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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

5 partecipanti

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Ago 2011 - 6:40

L'indennità di vigilanza spetta al personale contrattista nei modi e nella misura stabiliti dalla legge quadro nazionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7.4.1986 n. 65 e dal c.c.n.l. del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005. Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore . Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico che sono legate alla "prestazione", comprese le competenze fisse e periodiche, come ad esempio l'i.i.s., già inglobata nella voce "stipendio tabellare" e l'indennità di comparto
Di fatto l'indennità di vigilanza, all'interno dei singoli contratti collettivi, trova una collocazione "particolare" nella disamina delle singoli voci retributive, ordinarie o accessorie, e conseguentemente ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso del lavoro part-time, è assolutamente strumentale e arbitraria. Questa indennità è di natura "speciale", legata cioè alla specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla polizia locale, riconducibili esclusivamente nell'ambito della disciplina prevista dalla legge quadro e dai contratti nazionali, dal codice penale (c.p.), dal codice di procedura penale (c.p.p.) e dal testo unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.).
Non si può sottacere che la "pubblica funzione", svolta dalla polizia locale, promana dal diritto penale all'art.357 in rapporto alla nozione della qualità di "pubblico ufficiale" e che entrambe sono, più in generale, disciplinate dalle norme di diritto pubblico. Conseguentemente, non trovano assolutamente una giustificazione i comportamenti coi quali la P.A., arbitrariamente o "legibus soluti", comprime il diritto dei contrattisti al riconoscimento economico sia della pubblica funzione, che della qualità, pur in concomitanza delle condizioni di legge, assoggettando entrambe al proporzionamento o al frazionamento
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Re: L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  pino pio Sab 4 Feb 2012 - 10:29

Quindi lo stesso discorso vale anche per le indennita' di comparto a-b e la vacanza contrattuale?

pino pio

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty PS

Messaggio  Paolo Gros Dom 5 Feb 2012 - 1:15

Non e' cosi' poiche' il comparto e la vacanza contrattuale sono emolumenti legati alla percentuale di lavoro svolto e non alla particolarita' della figura professionale dell'agente di polizia locale enunciate nell'altro post.
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Indennità di Vigilanza senza qualifica di PS

Messaggio  Bauscia Demilan Ven 10 Feb 2012 - 7:52

Dunque, la funzione pubblica resta tale anche a prescindere dalla qualifica di agente di PS con decreto prefettizio o no? in questo caso (senza la nomina del Prefetto) come va corrisposta l'indennità? Il CCNL non lo specifica...

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Vigilanza

Messaggio  Paolo Gros Ven 10 Feb 2012 - 23:54

La norma parla di "indennita' di vigilanza " che viene integrata qualora l'agente abbia anche la nomina prefettizia di pubblica sicurezza.
Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore .
Quindi la funzione pubblica e' slegata dal decreto prefettizio e vi e' ex se al momento della nomina in servizio.
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Re: L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  Ares79 Sab 18 Feb 2012 - 2:57

Paolo Gros ha scritto:La norma parla di "indennita' di vigilanza " che viene integrata qualora l'agente abbia anche la nomina prefettizia di pubblica sicurezza.
Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore .
Quindi la funzione pubblica e' slegata dal decreto prefettizio e vi e' ex se al momento della nomina in servizio.

Quindi che un agente di polizia municipale abbia o non abbia la nomina prefettizia di p.s. l'indennità di vigilanza spetta ugualmente?
Ma spetta in ugual misura sia a chi ha il decreto prefettizio che a chi non lo ha? (e quale è l'importo?)

Grazie mille

A'

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Indennita' di vigilanza

Messaggio  Paolo Gros Sab 18 Feb 2012 - 23:47

Ab origine :

La l. 65/85 (“legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”) prevede, com’è noto, che l’indennità di vigilanza spetti esclusivamente al personale formalmente inserito nell’area di vigilanza per l’esercizio delle funzioni (v. artt. 5 e 10) di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza espletate dal personale addetto al servizio di polizia municipale, al quale il Prefetto abbia attribuito la qualità di “agente di pubblica sicurezza”, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti;
b) in particolare, il successivo art. 34, 1° co. lett. a) D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali”, ha stabilito un’indennità annua lorda di L. 1.080.000 per dodici mesi, in favore del personale dell’area di vigilanza svolgente le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della L. 65/86; nonché un’indennità annua lorda di L. 480.000 per dodici mesi, spettante al restante personale dell’area di vigilanza cui non fosse demandato l’esercizio delle menzionate funzioni.

Risulta evidente che la norma richiamata, come correttamente rilevato anche dalla stessa giurisprudenza di merito (ex multis e di recente v. T.A.R. Lazio n. 6450/2004), distingue nell’ambito dei dipendenti addetti all’area di vigilanza tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 ed il restante personale che tali funzioni non espleta, di tal che, in base a tale differenziazione, stabilisce l’importo annuo dell’indennità da corrispondere a secondo dei casi;
c) vero è che la lett. a) dell’art. 34 D.P.R. cit. non può oggi essere richiamata visto che l’art. 47 C.C.N.L. al co. 1 lett. v) - in attuazione dell’art. 72 co. 1 D.Lgs 29/93- prevede espressamente la sua inapplicabilità, ma è altrettanto vero che quella ripartizione in ordine alla spettanza dell’indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall’art. 37 C.C.N.L. 1995 che alla lett. b) riconosceva l’indennità non solo al “personale dell’area di vigilanza….in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 L. 65/86”, ma anche “al restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge”;
d) anche i successivi contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-2005) hanno mantenuto sostanzialmente (v. art. 16) la distinzione tra personale (in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all’art. 5 L. 65/86 e quello che, pur appartenendo all’area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza.
Le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell’indennità spettante;

CCNL del 22.1.2004
Art.16
Indennità del personale dell’area di vigilanza
1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del
6.7.1995 per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.
5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è
rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003.
2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del
6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di
cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per
12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Re: L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  Ares79 Dom 19 Feb 2012 - 2:38

quindi ricapitoliamo ...
1) L'indennità di vigilanza spetta in misura intera sempre e comunque, a prescindere dal monte ore prestato;
2) L'indennità è quantificata nella misura di Euro 1.110,84 annui lordi (€ 92,57 al mese) per chi ha il decreto prefettizio e di Euro € 780,30 annui lordi (€ 62,52 al mese) per chi non lo ha.
3) L'indennità di vigilanza è corrisposta a partire dal mese successivo a quello in cui il prefetto emana il decreto e non da quando il sindaco ne abbia fatto richiesta.

giusto? Smile

p.s. anche se mi sembra una ingiustizia giacchè l'Agente di P.L. senza il decreto prefettizio effettua già 2 dei 3 compiti che prevede l'articolo 5 della L. 65/86 ... ma va bene lo stesso ^_^.

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Riassumo

Messaggio  Paolo Gros Dom 19 Feb 2012 - 23:34

per punti
1) ok
2) la vigilanza quantificata nella misura di Euro 1.110,84 annui lordi spetta dalla data del decreto del prefetto
3)la vigilanza di Euro € 780,30 annui lordi spetta dalla data di assunzione in tale qualifica.

PS: i requisiti debbono essere soddisfatti in toto e nal caso macherebbero i compiri di ps esercitabili solo ex post decreto di riconoscimento di tale qualifica.
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Giurisprudenza....

Messaggio  Bauscia Demilan Mar 28 Feb 2012 - 15:05

Esiste a tal proposito qualche riferimento giurisprudenziale, sentenze del TAR, Corte dei Conti, etc..per avallare il tutto? Il mio comune fa orecchi da mercante ed interpreta da far suo le norme continuando a retribuire i vigili part time dividendo l'indennità in base alla prestazione lavorativa. Oppure l'unica soluzione, considerando i tentativi a vuoto delle RSU, rimane il Giudice del Lavoro?
In tal caso come muoversi?

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Indennita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 28 Feb 2012 - 23:02

Nel caso occorre adire il Giudice del Lavoro e l'esito e' quasi certamente scontato a favore del dipendente.
Necessita ovviamente la tutela legale.
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Contraddizini ARAN

Messaggio  Bauscia Demilan Mer 29 Feb 2012 - 6:34

A tal proposito riporto due pareri contrastanti dell'ARAN nei quali prima si afferma il carattere di fissità di taluni istituti (quelli del famoso art. 37) salvo in un secondo parere ritrattare quanto detto:
1) PARERE DEL 07/02/2012
Ai fini della definizione del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la regola fondamentale in materia è quella del riproporzionamento dello stesso, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, sancita espressamente dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000.

Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett.b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004.

In proposito si può anche evidenziare che un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso.

In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.
2) PARERE DEL 06/06/2011
Il CCNL del 6.7.1995, all'art. 21, comma 7, lett. e), ha previsto che per i primi nove mesi di assenza per malattia il dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, comunque denominate. E' noto che, con l'entrata in vigore della legge n.335/1995 tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono divenuti pensionabili.
La portata della clausola contrattuale va dunque letta in una nuova chiave.

Pertanto, le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrano essere solo quelle che non hanno carattere di fissità e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione e alla presenza in servizio (ad es. per lavoro straordinario; turnazioni; produttività collettiva ed individuale, etc.).

E' indubbio, invece, che le indennità in questione abbiano il richiesto carattere di fissità (essendo stabilite in un valore annuale pagate per 12 mensilità).

A tal fine, richiamiamo l'attenzione sulla circostanza che espressamente l'art. 49 del CCNL del 14.09.2000 include tali voci retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 22/1/2004, a decorrere dall’1/1/2003, per il personale dell’area di vigilanza è stata incrementata:

l’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6/7/1995, di € 25 lordi mensili per 12 mensilità (pari a € 1.110,84 annui lordi);
l’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b) secondo periodo del CCNL del 6/7/1995, di € 25 lordi mensili per 12 mensilità (pari a € 780,30 annui lordi).




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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Re: L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  pisa64 Lun 26 Mar 2012 - 2:30

Ecco la spiegazione che mi è stata fornita in merito al fatto che anche nel nostro comune l'indennità di vigilanza viene pagata in proporzione rispetto alle ore lavorate in part-time.

Qualcuno sa dirmi se il loro ragionamento è corretto oppure vi è qualche "anomalia"?


OGGETTO: Indennità di vigilanza




Buongiorno Sig. XXXX,



con la presente desidero dare seguito alla sua richiesta del 07 marzo 2012, cercando di rispondere in modo chiaro ed esaustivo ad ogni sua osservazione.



L’indennità di vigilanza viene corrisposta al personale dell’area di vigilanza sulla base dell’art. 37, comma 1 lett. b) del Ccnl 06.07.1995, come integrato dall’art. 16 del Ccnl 2002/2005, ancorché sia stata prevista, inizialmente, dalla Legge 65 del 07/03/1986.

Il processo di privatizzazione del diritto del lavoro pubblico ha, infatti, riformato il sistema delle fonti che regolano la disciplina del pubblico impiego e ha definitivamente attribuito al contratto collettivo nazionale il compito di disciplinare i più importanti istituti della materia.

Ragione per cui, come disposto dall’art. 2 comma 3 del D.Lgs. n.165 del 30/03//2001, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retribuitivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

L’indennità in oggetto viene corrisposta in quanto prevista dal contratto collettivo nazionale e non in forza della legge 65/86.



Il contratto collettivo nazionale del 14/09/2000 disciplina, all’art. 6, comma 9, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, disponendo che è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche , ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria.

Per competenze fisse e periodiche si intendono tutte le voci di retribuzione, compreso il trattamento accessorio, nel quale rientra l’indennità di vigilanza.

I due commi successivi prevedono espressamente le uniche possibilità di mantenimento della retribuzione per intero, non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario:

comma 10 - trattasi principalmente di trattamenti accessori, per intenderci quote di produttività, legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, espressamente previsti e disciplinati dal contratto integrativo aziendale. Non rientra in questo ambito l’ indennità di vigilanza, che come sappiamo è disciplinata dal contratto nazionale e non è oggetto di contrattazione di secondo livello;

comma 11 – Assegni di sostegno al nucleo familiare.

Mancando un esplicito riferimento all’indennità in questione, essa deve intendersi ricompresa fra le competenze fisse e periodiche enunciate nel comma 9.



In caso di retribuzione ridotta, anche l’indennità di vigilanza è riproporzionata alla percentuale di retribuzione, ad esempio nel caso della malattia con retribuzione al 90% e al 50% e del congedo per maternità al 30%.



L’indennità di vigilanza viene decurtata anche in caso di malattia, per i primi dieci giorni, ai sensi del “Decreto Brunetta”.

L’art.71 comma 1 del D.L. n. 112 del 2008, infatti, prevede che nei primi dieci giorni di assenza per malattia sia corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con propria circolare n. 7 del 17/07/2008 affronta le disposizioni contenute nel Decreto Legge e fornisce chiarimenti in ordine al trattamento economico fondamentale, facendovi rientrare le seguenti voci retributive:



- stipendio tabellare

- tredicesima mensilità

- progressione economica

- retribuzione individuale di anzianità

- assegno ad personam (es.: assegno riconosciuto al personale al quale, per effetto della progressione economica verticale, viene riconosciuto uno stipendio inferiore alla posizione economica di partenza; assegno concesso ai dipendenti provenienti da altri comparti per mobilità, al fine di parificare il trattamento economico, assegno attribuito ai dipendenti della posizione di ingresso B3 e D3 quale differenza di indennità integrativa speciale, al momento del suo conglobamento nello stipendio base);



che peraltro corrispondono a quanto stabilito dall’art. 28 del Ccnl del personale non dirigente del 06/07/1995 e al parere Aran n. 795-21C7.

Tutti gli altri elementi retributivi rientrano nella nozione di trattamento accessorio , all’interno della quale è possibile distinguere indennità ed emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (indennità di vigilanza, indennità degli educatori, indennità 3 e 4 qf, ecc) ed elementi che non posseggono tali caratteri (indennità di tempo potenziato, di responsabilità, di rischio, di reperibilità, ecc), ma tutti sono oggetto di decurtazione in caso di assenza per malattia, per i primi dieci giorni.



Al contrario, per i periodi di malattia superiori a 15 giorni e comunque rientranti nei primi nove mesi di assenza per i quali è prevista dall’art. 21 comma 7, lett. e) del Ccnl del 06/07/1995 l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, al dipendente compete, invece, fra le altre, anche l’indennità di vigilanza per il suo carattere di fissità e continuità.

In questo caso le voci di salario accessorio che non devono essere corrisposte sono quelle che non hanno carattere di fissità e che per loro natura sono legate all’effettiva presenza in servizio (es. reperibilità, indennità di turno, ore straordinarie).



L’indennità di vigilanza non concorre alla determinazione della tariffa oraria della prestazione straordinaria. Il lavoro straordinario è disciplinato dall’art. 38 del Ccnl 14/09/2000 e in particolare il comma 2 stabilisce che la sua misura oraria è calcolata maggiorando la base oraria di lavoro ordinario calcolata con riferimento alla nozione di “retribuzione base mensile” secondo l’art. 10, comma 2, lett. b) del Ccnl del 09/05/2006, nella quale non rientra l’indennità di vigilanza, incrementata del rateo di tredicesima mensilità.



Per ultimo, è vero che l’art. 37, comma 1 lett. b) del Ccnl 06.07.1995, come integrato dall’art. 16 del Ccnl 2002/2005, prevede sia l’importo annuo lordo che mensile, da corrispondere per 12 mensilità, dell’indennità di vigilanza, ma l’aggettivo annuale non sottintende che non possa essere ragguagliata all’orario di lavoro o al periodo di servizio. Se così fosse, anche la voce “Stipendio tabellare”, per la quale in ogni contratto viene riportato sia il suo valore annuale che il suo incremento mensile, non dovrebbe essere riproporzionata in caso di prestazione lavorativa a part-time.



Come può osservare, nell’applicazione dei diversi istituti contrattuali che coinvolgano o meno l’indennità di vigilanza, facciamo esclusivamente riferimento a quanto stabilito dalla disposizioni contrattuali, che costituiscono la fonte primaria nella disciplina del pubblico impiego, o da eventuali specifici indirizzi della funzione pubblica. I pareri dell’Aran, come lei giustamente rilevava, assumono unicamente valore di orientamento e non hanno in alcun modo carattere vincolante (come peraltro anche il Forum Professionale per Responsabili dei Servizi Finanziari Tributi degli Enti Locali), ma costituiscono comunque un importante strumento di confronto, di analisi e di approfondimento per gli addetti ai lavori.



Nella speranza di aver soddisfatto la sua richiesta, colgo l’occasione per porgerle i miei migliori saluti.


pisa64

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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Vigilanza

Messaggio  Paolo Gros Lun 26 Mar 2012 - 2:36

Nell'assoluto rispetto delle opinioni di ciascuno ritengo che tale opinione sia tale e nulla piu' ( come peraltro a contrario :assumono unicamente valore di orientamento e non hanno in alcun modo carattere vincolante (come peraltro anche il Forum Professionale per Responsabili dei Servizi Finanziari Tributi degli Enti Locali)


Rimango convinto che non trovano assolutamente una giustificazione i comportamenti coi quali la P.A., arbitrariamente o "legibus soluti", comprime il diritto dei contrattisti al riconoscimento economico sia della pubblica funzione, che della qualità, pur in concomitanza delle condizioni di legge, assoggettando entrambe al proporzionamento o al frazionamento

Dipende da ciascuno ovvero come ciascuno voglia tutelare quanto a torto od a ragione ritenga applicabile al proprio contratto di lavoro.
Se poi l'istante si ritiene soddisfatto il problema e' senza dubbio risolto.
Paolo Gros
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L'indennita' di vigilanza in caso di p/time Empty Re: L'indennita' di vigilanza in caso di p/time

Messaggio  pisa64 Lun 26 Mar 2012 - 5:05

Ho sempre pensato che, in democrazia, vi sia uno strumento ben preciso per dirimere certe questioni. Se io pongo un problema al mio datore di lavoro ritenendo di aver subito un torto e lo stesso mi risponde che invece la legge è cosi e basta, allora se non sono convinto delle giustificazioni addotte mi rivolgerò ad un giudice terzo(in questo caso quello del lavoro)che deciderà nel merito della questione.

Ritengo che questa sia la strada da percorrere in quanto sono "sinceramente" convinto che tale indennità sia specificatamente riconosciuta per le funzioni svolte e non per il tempo per il quale le svolgiamo.

Sarebbe interessante se qualcuno sapesse di sentenze in tal senso(anche relativamente a indennità similiari) oppure se è un argomento ancora tutto da esplorare.

pisa64

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