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Paolo Gros
PAOLO1971
6 partecipanti
ASSUNZIONI - TURN OVER - AMMISSIBILITA' UTILIZZO ANNI PREGRESSI
Da orientamenti delle sezioni Puglia e Veneto (in opposizione alla sezione Corte conti Toscana) mi risulta che la quota di turn over non utilizzata nel corso di un anno, può essere posticipata all'anno successivo, potenziando così le facoltà di reclutamento di detto anno.
Premesso quindi che la possibilità finanziaria "non sfruttata" in assunzioni in un determinato anno, può transitare agli anni successivi, gradirei sapere da quando può attuarsi questo meccanismo;
In particolare: se nel 2010 è cessato personale per € 100.000 ed io nel 2011 ho assunto € 15.000 anziché 2.0000, posso riportare i 5.000 alle possibilità assunzionali del 2011 e cosi via.....o questo meccanismo posso iniziare a farlo dai cessati 2011 (quindi sulle facoltà assunzionali 2012).
SECONDA DOMANDA. La legge sulla semplificazione fiscale (L. 44/12 di conversione del D.L: 16/12) ha innalzato il turn over dal 20 al 40%. Visto che le quote di turn over non utilizzate possono "transitare" di anno in anno, è di fondamentale importanza sapere se il 40% si applica retroattivamente o solo nel rapporto ani 2012- 2013, 14.
Premesso quindi che la possibilità finanziaria "non sfruttata" in assunzioni in un determinato anno, può transitare agli anni successivi, gradirei sapere da quando può attuarsi questo meccanismo;
In particolare: se nel 2010 è cessato personale per € 100.000 ed io nel 2011 ho assunto € 15.000 anziché 2.0000, posso riportare i 5.000 alle possibilità assunzionali del 2011 e cosi via.....o questo meccanismo posso iniziare a farlo dai cessati 2011 (quindi sulle facoltà assunzionali 2012).
SECONDA DOMANDA. La legge sulla semplificazione fiscale (L. 44/12 di conversione del D.L: 16/12) ha innalzato il turn over dal 20 al 40%. Visto che le quote di turn over non utilizzate possono "transitare" di anno in anno, è di fondamentale importanza sapere se il 40% si applica retroattivamente o solo nel rapporto ani 2012- 2013, 14.
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: ASSUNZIONI - TURN OVER - AMMISSIBILITA' UTILIZZO ANNI PREGRESSI
PAOLO1971 ha scritto:Da orientamenti delle sezioni Puglia e Veneto (in opposizione alla sezione Corte conti Toscana) mi risulta che la quota di turn over non utilizzata nel corso di un anno, può essere posticipata all'anno successivo, potenziando così le facoltà di reclutamento di detto anno.
Premesso quindi che la possibilità finanziaria "non sfruttata" in assunzioni in un determinato anno, può transitare agli anni successivi, gradirei sapere da quando può attuarsi questo meccanismo;
In particolare: se nel 2010 è cessato personale per € 100.000 ed io nel 2011 ho assunto € 15.000 anziché 2.0000, posso riportare i 5.000 alle possibilità assunzionali del 2011 e cosi via.....o questo meccanismo posso iniziare a farlo dai cessati 2011 (quindi sulle facoltà assunzionali 2012).
SECONDA DOMANDA. La legge sulla semplificazione fiscale (L. 44/12 di conversione del D.L: 16/12) ha innalzato il turn over dal 20 al 40%. Visto che le quote di turn over non utilizzate possono "transitare" di anno in anno, è di fondamentale importanza sapere se il 40% si applica retroattivamente o solo nel rapporto ani 2012- 2013, 14.
DL n° 78/2010 - art.9 - comma 11
Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente
riferite a ciascun anno,siano inferiori all'unità,le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi,fino al raggoingimento dell'unità .
Luca Boldrini- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 17.07.13
Re: ASSUNZIONI - TURN OVER - AMMISSIBILITA' UTILIZZO ANNI PREGRESSI
La norma del comma 11 presa a sé sembra rivolta a tutti gli enti, in verità deve essere coordinata con le disposizioni dei commi da 8 a 10.
In ogni caso il recupero dei resti è ormai ritenuto pacifico, visto che a parte la Toscana le altre pronunce sono di segno positivo..
Molto meno pacifico il fatto che si possa applicare il 40% anche alle cessazioni del 2010.
Parte della dottrina ritiene che le cessazioni 2010 abbiano generato una capacità assunzionale (al 20%) per il 2011.
Se quella capacità non è stata utilizzata si trasporta all'anno successivo ma non si può ricalcolarla al 40%.
In pratica:
Cessazioni 2010 = capacità assunzionale 20%
Cessazioni 2011 e successivi = capacità assunzionale 40%
In ogni caso il recupero dei resti è ormai ritenuto pacifico, visto che a parte la Toscana le altre pronunce sono di segno positivo..
Molto meno pacifico il fatto che si possa applicare il 40% anche alle cessazioni del 2010.
Parte della dottrina ritiene che le cessazioni 2010 abbiano generato una capacità assunzionale (al 20%) per il 2011.
Se quella capacità non è stata utilizzata si trasporta all'anno successivo ma non si può ricalcolarla al 40%.
In pratica:
Cessazioni 2010 = capacità assunzionale 20%
Cessazioni 2011 e successivi = capacità assunzionale 40%
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: ASSUNZIONI - TURN OVER - AMMISSIBILITA' UTILIZZO ANNI PREGRESSI
kkk1972 ha scritto:In ogni caso il recupero dei resti è ormai ritenuto pacifico, visto che a parte la Toscana le altre pronunce sono di segno positivo..
Molto meno pacifico il fatto che si possa applicare il 40% anche alle cessazioni del 2010.
Parte della dottrina ritiene che le cessazioni 2010 abbiano generato una capacità assunzionale (al 20%) per il 2011.
Se quella capacità non è stata utilizzata si trasporta all'anno successivo ma non si può ricalcolarla al 40%.
In pratica:
Cessazioni 2010 = capacità assunzionale 20%
Cessazioni 2011 e successivi = capacità assunzionale 40%
Un Comune soggetto al patto che ha avuto cessazioni soltanto nel 2010: nel 2013 può assumere al 20% o al 40% della spesa del 2010? Io direi al 40%.. perché l'innalzamento della quota del turnover è avvenuta modificando direttamente l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008.
Voi cosa ne pensate?
berlusca- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.09.12
Re: ASSUNZIONI - TURN OVER - AMMISSIBILITA' UTILIZZO ANNI PREGRESSI
Per il calcolo mi baso sul costo annuo tenuto conto di oneri diretti, riflessi ed irap dello stipendio base o anche di rischio, produttività, ecc.?
Andrea- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 18.08.10
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