maestre, stabilizzazioni LSU;
- nel 2013 la spesa per lavoro flessibile di P.L., Istruzione Pubblica e Sociale (oltre ai limiti canonici) non può superare la spesa per lavoro flessibile 2009 o 2007/2009 (senza limitazione del 50%).
I dubbi che ho invece sono:
- le spese realtive ai due limiti fissati dal comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 possono essere cumulate?
- se no, possono essere cumulate le spese all'interno di ognuna delle due limitazioni?
Stefano
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: assunzioni stagionali polizia locale limite del 50%
provo a risponderti sulla base di come abbiamo fatto noi:
- le spese realtive ai due limiti fissati dal comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 possono essere cumulate?
in base alla pronucia corte conti lombardia 36/2011 noi abbiamo fato due "gruppi" , il primo relativo ai rapporti lavoro tempo determinato o con convenzioni, ai co.co.co e gli incarichi dirigenziali ai sensi art. 110 d.lgs. 267/2000, il secondo gruppo relativo ai contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione lavoro e lavoro accessorio
in base però al parere DFP del 28/05/2012 sopra citato sembra che bisogna fare un unico limite (un tetto unico quindi) in cui far rientrare tutte le tipologie di lavoro.
che di devo dire....non ci si capisce piu niente
rimane il fatto che sono entrambi dei pareri ed io anche volendo attenermi all'interpretazione letterale della norma mi ci perdo
- le spese realtive ai due limiti fissati dal comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 possono essere cumulate?
in base alla pronucia corte conti lombardia 36/2011 noi abbiamo fato due "gruppi" , il primo relativo ai rapporti lavoro tempo determinato o con convenzioni, ai co.co.co e gli incarichi dirigenziali ai sensi art. 110 d.lgs. 267/2000, il secondo gruppo relativo ai contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione lavoro e lavoro accessorio
in base però al parere DFP del 28/05/2012 sopra citato sembra che bisogna fare un unico limite (un tetto unico quindi) in cui far rientrare tutte le tipologie di lavoro.
che di devo dire....non ci si capisce piu niente
rimane il fatto che sono entrambi dei pareri ed io anche volendo attenermi all'interpretazione letterale della norma mi ci perdo
francina- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 21.03.11
assunzioni
con la nota protocollo n. 36/VSG/UPRS/AD/ml-12 del 21/05/2012, l’Anci ha richiesto, al Dipartimento della Funzione Pubblica, chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del limite della spesa di cui all’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 30/07/2010.
La risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica è giunta con il parere del 28/05/2012, il quale, in linea con quanto sostenuto dall’Anci, non riscontra elementi per poter ritenere che le spese necessarie a garantire le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale nonché, per il solo 2012, le spese necessarie a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale fuoriuscito dal bacino dei lavoratori socialmente utili coinvolto in percorsi di stabilizzazione, per le quali vige la deroga, siano da decurtare dalla base di calcolo 2009.
Pertanto, il conteggio va effettuato cumulativamente, considerando nella base di calcolo tutte le fattispecie di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del dl 78/2010, senza distinzione dei settori di riferimento
La risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica è giunta con il parere del 28/05/2012, il quale, in linea con quanto sostenuto dall’Anci, non riscontra elementi per poter ritenere che le spese necessarie a garantire le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale nonché, per il solo 2012, le spese necessarie a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale fuoriuscito dal bacino dei lavoratori socialmente utili coinvolto in percorsi di stabilizzazione, per le quali vige la deroga, siano da decurtare dalla base di calcolo 2009.
Pertanto, il conteggio va effettuato cumulativamente, considerando nella base di calcolo tutte le fattispecie di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del dl 78/2010, senza distinzione dei settori di riferimento
lavoro flessibile
Scusami, sei sicura del riferimento della Corte Conti Lombardia (n. 36/2011)? Tale deliberazione parla di regolamento sugli incarichi e non di lavoro flessibile. Sai dirmi il numero corretto?
Grazie
Stefano
Grazie
Stefano
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
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