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http://www.irpef.info/Esenzione prima casa in comodato d'uso a parenti di primo grado
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Esenzione prima casa in comodato d'uso a parenti di primo grado
La variazione al regolamento IMU che prevede l'esenzione in oggetto sarà approvata dal CC nei prossimi giorni , dopo il termine previsto del 9 dicembre.
Considerato che il termine per il pagamento era il 16 dicembre, i contribuenti che hanno già provveduto possono chiedere il rimborso? e qualora fosse legittimo richiederlo, in che misura va corrisposto? Per l'intero importo pagato applicando l'aliquota sugli altri immobili (7,6 per mille) oppure limitatamente a quanto determinato applicando l'aliquota sulla prima casa?
Grazie.
Considerato che il termine per il pagamento era il 16 dicembre, i contribuenti che hanno già provveduto possono chiedere il rimborso? e qualora fosse legittimo richiederlo, in che misura va corrisposto? Per l'intero importo pagato applicando l'aliquota sugli altri immobili (7,6 per mille) oppure limitatamente a quanto determinato applicando l'aliquota sulla prima casa?
Grazie.
Gian Tributi- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 17.12.13
re
regolamento IMU che prevede l'esenzione in oggetto sarà approvata dal CC nei prossimi giorni
non vale neppure per il 2014 in cui l'imu e' riassorbita quale componente in IUC .
E' fuori termine e non applicabile
non vale neppure per il 2014 in cui l'imu e' riassorbita quale componente in IUC .
E' fuori termine e non applicabile
Comodato non applicabile nel 2014
Mi confermate che nel 2014 non sarà possibile esentare dal pagamento IMU le abitazioni zone concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado.
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: Esenzione prima casa in comodato d'uso a parenti di primo grado
è possibile con assimilazione da regolamento
il comma 707 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, apporta delle modificazioni sostanziali al comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011
- stabilisce delle esclusione ex lege per :
L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziea proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relativepertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
e delle esclusioni per eventuale assimilazione regolamentare :
In particolare i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
per le novità 2014 in sintesi
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=994
il comma 707 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, apporta delle modificazioni sostanziali al comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011
- stabilisce delle esclusione ex lege per :
L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziea proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relativepertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
e delle esclusioni per eventuale assimilazione regolamentare :
In particolare i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
per le novità 2014 in sintesi
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=994
Requisiti assimilazione
Pertanto risulta possibile, ma é necessario obbligatoriamente inserire il limite dei 500,00€ oltre al limite Isee del comodatario a 15,000€
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: Esenzione prima casa in comodato d'uso a parenti di primo grado
l’agevolazione operi
o
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500
oppure
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
resta inoltre da chiarire se riferita al comodatario (come riporta la legge) o comodante (che sarebbe + logico e riportato anche nei documento di discussione parlamentare come chiarimento da dare)
o
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500
oppure
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
resta inoltre da chiarire se riferita al comodatario (come riporta la legge) o comodante (che sarebbe + logico e riportato anche nei documento di discussione parlamentare come chiarimento da dare)
Re: Esenzione prima casa in comodato d'uso a parenti di primo grado
Nel caso di unità immobiliare di proprietà del figlio, che è residente in un altro paese, data in comodato gratuito d'uso ai genitori si può applicare l'esenzione?
Il contratto di comodato per avere effetto deve essere registrato?
Il contratto di comodato per avere effetto deve essere registrato?
rag001- Messaggi : 328
Data d'iscrizione : 15.12.10
Età : 59
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