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TERRENO AGRICOLO IN AFFITTO

2 partecipanti

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TERRENO AGRICOLO IN AFFITTO Empty TERRENO AGRICOLO IN AFFITTO

Messaggio  claudiagg74 Gio 12 Dic 2013 - 7:49

il proprietrio non coltivatore che affitta un terreno agricolo ad un coltivatore deve pagare l'imu secondo voi?
secondo me si perche l'esenzione fa riferimento al possesso e alla conduzione pero colleghi non condividono questa mia tesi

claudiagg74

Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 26.11.12

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TERRENO AGRICOLO IN AFFITTO Empty Re: TERRENO AGRICOLO IN AFFITTO

Messaggio  Lucio Guerra Gio 12 Dic 2013 - 9:26

ritengo necessario possesso e conduzione

DECRETO‐LEGGE n. 133 del 30 novembre 2013
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (13G00177) (GU n. 281 del 30‐11‐2013)

TERRENI (agricoli ed incolti)

SINTESI

1) Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)

2) Per COLTIVATORI diretti :

a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA

3) Per NON coltivatori diretti :

a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota 7,6
c) Terreni Agricoli : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA

DETTAGLIO

Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)

- Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la prima rata per :

comma 5, art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110

- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i terreni agricoli, sia se posseduti e condotti dai coltivatori diretti che non coltivatori
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)

- Con il dl 133 è stata abolita la seconda rata per :

d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- Pertanto la seconda rata viene abolita per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (il nonché quelli non coltivati, nel caso, si ritiene sia riferito ai terreni in set-aside)
- Non godono dell’abolizione i terreni “incolti” (no set aside)
- L’agevolazione per la seconda rata non si applica per i terreni agricoli che sono posseduti da soggetti non coltivatori

- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :
Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

FABBRICATI RURALI

SINTESI

1 ) Comuni Montani ISTAT FABBRICATI RURALI STRUMENTALI SEMPRE ESENTI

2) Fabbricati rurali STRUMENTALI (compreso agriturismo)

- 1^ e 2^ rata ABOLITA
- mini-imu NON DOVUTA in quanto soggetti aliquota di base 2 per mille che i comuni non posono aumentare (possono solo diminuire fino all’1 per mille)

3) Fabbricati rurali ABITATIVI (non strumentali)

- 1^ e 2^ rata ABOLITA
- DOVUTA la rata “suppletiva” mini-imu del 40% entro il 16.01.2014 qualora aliquota abitazione principale superione al 4 per mille)

DETTAGLIO

Con il dl 54 /2013 e 102/2013 è stata sospesa poi abolita la 1^ rata per :

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

‐ comma 4, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ‐ Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

‐ comma 8, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ‐ L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3‐bis, del decreto‐legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3‐bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- Pertanto la prima rata viene abolita per tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all’esercizio dell’attività agricola

Con il dl 133/2013 è stata abolita la seconda rata per :

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto‐legge n. 201
del 2011.

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.)

- Pertanto la seconda rata viene abolita per tutti i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola come sopra riportati, compresi gli agriturismi

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

- Pertanto l’agevolazione, nella seconda rata, non si applica per i fabbricati rurali non strumentali all’esercizio dell’attività agricola – quindi le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, (2^ rata abolita)

Pertanto

1 ) Comuni Montani ISTAT FABBRICATI RURALI STRUMENTALI SEMPRE ESENTI

2) PRIMA RATA

a) Fabbricati strumentali : 1^ rata ABOLITA
b) Fabbricati rurali (abitativi) : 1^ rata ABOLITA

3) SECONDA RATA

a) Fabbricati strumentali : 2^ rata ABOLITA
b) Fabbricati rurali (abitativi) : 2^ rata DOVUTA MA ABOLITA COME ABITAZIONE PRINCIPALE (rientra quindi come abitazione principale con 2^ rata abolita ma sarà dovuta la rata “suppletiva” mini-imu del 40% entro il 16.01.2014 qualora aliquota abitazione principale superione al 4 per mille)

4) RATA SUPPLETIVA “MINI IMU” 16.01.2014

- Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria :

Fermo restando dovrebbe significare che “comunque” deve essere versato il 40% della differenza tra aliquota di base e aliquota comunale (qualora superiore ovviamente), per ciascuna tipologia di immobili, e quindi compresi i terreni agricoli, siano essi di coltivatori o non coltivatori

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
a) Fabbricati rurali strumentali : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 (mini-imu) non NON DOVUTA in quanto soggetti aliquota di base 2 per mille che i comuni non posono aumentare (possono solo diminuire fino all’1 per mille)

b) Fabbricati rurali (abitativi – non strumentali) : rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 (mini-imu) rientra quindi come abitazione principale con 2^ rata abolita ma sarà DOVUTA la rata “suppletiva” mini-imu del 40% entro il 16.01.2014 qualora aliquota abitazione principale superione al 4 per mille)
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