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procedimento disciplinare
Un procedimento disciplinare in cui il dipendente non si puo presentare all'audizione in sua difesa per malattia, si estingue ugualmente nel termine perentorio di 60 giorni senza bisogno di comunicare al dipendente la chiusura ?
Successivamente è legittimo aprine uno nuovo contestando gli stessi addebiti?
Successivamente è legittimo aprine uno nuovo contestando gli stessi addebiti?
albanuova- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 01.04.13
Re: procedimento disciplinare
Se si superano i termini massimi fissati dalla legge l'azione si estingue per sempre.
Detto questo, non sta scritto da nessuna parte che se il dipendente è in malattia il procedimento non si può concludere.
Detto questo, non sta scritto da nessuna parte che se il dipendente è in malattia il procedimento non si può concludere.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
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