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Decadenza e prescrizione tarsu

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Decadenza e prescrizione tarsu Empty Decadenza e prescrizione tarsu

Messaggio  Giovanni5272 Mer 23 Lug 2014 - 3:39

Premetto che sono un comune cittadino in cerca di chiarimenti sulla riscossione del tributo Tarsu 2008 e 2009. L’episodio è il seguente: a Maggio 2014 il comune ha fatto pervenire ai contribuenti l’avviso "bonario" di pagamento n....... (targato equitalia e oltretutto senza timbro postale per evidenziare la data del ricevimento) del tributo tarsu 2008 e, quasi un mese dopo, anche l’avviso bonario di pagamento ( sempre targato equitalia) del tributo tarsu 2009. Ora ( premesso che in caso di mancato pagamento dell' avviso "bonario" segue la cartella esattoriale), in base all’articolo 1 comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita il il seguente testo: Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; vorrei sapere se il comune è decaduto dalla possibilità di esigere i tributi 2008/2009 in quanto, la possibilità di riscossione della Tarsu 2008 (secondo il summenzionato art di legge), sarebbe dovuta decadere nel 2011 e, quella del 2009 nel 2012, poiché in mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato (accertamento definitivo) coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui "il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo").Dal tutto, si deduce, sempre se non erro che, il conteggio dei tre anni dovrebbe iniziare dall’anno 2008 per il tributo 2008 e, dall’anno 2009 per il tributo 2009, quindi, dall’accertamento definitivo che si forma nell’anno della prima dichiarazione e la sua validità si ripete ogni anno (essendo una denuncia ultra attiva e valida per gli anni successivi) non essendoci atti di accertamento o, dall’anno in cui il tributo è dovuto. Oppure, si dovrebbe iniziare a conteggiare il terzo anno dall’anno 2009 per il 2008 (poiché la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio occupazione) e dal 2010 per il 2009 ??? Ma se anche il conteggio iniziasse dall'anno successivo, i termini per la riscossione sarebbero scaduti comunque. Qualcuno parla anche di prescrizione di 5 anni in base al comma 161 della medesima legge, anche in quel caso emerge il forte dubbio sull’inizio del conteggio dei 5 anni, la materia è abbastanza ingarbugliata … Secondoquesti dati, in base al comma 161-163 dell’articolo 1, ci sarebbero i presupposti per ricorrere in commissione tributaria?

Giovanni5272

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Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Lug 2014 - 3:42

http://blog.soldionline.it/fiscotributi/termine-di-prescrizione-e-decadenza-tributi-locali.html
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Messaggio  Giovanni5272 Mer 23 Lug 2014 - 4:16

Secondo quello che c'è scritto, il comune sarebbe già fuori nei termini? L'invio del ruolo ad Equitalia quanto può influire nel conteggio della decadenza o prescrizione?

Giovanni5272

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Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Lug 2014 - 4:51

ho citato la norma come ben espressa nel link e lascio al contribuente ogni interpretazione trattandosi di forum per gli enti locali
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 23 Lug 2014 - 6:51

http://www.overlex.com/stampa.asp?id=1342&txttabella=sentenze

TERMINI DI PRESCRIZIONE

esempio : TARSU ANNUALITA’ 2008

- RUOLO ORDINARIO ENTRO 2009
- AVVISI DI PAGAMENTO CON SCADENZE ENTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA ENTRO 2009
- PRESCRISIONE ENTRO 31.12.2014

La prescrizione si applica, nel caso, qualora entro il 31.12.2014, non sia :

- Notificata ulteriore cartella di pagamento
- Notificata ingiunzione fiscale
- Iniziate le procedure esecutive
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Messaggio  Giovanni5272 Mer 23 Lug 2014 - 9:30

Nel nostro caso, il ruolo ordinario (approvazione minuta del ruolo) è stato approvato nel 2011, l'avviso di pagamento (bonario) è arrivato a maggio 2014 con scadenza novembre 2014 e la cartella dovrebbe arrivare presumibilmente nel 2015. Entro il 31/12/2014 non verrà notificata nessuna cartella ulteriore di pagamento. In base a questo il tributo può essere prescritto??? Ossia, il comune può essere decaduto nel riscuotere il tributo ai sensi dell'art 1 comma 163 della legge 296/2006?

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 23 Lug 2014 - 11:37

il comune è pienamente nei termini per le annualità indicate
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Messaggio  Giovanni5272 Mer 23 Lug 2014 - 12:04

Sì, ma secondo l'art. 1 comma 163 della legge 296/2006, è decaduto o no? In questo caso potrebbe ricadere nella decadenza? Si parla di riscossione coattiva (cartella esattoriale) notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Esiste una sentenza che afferma chiaramente che l'accertamento definitivo è tale, dall'anno della denuncia o dall'anno in cui il tributo è dovuto, in mancanza di un atto di accertamento come l'omesso pagamento della tarsu. Da ciò si deduce che, la cartella doveva essere notificata nel 2012. Se ci fosse stato un atto di accertamento durante questi anni, allora, il conteggio dei tre anni sarebbe dovuto partire dalla notifica di tale atto, ma così non è, quindi, la decadenza avrebbe un senso.

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 23 Lug 2014 - 12:22

la fase da lei indicata è ancora in riscossione ordinaria e pertanto il termine di prescrizione è di 5 anni

con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi (fra i quali la Tarsu), contributi (quelli consortili) e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).

qualora non sia versato il dovuto nei termini il comune potrà inviare avviso di accertamento con sanzioni e interessi con pagamento entro 60 gg e qualora anche questo non sia versato attivare le procedure di riscossione coattiva

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

se anche le procedure di riscossione coattiva non avranno esito si passerà alla fase esecutiva del fermo amministrativo, pignoramento ecc.

se non è ancora convinto le consiglio di rivolgersi ad un legale
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Messaggio  Giovanni5272 Mer 23 Lug 2014 - 14:27

La riscossione coattiva (cartella esattoriale) dovrebbe pervenire al contribuente nel 2015. L'avviso di pagamento bonario non è un atto interrutivo per la decadenza, di conseguenza sarebbe fuori termine.L'avviso di accertamento per mancato pagamento per la tarsu non è previsto, conferma? Se ci fosse, come lei afferma, allora sì, dopo i 60 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento, lo stesso diverrebbe definitivo. Da quel momento, dovrebbe iniziare il conteggio dei tre anni per la notifica del titolo esecutivo, in base all'art 1 comma 163 della legge 296/2006. In questo caso non vi è atto di accertamento ma un avviso bonario di pagamento (equitalia) senza data di notifica, che non è un avviso di accertamento, e fa parte della riscossione ordinaria se ho capito bene. Tale avviso è la prima richiesta in assoluto che il comune ha fatto dal 2008 per il tributo 2008, fino a maggio ai contribuenti non è pervenuto nessun atto e nessun avviso di pagamento. Sono ignorante nella materia e le interpretazioni sono varie, cercavo di capirci qualcosa. L'avvocato sarà il prossimo passo, per ora cerco di acquisire pareri.

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Messaggio  Giovanni5272 Gio 24 Lug 2014 - 1:24

Per intenderci meglio: avviso bonario di pagamento senza data di notifica e senza obbligazione dei 60 giorni per il pagamento.Se il contribuente non paga, dopo arriva la cartella esattoriale con 5 euro di notifica, non l'avviso di accertamento da pagare entro i 60 giorni. La cartella, ribadisco,arriverà nel 2015. L'accertamento in questo caso diventa definitivo al momento della denuncia o da quando il tributo è dovuto, in mancanza di un atto. L'avviso di accertamento viene inviato per alcuni casi nella tarsu, uno dei quali è la omessa dichiarazione ecc. Ai sensi dell'art 1 comma 163 della legge 296/2006 in mancanza di un atto di accertamento, quale sarebbe secondo il suo parere la giusta interpretazione?

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 24 Lug 2014 - 2:12

è materia complessa e pertanto le consiglio di rivolgersi ad un legale

il forum ha fornito le indicazioni necessarie per un primo orientamento
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Messaggio  Giovanni5272 Gio 24 Lug 2014 - 13:28

Eh già, è veramente una materia complessa. Il dubbio perdura. Contatterò un legale per un parere. Ugualmente Grazie!

Giovanni5272

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