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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana

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francodan
Paolo Gros
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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana Empty Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana

Messaggio  Paolo Gros Dom 17 Lug 2011 - 0:47

L’art.14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito in legge n. 122/2010, introduce per i piccoli comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali, incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati. La gestione associata deve essere obbligatoriamente esercitata attraverso convenzione o unione per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti. Le funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3000 abitanti. La Regione, nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione, dovrà individuare con propria legge, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali.
In ottemperanza ai dispositivi di un DPCM in corso di emanazione, i comuni dovranno assicurare il completamento dell’attuazione delle norme realizzando almeno due gestioni associate di funzioni fondamentali entro il 31 gennaio 2012, e così ogni anno due ulteriori nuove fino al 31.1.2014, data entro la quale si raggiungerà l’obiettivo delle 6 gestioni associate. Le funzioni fondamentali sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché' per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.”


Attualmente il Testo Unico degli Enti locali D.Lgs n. 267 del 2000 disciplina le forme associative e di cooperazione tra enti locali: tra queste elenca la convenzione, finalizzata allo svolgimento in modo congiunto di funzioni e servizi determinati; e le unioni di comuni, veri e propri enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini.
La struttura amministrativa responsabile della gestione associata (sia esso un Ufficio comune, una Unione di Comuni ecc.) esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull’intero territorio degli enti associati.

ATTENZIONE!

- La collaborazione è una facoltà generale che gli enti locali hanno in virtù della propria autonomia e che consente loro di raccordarsi, coordinarsi, elaborare regolamenti e modulistiche comuni) mantenendo tuttavia inalterato l’assetto delle competenze gestionali, nel momento in cui pongono in essere attività a rilevanza esterna.

Diverso è il concetto di esercizio di funzioni mediante una forma associativa propriamente detta, perché in questo caso gli enti locali determinano una nuova ripartizione delle competenze, spostando in capo un’unica struttura amministrativa il potere di esercitare funzioni e servizi, in luogo dei singoli enti.

- La struttura amministrativa responsabile della gestione associata esercita le potestà pubbliche conferitegli degli enti associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull’intero territorio degli enti associati.


Operativamente,



L’ Allegato A della proposta di Legge della Regione Toscana “ Norme sul sistema delle autonomie locali” prevede che l’esercizio associato possa essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione (Vedi art. 30 D.Lgs 267/00).
Due sono le modalità attraverso le quali i Comuni possono operare tramite Convenzione:
I.1) Ai sensi del prg 2 costituendo un Ufficio Comune che opera, per l’esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria;
I.2)Ai sensi del prg 3 delegando l'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti

In ambedue i casi, dovranno essere definiti analiticamente tutti i passaggi organizzativi con i quali la delega è strutturata; al fine di evitare che la traslazione di poteri non si concretizzi in una mera spoliazione, ma siano ben fondate le modalità con le quali i soggetti deleganti mantengono la possibilità di costituire e affermare le loro volontà, esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

Analogamente, molta attenzione dovrà essere prestata a definire (e regolare) i rapporti tra le strutture tecniche dei comuni e la struttura che diventerà operativa a seguito della convenzione.

Il fatto che si tratti di enti con un numero molto ridotto di dipendenti, da una parte pare semplificare questo compito; da altri punti di vista, però, la mancata strutturazione di attività (e funzioni) in presidi organizzativi può essere all'origine di “buchi neri” vere e proprie falle nella organizzazione delle responsabilità che si manifestano solo operativamente e sono difficilmente predefinibili in sede di progettazione organizzativa.

Sarà dunque utile, forse indispensabile, definire la organizzazione come un processo, radicato su pochi atti amministrativi, saldi e aperti, e costruito con la partecipazione stretta di tutti i soggetti interessati.


PASSI


-Definire quali sono le funzioni cui assegnare “priorità”: è probabile che si scelga di dare precedenza alle funzioni per le quali l'obiettivo pare più semplice; parrebbe più opportuno invece dare priorità a quelle cui si assegna un valore strategico maggiore alla gestione associata, in funzione dei risultati finali (sulla società-sui cittadini).

-Dopo una rapida analisi / verifica della situazione organizzativa (le diverse funzioni, il personale assegnato; le relazioni previsionali e programmatiche; le risorse), con i decisori e persone da loro indicate si procederà a definire un percorso, scegliendo le tappe / i passi intermedi.





DISCIPLINA REGIONALE PER LA CONVENZIONE





1.1. L'esercizio associato di cui all’articolo 25, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di seguito denominato TUEL, ed integrata dalla disciplina della presente Parte, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l’ente delegato ad esercitare la funzione.

1.2. La convenzione indica:

a) la funzione oggetto dell’esercizio associato;

- la durata dell’esercizio associato;

- l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione;

b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;

c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l’indirizzo politico, il coordinamento dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, i comuni o le province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto, i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;

f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell’ente responsabile dell’esercizio associato, per lo svolgimento dell’esercizio medesimo.



1.3 Se la convenzione non specifica i procedimenti, i servizi e le attività che rientrano nell'esercizio associato della funzione, l'esercizio medesimo è costituito dall'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti secondo l'ordinamento vigente.

1.4 Per quanto non previsto dalla convenzione ai sensi del paragrafo 1.2, lettera f), l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.

1.5 La convenzione può prevedere la partecipazione degli enti alle spese a qualunque titolo derivanti da contenzioso, che sono sostenute dall’ente responsabile dell’esercizio associato.

1.6 Le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica che si applica per l'esercizio associato, le norme regolamentari dei singoli enti.

1.7 In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti del recesso, l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

1.8 Se la convenzione non ha disciplinato le modalità di scioglimento, prima della scadenza del termine di durata, del vincolo associativo, questo cessa di avere effetto a seguito della stipula di una specifica convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento.

1.9 In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti locali che avevano sottoscritto la convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati a seguito dell’esercizio associato, secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

1.10 Salvo diversa disciplina prevista dalla convenzione, se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte, e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un'altra unione:

a) il recesso dal vincolo associativo precedente relativo alla funzione opera dalla data che lo statuto di detta unione prevede per l'avvio dell'esercizio associato;

b) l’ente recedente è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l'atto di approvazione dello statuto;

c) l'ente recedente resta comunque obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dal vincolo associativo.





§2 - Convenzione di costituzione di ufficio comune

21Con la convenzione di cui al §1 gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l’esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.

22La convenzione individua l’ente presso il quale l’ufficio comune è costituito.

23L’u.c. opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

2.4La convenzione può altresì prevedere che l’ufficio possa gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso, l’ufficio agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.

21La convenzione deve stabilire se il responsabile dell’ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sul bilancio di ogni singolo ente ovvero sul bilancio dell’ente presso cui l’ufficio è costituito. In mancanza, il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio opera.

22La convenzione detta le norme per l’organizzazione dell’ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l’ufficio è considerato come struttura dell’ente presso cui è costituto.



§3 - Convenzione di delega

3.1 Con la convenzione di cui al §1 gli enti locali possono delegare l’esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all’accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3.2 La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie, e deve comportare l’adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l’esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato.

3.3 La convenzione non può contenere disposizioni che limitano l’autonomia organizzativa dell’ente delegato nell’esercizio delle funzioni oggetto della delega.





§4 - Atti associativi tra Regione ed enti locali

4.1 La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui alla presente Parte.

4.2 La convenzione:

a) è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione del Consiglio regionale competente per materia;

b) è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;

c) prevede che l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;

d) prevede che all’organo di cui di cui al §1.2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta

regionale o l’assessore delegato, che lo presiede;

e) può prevedere che la successione di cui al §1.2, lettera e), riguardi anche la Regione.


Fonte : Reform.it

Nei post seguenti in allegato vi sono le due guide scaricabili dagli utenti registrati.


Guida alla redazione di Convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali mediante costituzione di un ufficio comune

Guida alla redazione di Convenzione per lo svolgimento di funzioni comunali mediante delega ad altro ente locale




Ultima modifica di Paolo Gros il Dom 17 Lug 2011 - 11:07 - modificato 1 volta.
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Messaggio  francodan Dom 17 Lug 2011 - 3:00

in realtà nella struttura originaria il ministero degli interni doveva dettare una disciplina di cornice ,le regioni poi ,tenendo conto delle situazioni locasli,dovevano intervenire nei dettagli ...
ora con legge statale si è intervenuti non tenendo conto che la situazione demografica dei comuni è diversa ad esempio in piemonte e lombardia dove vi sono tantissimi microcomuni rispetto ad altre realtà .....
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Messaggio  uriel2000.uriel Dom 17 Lug 2011 - 3:21

Puoi cortesemente mandare i due file alla mia email: uriel2000.uriel@gmail.com

uriel2000.uriel

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Messaggio  lucia Dom 17 Lug 2011 - 5:42

Chiedo anch'io di avere gentilmente i due files.
Grazie

lucia

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Messaggio  Daredevil Dom 17 Lug 2011 - 8:18

Sarà un problema.
Ma la legge finanziaria, che non ho ancora visionato, non prevede che almeno due servizi si debbano associare entro il 31.12.2011, accellerando il tutto?

Daredevil

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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana Empty File gestione associata

Messaggio  elena Dom 17 Lug 2011 - 9:31

Vorrei leggere anch'io i due file.
Grazie,
Elena

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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana Empty Funzioni associate

Messaggio  Paolo Gros Dom 17 Lug 2011 - 10:42

Per Daredevil
Confermo due delle funzioni , a scelta, debbono essere associate entro il 31.12.2011 .
per l'esattezza :
Sprint sulle gestioni associate obbligatorie. Gli emendamenti cercano di accelerare l'iter attuativo dell'art. 14, commi 25-31, del dl 78/2010, che, come noto, ha introdotto l'obbligo di gestione in forma associata (attraverso convenzione o unione) delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni. In sostanza, vengono elevate a rango di norme primarie la previsioni contenute nella bozza di Dpcm che nelle scorse settimane si era affacciata in Unificata senza, tuttavia, essere approvata.
Si tratta di una disciplina che appare per molti versi problematica. In primo luogo, essa detta il timing dell'operazione, imponendo la gestione in forma associata di almeno due funzioni (fra le sei provvisoriamente individuate dalla legge n. 42/2009, ovvero funzioni generali, polizia locale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, settore sociale) a decorrere dal 2012, di almeno quattro dal 2013 e di tutte dal 2014


Ultima modifica di Paolo Gros il Dom 17 Lug 2011 - 23:18 - modificato 1 volta.
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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana Empty Files

Messaggio  Paolo Gros Dom 17 Lug 2011 - 10:48

Ok, inviati i files ai colleghi interessati.

Poiche' non sono grandi li allego qui per tutti .
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Le gestioni associate piccoli comuni dal 2012 - le indicazioni della Regione Toscana Empty Funzioni associate.

Messaggio  uriel2000.uriel Dom 17 Lug 2011 - 11:42

Se possono essere utili, allego convenzione per servizio associato personale e piano operativo di gestione gìà in attività di esercizio da alcuni anni. E’ del tutto evidente che vanno adeguati alle nuove normative e/o esigenze.
File allegati
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Convenzione Ufficio Personale Comunità Montana.doc Non hai il permesso di scaricare i file.(54 KB) Scaricato 67 volte

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