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conversione orario di lavoro da part-time a full-time
Come noto, la'rt. 16 dell collegato al lavoro L. 183 del 4/11/2010 prevede la rivisitazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale. La norma attribuisce alle Amministrazioni la postestà di monitoriare la sussistenza delle condizioni per le quali è stta concessa la trasformazione del rapporto di lavoro introdotte prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del DL 112/2008. Ipotizzato che ciò sia possibile anche senza aumento del costo del personale e dato atto dell'imminenza del termine del 23.05.2011 per provvedere: chiedo se l'amministrazione dà degli indirizzi ai responsabili/dirigenti di convertire tutti i rapporti di lavoro da part-time a full time quale sia la procedura che il resopnsabile di servizio/dirigente deve attivare, dato atto che una recente pronuncia giurisprudenziale del tribunale di Trento (vedi Italia oggi del 20.05.2011 pag. 21) ha annullato il provvedimento con cui il dirigente preposto ha convertito il rapporto di lavoro a prescindere dal consenso del lavoratore e quindi anche la sua volontà reputandola in contrasto con il disposto dell'art. 5 del dgs. 61/2000 secondo cui a detta del giudice "La trasformazione del rapporto di lavoro da temop parziale a tempo pieno può aver luogo solo con il consenso del lavoratore.
ersilio reffo- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 04.02.11
Rivisitazione part time
A mio modesto avviso la Gc deve provvedere con deliberazione all'esame dei posti part time concessi fino a giugno 2008 ed in base ad un attento esame rispetto alle necessita' di servizio indicare quli e quanti posti rientranti nella norma debbano , ad avviso dell'amministrazione, essere riportati a full time.
Per come la vedo andrebbero esaminati solo i posti "obbligatoriamente" trasformati prima di quella data ovvero i part time al 50%.
Nella norma previgente infatti il part time al 50% doveva essere concesso ex lege ( poteva essere solo posticipato di sei mesi ) ancorche' avesse creato problematiche al servizio stesso.
E' del tutto evidente che con il buon senso siano queli i posti da sottoporre a revisione poiche' un part time concesso al 70% ( che poteva anche essere negato ) fu espressamente concesso dalla PA.
Detto questo e' chiarissimo che occorre sentire i dipendente e contemperare le necessita' delo stesso e quelle dell'amministrazione.
Ritengo infine che post delibera di GC il dirigente preposto debba effettuare questa operazione cercando un onorevoe compromesso con il o i dipendenti e dare comunque prevalenza alle necessita' datoriali decidendo in ultimo , il linea con gli indirizzi GC, anche in modo unilaterale.
Cosi' non fosse la norma non sarebbe stata scritta.
Che poi , in sede contenziosa , il giudice del lavoro propenda per il dipendente e le propie necessita' ci sta' tutto , ma e' cosa diversa dalla norma.
Per come la vedo andrebbero esaminati solo i posti "obbligatoriamente" trasformati prima di quella data ovvero i part time al 50%.
Nella norma previgente infatti il part time al 50% doveva essere concesso ex lege ( poteva essere solo posticipato di sei mesi ) ancorche' avesse creato problematiche al servizio stesso.
E' del tutto evidente che con il buon senso siano queli i posti da sottoporre a revisione poiche' un part time concesso al 70% ( che poteva anche essere negato ) fu espressamente concesso dalla PA.
Detto questo e' chiarissimo che occorre sentire i dipendente e contemperare le necessita' delo stesso e quelle dell'amministrazione.
Ritengo infine che post delibera di GC il dirigente preposto debba effettuare questa operazione cercando un onorevoe compromesso con il o i dipendenti e dare comunque prevalenza alle necessita' datoriali decidendo in ultimo , il linea con gli indirizzi GC, anche in modo unilaterale.
Cosi' non fosse la norma non sarebbe stata scritta.
Che poi , in sede contenziosa , il giudice del lavoro propenda per il dipendente e le propie necessita' ci sta' tutto , ma e' cosa diversa dalla norma.
ulteriore richiesta sul part-time
Chiedo cortesemente se il termine di cui all'art. 16 della legge 183/2010 che prevede la revisione del part-time entro 180 gg dall'entrata in vigore della stessa legge per la revisione del rapporto di lavoro a tempo parziale sia da considerarsi perentorio o ordinatorio
ersilio reffo- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 04.02.11
Part time
mio avviso il termine eì perentorio stante la particolarita' dell'esercizio del potere amministrativo di revisione.
conversione orario di lavoro da part-time a full-time
chiedo ancora se la conversione dell'orario da part-time a full time sia da considerarsi come nuova assunzione di personale dipendente e quindi sia assoggettata al limite del 20% delle cessazioni anno pecedente.
Nel caso ci sia stata di mobilità fra comuni nell'anno precedente questa può essere considerata come cessazione o no? (secondo la Circolare funzione pubblica n. 4 del 18.4.2008 no. Secondo Corte dei Conti Piemonte parere 8/2008 sì).
Nel caso ci sia stata di mobilità fra comuni nell'anno precedente questa può essere considerata come cessazione o no? (secondo la Circolare funzione pubblica n. 4 del 18.4.2008 no. Secondo Corte dei Conti Piemonte parere 8/2008 sì).
ersilio reffo- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 04.02.11
Conversione orario
Occoorre verificare la posizione del dipendente part time all'atto dell'assunzione e mi spiego :
dipendente assunto full time , poi part time , riconversione in full time = no nuova assunzione
dipendente assunto part time , trsodrmazione in full time = nuova assunzione.
Per la mobilita' occorre identificare il caso ovvero in entrata , in uscita , tra enti soggetti o non soggetti al patto , copertura posto in organico e o istituzione nuovo posto , in difetto non e' possibile correttamente indicare se trattasi di turn over o atto neutro.
dipendente assunto full time , poi part time , riconversione in full time = no nuova assunzione
dipendente assunto part time , trsodrmazione in full time = nuova assunzione.
Per la mobilita' occorre identificare il caso ovvero in entrata , in uscita , tra enti soggetti o non soggetti al patto , copertura posto in organico e o istituzione nuovo posto , in difetto non e' possibile correttamente indicare se trattasi di turn over o atto neutro.
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