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IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi

4 partecipanti

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IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi Empty IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi

Messaggio  Saverio Alesi Sab 9 Giu 2012 - 7:13

Risiedo in un'abitazione di cui sono proprietario al 50% con mia moglie. Mia moglie risiede in un altro comune in un'altra abitazione al 100% di sua proprietà. Come dobbiamo comportarci per la detrazione di 200€? grazie per la risposta

Saverio Alesi

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IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi Empty Re: IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi

Messaggio  MARCO SIGAUDO Sab 9 Giu 2012 - 8:13

La detrazione è di 200 euro nel caso in cui un solo soggetto sfrutti il beneficio prima casa, altrimenti sarà proporzionale al numero di contribuenti che andranno ad applicarla sullo stesso immobile. Due persone = 100 euro a testa...e così via.

MARCO SIGAUDO

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IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi Empty Re: IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi

Messaggio  Lucio Guerra Sab 9 Giu 2012 - 10:01

Saverio Alesi ha scritto:Risiedo in un'abitazione di cui sono proprietario al 50% con mia moglie. Mia moglie risiede in un altro comune in un'altra abitazione al 100% di sua proprietà. Come dobbiamo comportarci per la detrazione di 200€? grazie per la risposta

qualora l'abitazione di residenza sia anche dimora abituale per ognuno di voi, per il fatto che sono in comuni diversi, potete usufruire di aliquota 4 e detrazione di euro 200 ciascuno

riferimenti normativi

La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non vienetotalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
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IMU coniugi con prima casa in due comuni diversi Empty dimora abituale

Messaggio  Saverio Alesi Lun 11 Giu 2012 - 2:57

Quanto tempo in un anno bisogna trascorrere nella propria casa di residenza per poter essere considerata anche dimora abituale? Esiste una disposizione di legge o una regola in proposito?. Grazie per la risposta

Saverio Alesi

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 11 Giu 2012 - 3:28

L’art. 43 del codice civile II comma - La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale

La dimora abituale è il luogo dove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale:

Stabile dimora significa stabile permanenza in luogo rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali

Spetta poi al comune verificare l'attendibilità di questo status, attraverso il controllo dei contratti di energia elettrica, gas ed acqua e mediante l'accesso ispettivo all'unità immobiliare da parte della polizia urbana.

L’indagine non può limitarsi alla mera indicazione di aver trovato una persona all’indirizzo dichiarato, ma deve estendersi a 360 gradi e valutare quella presenza in luogo anche alla luce di considerazioni, in tema di legalità, sicurezza e igiene pubblica, che possano determinare con ragionevolezza, concrete possibilità abitative all’indirizzo di dimora dichiarato
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Messaggio  davide79 Lun 11 Giu 2012 - 5:24

Stante che con il matrimonio deriva l'obbligo (e non la facoltà) di coabitazione tra i coniugi, il problema di comportamenti elusivi è molto serio per quei comuni - come il mio - strettamente turistici, e anche laddove l'ufficio anagrafe è abituato a dare residenze con molta facilità.

Credo che risulta imprescindibile rifarsi alle effettive esigenze lavorative (o eventualmente di salute) che possano giustificare due residenze diverse da parte di coniugi, e quindi l'attribuzione delle agevolazioni per abitazione principale a ciascuno dei due.

Sono d'accordo sui controlli su utenze, bollette e segnalazione all'anagrafe con controlli in loco anche in periodi non turistici.

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