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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione

4 partecipanti

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione

Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Mag 2011 - 4:36

Per non farci mancare mai nulla di uguale e di contrario:

Le progressioni verticali non possono essere considerate assunzioni di personale e, di conseguenza, possono essere effettuate anche dai Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità. Questa l'inedita conclusione della sentenza 647/2011 del Tar Sicilia che sposa la tesi che le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro
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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Re: New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione

Messaggio  francodan Lun 9 Mag 2011 - 4:47

la sentenza citata dice che
le progressioni verticali, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità, costituiscono un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in assenza di una specifica contraria prescrizione legislativa, esse, ai fini della disciplina finanziaria, non integrano la fattispecie della «nuova assunzione» ivi prevista e, dunque, sfuggono al blocco dei reclutamenti.

Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base dell’approdo ermeneutico cui è pervenuta la Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato – sez. III, con il parere n. 3556/2005, allorché, a seguito di una richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha dato al quesito risposta positiva: in tale circostanza il pronunciamento ha riguardato procedure regolate da un Comparto di contrattazione - quello del personale non dirigenziale della predetta Amministrazione statale -, diverso da quello delle Regioni ed Autonomie locali, al quale appartiene l’Amministrazione intimata.

Il concorso interno o progressione verticale per cui è causa risulta qui regolato unicamente dalla fonte negoziale del tempo, ossia dal richiamato art. 4 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999, come confermato dall’art. 9 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001: ai sensi di tale disciplina, infatti, «[...] le procedure selettive per la progressione verticale [sono, n.d.e.] finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione [...]» (comma 1) e «il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova» (comma 5).

Ed infatti, una cosa è considerare le progressioni verticali o concorsi interni (sulla fungibilità dei due concetti cfr. la «dichiarazione congiunta n. 1» in calce al C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali del 22 gennaio 2004), equiparate ai concorsi pubblici (questi sì finalizzati ad una nuova assunzione) ai fini del riparto di giurisdizione, altra cosa è la (non condivisa) parificazione della progressione (che si genera nell’ambito di un rapporto già preesistente) ad un nuovo reclutamento ai fini del rispetto delle norme finanziarie (quantunque nel caso di specie la giurisdizione del g.a. si fonda sulla natura di atto di organizzazione per ragioni di finanza pubblica dell’impugnata deliberazione della Giunta comunale).

Una tale lettura, estensiva, delle norme finanziarie della l. n. 311/2004, a base del provvedimento impugnato, seppure astrattamente non irragionevole, ad avviso del collegio non poteva spingersi - sempre ratione temporis e dal punto di vista ermeneutico - fino all’assimilazione della progressione, espressione di un rapporto di lavoro già instaurato, con la diversa fattispecie cui, come detto, dà luogo una nuova assunzione in senso stretto.

Sul punto, l’assunto secondo cui nell’ambito del Comparto di contrattazione proprio del personale comunale la progressione verticale non costituisce una nuova assunzione è, peraltro, assistito, ad avviso del Collegio, da alcuni indici rivelatori della differenza tra i due istituti, allorché le disposizioni contrattuali di riferimento precisano, ad esempio, che:

a) in caso di nuova assunzione è necessario che l’unità di personale reclutata sia sottoposta al periodo di prova, ciò che è escluso in ipotesi di progressione (cfr. art. 4, comma 5, C.C.N.L. 31.3.1999, cit.);

b) in caso di progressione verticale nel sistema di classificazione, invece, non deve essere stipulato un nuovo contratto individuale: l’ente deve limitarsi a comunicare al dipendente il nuovo inquadramento ai sensi del citato art. 12, comma 1, del CCNL del 31.3.1999;

c) è consentita l’erogazione della retribuzione individuale di anzianità (cd. R.I.A.) al personale dipendente dello stesso ente transitato nella categoria superiore per effetto di selezioni interne ai sensi dell’art. 4, del CCNL del 31.3.1999 (cfr. Aran, n. 104-Va7).

L’impostazione data dall’Amministrazione, la quale ha optato per una lettura, come detto, estensiva del divieto di assunzioni, a maggior ragione non resiste alla censura qui in esame, con riguardo alle circostanze di fatto, considerato che, come emerge dagli atti di causa, si è nella specie verificata quella particolare circostanza che vede, in linea generale, la previsione di una retribuzione di provenienza superiore, in termini di valore assoluto, rispetto a quella iniziale propria della categoria di destinazione (si veda il rapporto tra le retribuzioni proprie delle categorie C4 e D1 al momento della procedura concorsuale), tale, peraltro, da rendere possibile il riconoscimento - contrattuale - di un assegno ad personam finalizzato a colmare temporaneamente tale differenza fino al successivo riassorbimento a seguito di progressione economica nella nuova categoria (art. 9 C.C.N.L. 9 maggio 2006).

Ciò detto, e per concludere, sempre in relazione alle previsioni della l. n. 311 del 2004, va ricordato che si trattava di una legge finanziaria, dunque inidonea a consentire una approccio interpretativo tale da sconfinare dal mero ambito della finanza pubblica ed incidere sulla natura giuridica di istituti, quali la cd. progressione verticale, strettamente inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, che trovano altrove la loro sedes materiae.

Ed infatti, nonostante la ricorrente prassi parlamentare in senso contrario, la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, impedisce alla legge finanziaria di contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, dovendo essa contenere «esclusivamente» norme tese a «realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale».

Pertanto, una norma della legge finanziaria che intendesse fornire – peraltro in via del tutto incidentale e meramente giustificativa e non precettiva – una seppur tacita nuova qualificazione all’istituto anche di natura interpretativa od ordinamentale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità.

Ciò comporta l’irrilevanza dell’invocata disposizione della legge finanziaria, che sta alla base del provvedimento impugnato nella specifica lettura datane dal Comune di Altofonte, atteso che tra due possibili interpretazioni della norma, va privilegiata - per costante insegnamento anzitutto della Corte Costituzionale - quella per cui la stessa risulta più conforme ai principi.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita ogni altra questione poiché ininfluente o irrilevante ai fini della presente decisione, il ricorso, poiché fondato, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11. La peculiarità e novità della fattispecie esaminata si configurano come circostanze che, in via d’eccezione, consentono al Collegio di dichiarare irripetibili nei confronti delle parti non costituite le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:



Calogero Adamo, Presidente

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty progressioni verticali

Messaggio  Otrebor Mar 2 Ago 2011 - 14:24

QUINDI DAL MOMENTO CHE LE PROGRESSIONI VERTICALI NON UNA NUOVA ASSUNZIONE , SI RITORNA ALL'ACCESSO ALLE FASCE DI CATEGORIA SUPERIORE CON IL RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA MATURATA SENZA IL TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERN0?

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Progressioni verticali

Messaggio  Paolo Gros Mer 3 Ago 2011 - 0:03

corte conti lombardia 513 2010 ti indica dei criteri sul da farsi....
la Sezione, confermando considerazioni e conclusioni rese nel parere n. 375/2010
innanzi richiamato, esprime avviso che:
· l’obbligo per le regioni e gli enti locali di conformare i propri ordinamenti
alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 in tema di progressioni di carriera
e di assunzioni decorre dal 1° gennaio di quest’anno e può essere
soddisfatto entro il 31 dicembre 2010, data oltre la quale divengono
vincolanti le norme del decreto;
· in sede di adeguamento devono essere integralmente recepite negli atti
regolamentari degli enti le nuove disposizioni che disciplinano l’istituto
delle progressioni verticali (ora di carriera) in attuazione di precetti
costituzionali;
· nelle more dell’adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina
regolamentare tuttora vigente, attuare progressioni verticali con riserva al
personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di
iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatori alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.lds. 150/2009.

In qualsiasi caso di massima confusione si volesse sposare la tesi del Tar Sicilia i requisiti per l'accesso dall'interno non possono differenziarsi da quelli richiesti dall'esterno.
Con la nuova normativa introdotta dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009, la progressione di carriera è consentita alle amministrazioni pubbliche per coprire “ i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo 150/2009, ha precisato poi che “le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno , in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso”.
Viene così introdotto un concorso pubblico con riserva del 50% agli interni da calcolare non più nell’ambito di ciascuna categoria nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della categoria stessa, bensì sui singoli posti messi a concorso in riferimento al relativo profilo professionale. In altri termini con il regime contrattuale previgente avevamo un concorso riservato interamente agli interni, se pur nel giusto contemperamento con la garanzia dell’accesso dall’esterno da parametrare all’interno delle varie categorie nel limite complessivo dei posti vacanti di ciascuna di esse. Con le
nuove regole previste dal decreto legislativo 150/2009,invece, non avremo più oncorsi pubblici riservati agli interni – se pur nel complessivo rispetto del giusto equilibrio con l’accesso dall’esterno per ogni categoria – ma concorsi pubblici per singoli posti di una determinata categoria e profilo professionale per i quali vi potrà essere una riserva a favore degli interni non superiore al 50%;
sempre che l’attribuzione di tale riserva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24, sia “finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione”. In ogni caso in virtù di quanto disposto dal richiamato comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 come modificato, per la partecipazione del personale interno al concorso pubblico con riserva è ora necessario “il titolo di studio richiesto
per l’accesso dall’esterno”. E’ questa una condizione imprescindibile che cambia sostanzialmente la prospettiva di partecipazione per i candidati interni.
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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty BOCCIATA UNA SELEZIONE PER PROGRESSIONI VERTICALI - STOP AI CONCORSI PUBBLICI RISERVATI AI DIPENDENTI INTERNI

Messaggio  pia Mer 28 Set 2011 - 10:05

In merito all'articolo qui sotto riportato, mi chiedo: se un piccolo Comune (sotto i 5000 abitanti) ambisce far "progredire" da C a D un determinato dipendente interno, è ,in ogni caso, costretto fare un concorso con riserva al 50% agli interni? Questo significa che è "costretto" ad assumere una nuova persona (magari non necessaria), per farne progredire una già interna all'Ente? Quale sarebbe la procedura corretta a cui dovrebbe attenersi questo piccolo Ente?

http://www.logospa.it/news/prima-pagina/787-26-09-2011-personale-bocciata-una-selezione-per-progressioni-verticali-stop-ai-concorsi-pubblici-riservati-ai-dipendenti-interni.html

pia

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Selezione

Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Set 2011 - 23:58

E' come dici " è ,in ogni caso, costretto fare un concorso con riserva al 50% agli interni"
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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Re: New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione

Messaggio  pia Lun 10 Ott 2011 - 16:22

Una responsabile dell'ufficio personale/ragioneria m'ha riferito che questa regola (ovvero bandire il concorso obbligatoriamente x 2 posti e non per 1) non vale per i Comuni sotto i 5000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, ma io, sinceramente, non ho trovato nulla che confermi questa tesi. Se mai dovessi trovare qualche riferimento normativo in merito, fammi sapere. Grazie.

pia

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Progressioni verticali

Messaggio  Paolo Gros Mar 11 Ott 2011 - 0:23

"bandire il concorso obbligatoriamente x 2 posti e non per 1) non vale per i Comuni sotto i 5000 abitanti"

che io sappia nulla in tal senso risulta in giurisprudenza dottrina e prassi .
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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Tipologia di laurea e progressione di carriera

Messaggio  pia Mar 11 Ott 2011 - 15:31

Al fine delle progressioni di carriera, qualsiasi tipologia di laurea è valevole per i partecipanti interni? Esempio: solitamente per un concorso cat. D, amministrativo-contabile, si richiede la laurea in economia e commercio. Possono partecipare al concorso, al fine della "progressione", dipendenti interni laureati in giurisprudenza , scienze politiche, o addirittura in filosofia, lettere, biologia?

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New...le progressioni verticali non sono nuova assunzione Empty Progressione

Messaggio  Paolo Gros Mer 12 Ott 2011 - 0:17

Ritengo di no poiche' in caso di progressione verticale debbono essere assolti gli stessi requisiti richiesti all'esterno conseguendone che se il bando chiarisce laurea in.... oppure in .... tale deve essere il requisito sia in esterno che dall'interno.
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