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Progressioni verticali

2 partecipanti

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Progressioni verticali Empty Progressioni verticali

Messaggio  Munmer Ven 22 Feb 2013 - 5:10

Buongiorno,
alla luce della normativa in vigore quali sono le possibilità per attuare una progressione verticale (da D1 a D3)?
grazie

Munmer

Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 22.02.13

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Progressioni verticali Empty verticali

Messaggio  Paolo Gros Ven 22 Feb 2013 - 5:38

praticamente nulle
a riforma dell’articolo 52 del d.lgs 165/2001 oper
ata dall’attuale articolo
24 del decreto-Brunetta mette definitivamente in so
ffitta le progressioni
verticali.
L’articolo 5, comma 2, lettera f), della
legge-delega 15/2009
è molto
chiaro nell’assegnare alla legge delegata il compit
o di “
stabilire che le
progressioni di carriera avvengano per concorso pub
blico, limitando le
aliquote da destinare al personale interno ad una q
uota comunque non
superiore al 50 per cento
”.
L’attuazione della previsione indicata sopra determ
inerà la soppressione
delle progressioni verticali, regolate fin qui dai
contratti collettivi, ed il ripristino
dei concorsi pubblici con riserva al personale già
dipendente dall’ente o
ministero procedente. Ed è proprio questo l’oggetto
della disciplina contenuta
nell’articolo 24 dello schema di decreto legislativ
o.
In effetti, la contrattazione collettiva ha discipl
inato la progressione
verticale auto attribuendosi una competenza quale f
onte di regolazione di un
istituto considerato come strumento per la gestione
della carriera dei
dipendenti pubblici, in modo, tuttavia, improprio e
d illegittimo, come ha
confermato la Corte costituzionale con ripetuti int
erventi


http://lisug.it/IMG/Progressioni_verticali_addio.pdf
[1]
.
La
sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite,
15 ottobre 2003, n.
15403
ha accertato definitivamente che le progressioni v
erticali altro non sono
se una novazione del rapporto di lavoro, che compor
tano un accesso ad una
nuova carriera e, di conseguenza, l’attribuzione de
lla giurisdizione al giudice
amministrativo.
La contrattazione collettiva non poteva estendere i
l proprio campo di
applicazione al reclutamento. Esso, in quanto sorre
tto dall’articolo
97, comma
3, della Costituzione
, deve rimanere disciplinato esclusivamente dalla f
onte
di legge. La “privatizzazione” del rapporto di lavo
ro pubblico non ha mai
previsto che la contrattazione collettiva potesse i
ngerirsi della materia del
reclutamento e della progressione di carriera. Infa
tti, l’articolo 2, comma 2,
lettera c), n. 4), della legge 421/1992 (la legge d
elega che ha avviato il
processo di “privatizzazione” del rapporto di lavor
o pubblico) prevede
espressamente che “
sono regolate con legge, ovvero, sulla base della
legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti
, con atti normativi o
amministrativi, le seguenti materie [...] 4) i proced
imenti di selezione
per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro
”.
E’ rimasta un’espressa riserva di legge che presied
e la materia della
selezione e l’accesso al lavoro, tale da precludere
alla contrattazione qualsiasi
potere di disciplina in merito. Ed, infatti, la
sentenza del Tar Lazio, Roma,
Sezione I, 4.11.2003, n. 12370
ha considerato radicalmente nulle le
progressioni verticali, nel comparto ministeri, ma
con un ragionamento
convincente, tale da potersi e doversi estendere a
tutti i comparti.
A tale sentenza, tuttavia, ha fatto seguito un’inco
mprensibile inerzia del
legislatore. Nessuno ha avuto la forza di compiere
l’unica scelta possibile:
prendere atto della nullità delle progressioni vert
icali, disdettare il contratto e
tornare alla disciplina concorsuale, di fonte norma
tiva.
L’articolo 24 dello schema di decreto legislativo p
one rimedio alla vista
inerzia legislativa. Una volta in vigore il decreto
legislativo, le norme dei
contratti collettivi che disciplinano le progressio
ni verticali saranno da
considerare disapplicate. Infatti, esse, per un ver
so, sono già in violazione della
legge 421/1992. Per altro verso, la riappropriazion
e della disciplina da parte
della legge, nell’ambito di una normativa che ripub
blicizza largamente il
rapporto di lavoro, rende la fonte contrattuale pri
va di qualsiasi radicamento
nell’ordinamento giuridico e di qualsiasi legittimi
tà: prevarrà necessariamente
la fonte normativa. La quale torna all’antico: i di
pendenti che già fanno parte
dei ruoli delle amministrazioni pubbliche potranno
accedere a categorie o aree
di inquadramento superiori, ma a questo scopo dovra
nno partecipare a
concorsi pubblici, con riserva di posti,
a condizione che siano in possesso
del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’e
sterno
. Non vi saranno
più procedure riservate esclusivamente ai dipendent
i, quali erano le
progressioni verticali, le quali di fatto consiston
o in concorsi interni. L’articolo
24, insomma, attua l’articolo 97, comma 3, della Co
stituzione, secondo il quale
il concorso è la regola per selezionare il personal
e da assumere nei ruoli
pubblici e il concorso deve essere pubblico e apert
o a tutti.
La professionalità dei dipendenti può essere valori
zzata non chiudendo le
selezioni, ma prevedendo una riserva dei posti mess
i a concorso, che, come
visto, non potrà comunque eccedere il 50%.
Si risolvono una serie di problemi connessi alle pr
ogressioni verticali. Se
l’ascesa nelle categorie avviene per concorso, nece
ssariamente occorre la
programmazione triennale come presupposto. In secon
do luogo, la
qualificazione delle progressioni di carriera come
concorsi pubblici evidenzia
che esse sono spesa di personale, da disciplinare i
n applicazione delle regole
previste dalle norme, al pari delle assunzioni este
rne, anche se il costo
effettivo per l’amministrazione risulti inferiore a
quello di un’assunzione
dall’esterno.
Si risolve, inoltre, il problema del rapporto tra p
rogressioni ed assunzioni.
Già la Corte costituzionale aveva evidenziato che i
l principio dell’adeguato
accesso dall’esterno ai ruoli pubblici mediante con
corso imponesse che le
progressioni verticali non potessero andare oltre i
l 50% dei posti vacanti. Molte
amministrazioni, però, hanno eluso diffusamente que
sta chiara indicazione,
ritenendo di applicare questa ripartizione percentu
ale alle assunzioni previste
nella programmazione triennale, prevedendo, così di
effettuare solo
progressioni verticali il primo anno del triennio e
di effettuare i concorsi
pubblici negli anni successivi, dando vita di fatto
a concorsi interni per il 100%
dei posti.
La previsione normativa che impone i concorsi pubbl
ici con riserva dei
posti non consentirà più queste elusioni: solo nell
’ambito di ogni singola
procedura concorsuale sarà possibile prevedere una
strada più agevolata al
personale interno. Ed è evidente che la percentuale
di riserva (che, si
sottolinea è nel massimo del 50%: ogni amministrazi
one potrà prevedere
percentuali, dunque, anche inferiori) può essere ap
plicata solo a condizione che
il concorso miri all’assunzione di almeno 2 dipende
nti. In caso contrario, la
riserva non può operare, perché altrimenti sarebbe
del 100%.
Il punto dolente e contraddittorio della norma in c
ommento consiste nella
circostanza che essa considera la progressione di c
arriera come uno strumento
premiale. Ma, questo può avvenire solo in via indir
etta, soprattutto venendo a
mancare la selettività mirata, derivante dalla form
a concorsuale interamente
riservata ai dipendenti, propria del sistema delle
progressioni verticali. In
effetti si tratta di una norma che afferma e nega c
ontemporaneamente o,
meglio, si contraddice nello stresso comma, il 2. O
ve si prevede, ad un tempo,
che l’attribuzione dei posti riservati al personale
è finalizzata a riconoscere e
valorizzare la competenza professionale e, contempo
raneamente, allo scopo di
mettere in relazione tali opportunità con le specif
iche esigenze delle
amministrazioni.
Nella realtà, il processo deve essere considerato t
otalmente inverso. Sono
le specifiche esigenze delle amministrazioni a dove
r guidarle nella
determinazione dei fabbisogni di personale e alla v
erifica della sussistenza,
all’interno, di professionalità potenzialmente meri
tevoli di un’indiretta
valorizzazione, da considerare solo eventuale visto
che la riserva dei posti non
può costituire garanzia alcuna.
Oggettivamente, in un sistema nel quale la progress
ione di carriera è
considerato un nuovo accesso agli impieghi, non app
are corretto attribuirle il
valore di strumento per premiare il merito.
La modifica dell’articolo 52 del d.lgs 165/2001 sa
rà immediatamente
vincolante anche per gli enti locali, come tutte le
disposizioni del “decreto-
Brunetta”, che a breve entreranno in vigore. Non è
corretto ritenere che per le
amministrazioni locali vi sia un anno di “vacatio”,
per l’entrata a regime della
norma.
Ancora, l’articolo 24 dello schema di decreto deve
essere letto in
combinazione con il successivo articolo 52, che nov
ella l’articolo 40 del d.lgs
165/2001, riducendo drasticamente le materie di com
petenza della
contrattazione collettiva dalla contrattazione coll
ettiva; tra esse esclude le
materie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c),
n. 4, della legge 421/1992.
Tale disposizione contiene una riserva di legge per
la disciplina degli accessi
agli impieghi, nella quale, come noto, ai sensi del
la giurisprudenza ormai
pacifica, rientrano le progressioni verticali.
L’entrata in vigore del decreto-Brunetta, dunque, c
ontemporaneamente:
priva la contrattazione collettiva (che, in effetti
, già nel precedente regime
normativo non avrebbe potuto regolare l’accesso agl
i impieghi) della
competenza a regolare modalità di assunzione, quali
sono le progressioni
verticali; modifica, esercitando la competenza legi
slativa esclusiva, l’assetto
normativo in materia, reintroducendo i concorsi pub
blici con riserva fino al
50%.
Poiché le progressioni verticali non sono disciplin
ate dalla legge, ma dai
contratti nazionali collettivi, l’esercizio della p
otestà normativa da parte della
legge che ridisegna il sistema della progressione d
i carriera, comporta
l’immediata disapplicazione dei contratti, perché l
e regole in essi contenute
contrasterebbero con norme imperative di legge
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Progressioni verticali Empty Re: Progressioni verticali

Messaggio  Munmer Ven 22 Feb 2013 - 6:05

Buongiorno,
quindi, non potendo applicare la riserva del 50% al personale interno nel caso del singolo concorso la professionalità di un dipendente di ruolo non potrà essere valorizzata se si intende attivare una sola progressione verticale?
"La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore"... tale valutazione può essere inserita quale punteggio nel concorso o solo per designare il 50% delle progressioni?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 22 Feb 2013 - 6:11

reitero , possibilita' prossime allo zero
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Progressioni verticali Empty Re: Progressioni verticali

Messaggio  Munmer Ven 22 Feb 2013 - 6:20

Che gioia!
Grazie per la consulenza!

Munmer

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