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straordinario prestato nella giornata di riposo- domenica

3 partecipanti

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straordinario prestato nella giornata di riposo- domenica Empty straordinario prestato nella giornata di riposo- domenica

Messaggio  vanigo78 Lun 8 Ott 2012 - 9:47

ciao Paolo,
sono Vania... sono un agente di Polizia Locale da 10 anni.. ho lavorato in grossi Comuni --> Milano - Monza .Ora però lavoro in un Comune di 6000 abitanti e mi trovo a turnare su 6 giorni con la domenica fissa di riposo .
Purtroppo, seppure ci rifacciamo al CCNL non sempre le norme vengono applicate come si dovrebbe. Io personalmente, non ho mai scritto sui forum ma ho visto che qua le risposte sono sempre corrette e dettate dalla legge per cui mi faccio avanti per provare a trovare una soluzione definitiva ad una domanda che ha già più volte ed in diverse occasioni rubato il tuo - vostro tempo.
Mi spiego meglio.
Voi avete già risposto implicitamente a questa domanda ma evidentemente poichè in altri comuni dove ho lavorato veniva applicata diversamente la norma mi permetto di riproportela così da disquisire insieme sulla reale applicazione!!!

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

Il comma 1 dell’art.24 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.


Nel mio caso, essendo la domenica un gg di riposo è evidente che trova applicazione senza alcun out poichè rientro nella casistica comune.. l'unico neo è questo :
se nella giornata in cui avrei dovuto riposare ho prestato 3 ore di straordinario la retribuzione deve essere maggiorata del 50 % per le 3 ore ed il riposo compensativo dovrò richiederlo nei 15 gg successivi e cmq non oltre i 2 mesi per ovviare al recupero psico -fisico del lavoratore , evidentemente però non delle sole 3 ore perchè altrimenti io in quella giornata , indipendentemente del tempo che ho dedicato al lavoro, non ho cmq usufruito -goduto del mio riposo... Infatti , ciò ,trova applicazione anche in relazione all'Istituto di reperibilità : se presto servizio di reperibilità durante la mia giornata di riposo ho diritto alla maggiorazione prevista + il riposo compensantivo per il "disagio" subito dovendo rimanere a 30 minuti dalla mia abitazione per intervenire prontamente qualora ce ne fosse bisogno ( nel caso in cui si viene chiamati si ha diritto al riposo compensativo + lo straordinario per le ore prestate più una tantum per il servizio di reperibilità -- mentre se non si attiva la reperibilità perchè non necessario ma cmq questa è ricaduta in una giornata di riposo settimanale il lavoratore ha diritto ad una tantum per il servizio + il riposo compensativo ma senza alcuna maggiorazione legata prettamente al servizio straprdinario visto che in questo caso non si è svolto).Pertanto trovo che sia errato inserire nel testo di legge la parola "equivalente" quando la legge stessa omette ciò.. In Comuni come Milano- Monza dove la mole di personale impiegato è rilevante se ci fosse solo il sentore di ciò, di sicuro si adotterebbe tale criterio ma è evidente che non sarerebbe giusto negare un diritto ad un lavoratore in tempi in cui oramai manca poco che ci venga negata anche la retribuzione ordinaria.

Grazie mille e certa di una risposta più che esaustiva ti saluto cordialmente.

Vania

vanigo78

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Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ott 2012 - 23:30

E' fuori da ogni discussione che il dipendente debba fruire della giornata di riposo derivandone che e' indiffrente che il soggetto abbia prestata una o piu' ore in detta giorno che deve essere interamente recuperato.
Inoltre:
a) ogni decisione in ordine all’articolazione dell’orario di servizio degli uffici compete alle autonome valutazioni organizzative dell’ente, che vi provvederà nel rispetto delle competenze come risultanti dal regolamento degli uffici e dei servizi;

b) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza (art.22 della legge n.724/1994 e circ. Funzione Pubblica n.7/1995);

c) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale, che deve essere funzionale all’orario di servizio, compete ugualmente all’ente;

d) evidentemente, in questa sede, l’ente tiene conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, sia delle esigenze organizzative da soddisfare sia della consistenza del personale in servizio, sia delle risorse decentrate disponibili per l’eventuale applicazione di istituti previsti dalla disciplina del CCNL in connessione a particolari forme di distribuzione o di articolazione dell’orario di lavoro;

e) da un punto di vista generale ed astratto non si ricavano dalla disciplina contrattuale impedimenti all’introduzione di una organizzazione del lavoro per turni, articolata su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato compreso;

f) è evidente che, essendo l’orario di servizio articolato su sei giorni ed essendo l’orario di servizio unico per tutto l’ente, presumibilmente sarà la domenica a non essere ricompresa nell’orario di servizio settimanale, di cui alla precedente lett. b);

g) poiché l’orario di servizio e di lavoro sono articolati su sei giorni, il settimo (presumibilmente la domenica dato che, come detto, l’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio), è destinato al riposo settimanale di tutto il personale, sia di quello che lavora in turno sia di quello operante al di fuori del turno;

h) in presenza dell’orario di servizio e di lavoro ipotizzati, nei confronti del lavoratore che, eccezionalmente, oltre alla prestazione lavorativa ordinaria settimanale (anche in turno) sia chiamato a lavorare anche nella giornata della domenica destinata al riposo settimanale, troverà esclusiva applicazione l’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.14 del CCNL del 5.10.2001;

i) se, invece, anche la domenica rientra nell’orario di servizio ordinario (che copre quindi sette giorni su sette), il lavoratore, proprio perché si tratterebbe di orario di lavoro ordinario non in turno avrebbe diritto alla sola retribuzione ordinaria; in tale contesto, tuttavia, diventa difficile ipotizzare, per personale non in turno, una rotazione per la quale la domenica diventi giorno lavorativo ordinario, con lo spostamento del riposo settimanale in altra giornata della settimana; del resto, poi, in presenza di un orario di servizio di sette giorni, non si comprende per quali motivi l’ente non opti per una soluzione, più semplice, di estensione anche al settimo giorno del regime delle turnazioni;

j) nella situazione delineata alla precedente lett. i), non è possibile neppure l’applicazione delle previsioni dell’art.24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000; questa specifica disciplina, infatti, concerne solo il personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica; oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno); a questo personale è riconosciuto (comma 5), accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:

ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva;
ad una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno – festivo. E’ evidente che l’adozione di un tale orario presuppone anche un intervento in materia di orario di servizio e la previsione di orari di lavoro “personalizzati” in relazione ai singoli lavoratori interessati ed alle esigenze che si intendono soddisfare, anche con riferimento a quelli chiamati a rendere la prestazione solo nelle ore pomeridiane.

k) con riferimento all’ipotesi di un orario di servizio articolato su soli sei giorni settimanali, comunque,si deve tenere presente anche che, in ogni caso, anche alla luce dei ripetuti e consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia e degli interpelli del Ministero del Lavoro, il lavoro nel giorno di riposo settimanale, dopo sei giorni lavorativi, non può essere una modalità ordinaria e costante, oggetto cioè di normale programmazione periodica, ma deve rivestire sempre e solo carattere di eccezionalità e temporaneità. Inoltre, fermo restando tali presupposti, il datore di lavoro, al verificarsi delle fattispecie, dovrebbe procedere sempre ad una rotazione degli addetti;

l) se la fine del turno di lavoro giornaliero è stabilita alle 24,00 del sabato ed il lavoratore per esigenze straordinarie di servizio prosegue la sua attività anche oltre tale orario, trattandosi di attività eccezionale (non riconducibile alla ordinaria prestazione lavorativa inserita in una organizzazione per turni) ricadente nel giorno della domenica e, quindi, del riposo settimanale, al lavoratore sarà applicata per le suddette ore solo la disciplina dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
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Messaggio  Fede12 Lun 25 Feb 2013 - 8:14

caso pratico: in un comune in cui l'orario lavorativo si articola in 5 giorni lavorativi, un collega ha prestato servizio per 3 ore nella mattinata di domenica, ora ha presentato domanda di recupero per una giornata lavorativa (6 ore)? Lo possiamo concedere? La prassi ci porterebbe ad accordare oltre alla maggiorazione della retribuzione solo il recupero di quelle 3 ore e non del doppio...non vorremmo penalizzare chi negli anni precedenti ha usufruito di un recupero pari alle ore effettivamente lavorate...Grazie

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Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Feb 2013 - 23:05

reitero il mio pensiero gia' espresso nel post precedente ancorche' sia ovviamente solo una mia opinione
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Messaggio  Fede12 Mar 26 Feb 2013 - 0:25


L’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, modificando l’art. 39 del CCNL del 14.9.2000, ha stabilito che “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto ...“

Ho trovato questo riferimento normativo, che sembra fare al caso nostro e che riporta che il riposo spetta solo per le ore effettivamente lavorate...vi risulta sia stato superato? Grazie

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Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Feb 2013 - 0:37

...nel giorno di riposo settimanale...che e' cosa diversa dalla domenica che e' festivo
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Messaggio  Fede12 Mar 26 Feb 2013 - 4:30

..la domenica non è il giorno di riposo settimanale nel caso in cui si lavori in 5 giorni alla settimana?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Feb 2013 - 4:34

lo e' nel caso in cui si lavori in 5 giorni
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Messaggio  Fede12 Mar 26 Feb 2013 - 4:47

...per cui tirando le somme il collega può recuperare solo le 3 ore effettive lavorate domenica e non un'intera giornata di recupero (6ore), giusto?Grazie

Fede12

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Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Feb 2013 - 4:51

il soggetto non ha fruito della giornata di riposo comunque e deve recuperare la "giornata di riposo" e non semplicemente le ore poiche' in tal caso no vi sarebbe la fruizione obbligatoria del riposo a che il soggetto recuperi l'attitudine psicofisica al lavoro
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