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APPALTO E COMMISSIONE

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Messaggio  COMUNE DI ALBAGAIARA Mer 15 Mag 2013 - 4:05

Salve, le sottopongo il nostro problema.
questo è un piccolo comune e da regolamento degli uffici e dei servizi esistono 3 aree area amm.vo contabile e sociale, area di vigilanza e area tecnica
la sign.ra xx è responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile e Sociale.
Due anni fa il Sindaco si è nominato Responsabile della Casa Alloggio e ora che è in scadenza l'appalto sostiene non solo di dover redigere il bando ma anche di presiedere la commissione.
la Casa Alloggio è stata costruita con i fondi della legge regionale 37/98 (REGIONE SARDEGNA) e pertanto la coop dovette assumere 5 persone a lavorare a tempo indeterminato (il marito della resp xx, la moglie del cugino di sindaco nonchè consigliere Comunale, la moglie di un altro Consigliere Comunale ecc)
La Resp xx verrà estromessa dalla commissione poichè pare vi sia conflitto di interesse tra lei in commissione e la coop dove il marito è stata assunt con la 37/98, partendo dal presupposto che la nuova coop che entrerà (se diversa da quella attuale) avrà COMUNQUE l'obbligo di assumere i 5. LEI COME LA VEDE? CI DIA UN PARERE.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Mag 2013 - 4:08

la vedo storta e ritengo bene sarebbe nominare una commissione in cui ogni membro non abbia riferimento alcuno all'appalto stesso
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Messaggio  COMUNE DI ALBAGAIARA Mer 15 Mag 2013 - 4:11

ok io la penso come lei, quindi mettiamo in commissione l'assistente sociale, e poi secondo lei il Geom. del Comune sarebbe titolato ad esplettare la gara relativamente ai servizi sociali oppure sarebbe piu' opportuno nominare una commissione esterna?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Mag 2013 - 4:13

il ricorso a membri estreni deve essere minimale ed occorre provvedere quanto piu' possibile con personale interno ovviamente non legato indirettamente in modo alcuno a detto appalto
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Messaggio  COMUNE DI ALBAGAIARA Mer 15 Mag 2013 - 4:18

in comune siamo pochi pochi:
Assistente Sociale cat D
Resp del Srvizio Tecnico cat D
Resp del Servizio Amm.vo e Sociale cat D
1 istruttor Cat C
come si fa????

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Mag 2013 - 4:32

Fonte:Ipsoa.it

Ai fini della composizione delle Commissioni di gara, il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli Enti appaltanti senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti del contratto oggetto di gara.

Il Collegio di Roma, con sentenza 10 aprile 2013, n. 3648 esamina la tematica afferente la composizione delle Commissioni delle gare d’appalto, con particolare riferimento ai criteri di individuazione di soggetti esperti nello specifico settore oggetto del contratto.

Analisi del caso

Con determinazione del competente dirigente di un Comune è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di una piscina comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Presentata la domanda di partecipazione, la deducente si è vista recapitare il provvedimento con cui la stazione appaltante ha sancito la propria esclusione dalla predetta gara in ragione di riscontrate mancanze documentali.

In seguito, l’interessata ha avanzato richiesta di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di estromissione, all’uopo evidenziando un’anomala composizione della Commissione giudicatrice.

L’organo di valutazione, tuttavia, non solo ha omesso di dar seguito alla predetta istanza, ma ha provveduto ad affidare in via provvisoria la gestione dell’impianto ad altra ditta ammessa alla gara.

Di tal ché, gravati tutti gli atti di gara, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 4, L. n. 138/2011 in combinato disposto con l’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 sulla scorta della considerazione per cui il Presidente della Commissione aveva assunto, contemporaneamente, il ruolo di Responsabile unico del procedimento e di dirigente del dipartimento “Governo e Territorio”.

Al contempo, ha contestato la violazione del generale principio della qualificata esperienza delle Commissioni giudicatrici delle procedure a evidenza pubblica, atteso che i componenti dell’organo di valutazione in questione erano risultati privi delle conoscenze tecniche relative all’oggetto della concessione da affidarsi.

La soluzione

Il T.A.R. capitolino ha respinto il gravame in quanto infondato.

Sul proposito ha evidenziato che, a sostegno delle censure proposte, la ricorrente aveva invocato l’applicabilità delle norme vigenti in materia di incompatibilità della nomina dei componenti di una Commissione di gara ex L. n. 148 del 2011.

Orbene, il giudicante ha osservato che l’art. 4, comma 19 della predetta legge sancisce che gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'Ente locale, nonché degli altri organismi che svolgono funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

La disposizione, inoltre, precisa che i componenti della Commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo in relazione alla gestione del servizio di cui si tratta.

Parallelamente, è stato rilevato che il successivo comma 23 dell’art. 4 cit. sancisce che coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della Commissione di gara per l’affidamento di servizi pubblici da parte del medesimo Ente locale.

Epperò, l’adito G.A. ha sottolineato che le richiamate disposizioni, introdotte per applicare il medesimo regime previsto dal Codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi pubblici, erano contenute proprio in quella previsione (art. 4, L. n. 148/2011) dichiarata incostituzionale dalla Corte di legittimità delle leggi, con la nota sentenza 20 luglio 2012, n. 199.

Non per caso, attualmente l’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 impone che i commissari, diversi dal Presidente, non devono svolgere alcun’altra funzione, incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Per siffatta ragione, il Tribunale amministrativo romano ha dichiarato l’infondatezza del gravame, in quanto la pretesa della ricorrente era argomentata essenzialmente sulla disposizione contenuta nella norma che, oggidì, risulta espunta dall’ordinamento giuridico.

Ciononostante, con riferimento alla lamentata carenza professionale dei componenti della Commissione, il Collegio ha dapprima rilevato una sorta di carenza di interesse della deducente, poiché la stessa era stata esclusa dalla gara in ragione delle carenze documentali che avevano impedito alcuna valutazione da parte del contestato consesso.

A ogni buon conto, ha evidenziato che il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferiva l'oggetto del contratto, avrebbe dovuto essere valutato compatibilmente con la struttura dell’Ente locale senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale coprisse tutti gli aspetti dell’oggetto di gara (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124).

In virtù di siffatte considerazioni, il G.A. di Roma ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante in quanto la Commissione di gara, in assenza di figure tecnicamente competenti all’interno della struttura del Comune, era stata giustamente formata da funzionari comunali in possesso di un’approfondita preparazione tecnico-amministrativa.

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi

La tematica afferente la specifica competenza dei componenti una Commissione di gara è stata oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali, attraverso le quali si è inteso fornire una maggiore comprensione della ratio sottesa all’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che il requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", richiesto dall'art. 84 cit. per i componenti delle Commissioni di gara, deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze sovente richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, tenendo conto della professionalità di volta in volta implicata dagli specifici criteri di valutazione previsti dalla lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701, in Foro amm. 2011, 12,3708).

Pertanto, con riferimento a una gara indetta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, è stata dichiarata illegittima la composizione della commissione giudicatrice che includeva, quale componente esterno, un soggetto non iscritto all’albo dei broker assicurativi; in tal caso, infatti, si è rilevato che la presenza del suddetto componente confliggeva con l’interesse pubblico a ottenere da un esperto un’adeguata valutazione (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1082, in Foro amm. 2011, 2, 463).

In ogni caso, il T.A.R. di Napoli ha recentemente chiarito la portata dell’art. 84 del Codice, all’uopo precisando che il legislatore, per mezzo della medesima disposizione, ha inteso assicurare la presenza, in seno alla Commissione giudicatrice, di specifiche professionalità necessarie a effettuare le valutazioni delle offerte pervenute (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 69, in www.giustizia-amministrativa.it). In conclusione, non appare ozioso ritenere che i membri di una Commissione di gara devono possedere acquisita esperienza nell'area di attività in cui, perlomeno, ricade l'oggetto del contratto, non già in tutte le materie - tecniche o scientifiche - o tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis; tuttavia nella sentenza segnalata, il G.A. di Roma è stato di contrario avviso, esaltando il principio di economicità che deve informare la P.A.

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Messaggio  francodan Mer 15 Mag 2013 - 4:55

guarderei bene la posizione del sindaco il quale si dice si è nominato responsabile....
occorre intanto una delibera di giunta motivata che abbia riservato un determinato settore conferendo la responsabilità del servizio ...altrimenti non vedo come possa firmare il bando e presiedere la gara..per il resto gli altri componenti preferibilmente interni devono avere adeguate competenze nel settore tenuto conto che la gara coinvolge anche aspetti amministrativi che giustificano la presenza di personale competente nel settore amministrativo in aggiunta a quello competente nel settore di gara
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Messaggio  COMUNE DI ALBAGAIARA Mer 15 Mag 2013 - 5:02

Si ok ma in finale chi ci dobbiamo mettere in commissione? siamo 4 dipendenti.
Dobbiamo ricorrere alla commissione esterna? Oppure ci si mette l'Ass Soc che non ha pos organizzativa, il Geom che ha posizione organizzativa e l'istr amm.vo C ? aiutoooooooooooooooo non sappiamo cosa fare What a Face

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Mag 2013 - 5:42

e perche no
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APPALTO E COMMISSIONE  Empty Dilemma del rischio minore

Messaggio  Dario Carta Mer 15 Mag 2013 - 16:10

Devi decidere quale rischio correre e quali costi sostenere.
Valgono i principi insuperabili, ovvero
1. Nella commissione, tranne il presidente, nessuno può aver lavorato alla predisposizione dei documenti di gara. Se non lo rispetti, 100% di rischio annullamento.
2. La commissione deve essere composta di dipendenti di ruolo della tua amministrazione (o di altre stazioni appaltanti). Se non lo rispetti, 100% di rischio annullamento.
3. La commissione deve avere competenza tecnica. Vari orientamenti del TAR. Se non lo rispetti, 80% di rischio annullamento.
4. La commissione non doveva essere composta da persone che prevedibilmente ne avrebbero fatto parte. Se non lo rispetti, 70% di rischio annullamento.

Come uscirne? Fatti prestare da una qualsiasi altra amministrazione o municipalizzata uno o due commissari di gara, gli rendersi il favore, ed avrai più che dimezzato i tuoi rischi di annullamento.

Dario Carta

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Messaggio  COMUNE DI ALBAGAIARA Mar 21 Mag 2013 - 7:24

ecco la delibera di indirizzi: PREMESSO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del servizio personale, Dott. XXXXXX, e sotto il profilo contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario. Sig.ra XXXXXXX;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 9 del 14\02\2013 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2013, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2013\2014\2015”;

CONSIDERATO che:
- con le risorse finanziarie assegnate dalla RAS ai sensi dell'art. 19 della L.R. 37/98, questo Comune ha realizzato la Casa Alloggio di Albagiara, destinata all’erogazione di servizi di ospitalità diurna e residenziale a favore di persone della terza età in condizioni di auto e/o parziale sufficienza psicofisica;
- l'opera, conformemente alle prescrizioni della legge regionale, persegue la duplice finalità da un lato di assistenza e sicurezza sociale per la terza età e dall'altro dello sviluppo locale e dell’occupazione giovanile;
- l’Autorizzazione all’apertura della Comunità alloggio anziani di Albagiara è stata concessa in data 05 agosto 2008, col n. 1/2008;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.09.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento di funzionamento della struttura;
- la legge regionale n°23 del 23.12.2005, il DPGR n. 12/1989 ed il DPGR n. 145/1990 art. 8;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, il comune ne garantisce il Funzionamento affidandone la gestione a Cooperativa o Società che persegua finalità di assistenza o di servizio sociale, regolarmente iscritta all'albo regionale di cui alle LL.RR, 16/97 e 23/2005; - oltre ai requisiti di qualificazione, per l’affidamento del servizio assumono rilievo:
- l'esperienza e qualificazione professionale degli operatori;
- la capacità progettuale;
- l’offerta economica;
CONSIDERATO che:
- l’1 agosto 2013 scadrà l’attuale contratto Rep n. 06 del 08/07/2008, per la gestione della comunità Alloggio;
- si ritiene necessario impartire al Responsabile del servizio gli indirizzi per l’espletamento della gara;
CONVENUTO:
- di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato d’appalto, in 5 anni consecutivi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data del verbale di consegna della struttura, la durata del nuovo appalto;
- di consentire, qualora circostanze speciali e comunque comprovate cause di forza maggiore lo richiedessero, una proroga per il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza;
- di fissare in € 1.250,00 e € 1.350 mensili, IVA inclusa, rispettivamente per i residenti e non residenti, le quote di adesione;
Con voti unanimi,
DELIBERA
DI DARE DIRETTIVA al responsabile della Comunità alloggio, Dott. XXXX per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’appalto del servizio di gestione della Comunità alloggio di proprietà del Comune, il cui bando, oltre al rispetto di quanto stabilito dalle vigenti leggi, dovrà prevedere:
- che la stuttura, completa di impianti e arredi venga concessa in comodato d’uso per l’importo annuo di € 300,00 (euro trecento);
- che il contratto abbia una durata di anni 5 (cinque) consecutivi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data del verbale di consegna della struttura;
- la specifica esclusione di ogni possibilità di rinnovo tacito o esplicito del contratto;
- specifico ed esplicito impegno da parte della Ditta aggiudicataria al mantenimento o all’immediata riassunzione delle cinque unità lavorative già assunte, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 37/98, dall’attuale gestore, cosi come dai contratti depositati agli atti degli uffici comunali;

DI DETERMINARE, sulla scorta di apposito piano finanziario elaborato dal Responsabile del servizio contabile, il canone mensile di soggiorno nei seguenti importi, comprensivi di IVA:
- € 1.250,00 per gli ospiti residenti;
- € 1.350,00 per gli ospiti non residente

Alla luce di tutto cio' quindi cosa ci consigliate?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 21 Mag 2013 - 23:26

direi che il collega Dario ti abbia dato ottimi consigli
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APPALTO E COMMISSIONE  Empty ... e poi ?

Messaggio  Dario Carta Sab 25 Mag 2013 - 9:22

Come è andata a finire, poi ???

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APPALTO E COMMISSIONE  Empty Commissione?

Messaggio  rossi maria Sab 11 Gen 2014 - 9:47

Il responsabile del settore ha pubblicato un avviso con il quale comunicava che il Comune deve individuare un tecnico al quale affidare la redazione della certificazione energetica di tutti gli edifici dell ente per un importo ancora da definire ma comunque inferiore a euro 40.000 e invitava chiunque avesse interesse a svolgere l incarico a manifestare il proprio interesse allegando all istanza curriculum ed altri documenti in busta chiusa e sigillata al fine di redigere una graduatoria dalla quale poi si sceglieranno 5 professionisti ai quali successivamente verrà chiesto di presentare una offerta economica. La giunta ha nominato una commissione che dovrà esaminare la regolarità della documentazione. Il mio dubbio e': trattandosi di una indagine informale e non di una gara e' corretto nominare una commissione o la valutazione compete esclusivamente al responsabile di area?

rossi maria

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