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Messaggio  PINARELLO Gio 27 Set 2012 - 12:00

salve, vorrei se è possibile dei chiarimenti:
il sottoscritto dopo aver prestato servizio per circa 18 anni nella polizia municipale di un ente locale, chiede il trasferimento in mobilità volontaria presso i servizi demografici dove si liberano dei posti di categoria "C";
Premesso quanto sopra lo stesso viene mandato in mobilità temporanea presso gli uffici anagrafici e nominato Uff/le di Anagrafe contemporaneamente il Servizio di Polizia Municipale adempie a tutto quanto previsto (revoca dell'arma e richiesta presso la Prefettura della revoca del decreto di P.S.), successivamente lo stesso viene assegnato definitivamente ai servizi demografici con la qualifica di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.
La mia domanda è questa:
pur essendo stato io stesso a richiedere la mobilità interna l'Ufficio Personale nel cambiare il mio profilo professionale non doveva fare una determina di Giunta con la quale mi comunicava il cambio di profilo essendo stato assunto con regolare concorso con la qualifica di Agente di P.M. messo Comunale, e non avendola fatta in teoria potrei volendo sempre fare ricorso e ritornare a svolgere le funzioni di Ispettore Capo di P.M., grazie

PINARELLO

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Messaggio  benna65 Gio 27 Set 2012 - 17:07

Da quanto ne so io il trasferimento di un dipendente nella P.A. soggiace alla disciplina dell'art. 52 D.Lgs 165/2001 e dall'art. 2103 c.c.
Per i dipendenti pubblici vale il combinato disposto dei due articoli (la parte in grassetto e sottolineata) perchè nonostante abbiamo un contratto di lavoro di tipo privatistico in caso di discipline diverse prevale quella pubblica. Per la parte non disciplinata resta applicabile il codice civile.

Art. 52 - Disciplina delle mansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)...

Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Si noti la differenza, al lavoratore privato le "nuove" mansioni devono essere equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per il lavoratore pubblico sono invece quelle comprese all'interno della categoria economica di appartenenza. E ciò comporta che mentre nel privato il bagaglio professionale e l'esperienza acquisita viene tutelata, nel pubblico vi è la possibilità che questa ricchezza viene dispersa visto che all'interno di una categoria i profili possono essere totalmente diversi. Vero è che il Comune deve suddividere il personale in "aree" accorpando i profili professionali per affinità" e procedere a trasferimenti all'interno della stessa area, ma la mansione della polizia municipale è talmente specifica che non trova alcuna affinità con qualsiasi altra presente nell'intero Comune. Quindi con il trasferimento di un agente di polizia municipale occorre prendere atto che con esso il dipendente dovrà ripartire da zero come se fosse un neo assunto.

Ciò premesso, a garanzia contro eventuali abusi del datore di lavoro che potrebbe adottare trasferimenti a scopi ritorsivi, il trasferimento effettuato "unilateralmente" (senza il consenso del dipendente) deve essere effettuato rispettando la categoria economica (C), in mansione equivalente (quelle comprese nella categoria C), per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e senza una riduzione della retribuzione (parte fissa, legata al profilo professionale).

Quando il trasferimento invece avviene per decisione bilaterale (con il consenso del lavoratore) ovviamente il datore di lavoro non deve comprovare nulla.
Nè puoi far valere, non contro il trasferimento ma solo sulla parte economica, la perdita di un compenso legato al tuo ex profilo professionale (indennità di vigilanza) in quanto questa è l'unica che non è soggetta alle condizioni di "tempo o luogo" (parte variabile).

Gli atti di trasferimento da consegnare ai dipendenti credo siano di competenza del Direttore Generale (egli infatti rappresenta il datore di lavoro in un Ente) anche perchè, ripeto, i singoli contratti sono di natura privatistica.
Quindi a mio modo di vedere il trasferimento è legittimo in tutte le sue parti.

benna65

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