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5 partecipanti
PRESCRIZIONE TARSU 2007
Pongo una domanda forse stupida.
In materia di TARSU l'articolo 70 del d.lgs. 507/1993 recita che la denuncia di nuova iscrizione o variazione va presentata all'ufficio entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni che ne determinano la presentazione. Ora, ai fini dei termini prescrizionali e in relazione all'annualità 2007, la data utile per una eventuale notificazione per omessa o infedele denuncia è fissata al 31 dicembre del 2012 oppure, come ritengo, al 31 dicembre 2013 (articolo 1, comma 161, legge 296/2006 ... potere d'accertamento possibile fino «al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione fu omessa» (articolo 1, comma 161, legge 296/2006).
Grazie.
In materia di TARSU l'articolo 70 del d.lgs. 507/1993 recita che la denuncia di nuova iscrizione o variazione va presentata all'ufficio entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni che ne determinano la presentazione. Ora, ai fini dei termini prescrizionali e in relazione all'annualità 2007, la data utile per una eventuale notificazione per omessa o infedele denuncia è fissata al 31 dicembre del 2012 oppure, come ritengo, al 31 dicembre 2013 (articolo 1, comma 161, legge 296/2006 ... potere d'accertamento possibile fino «al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione fu omessa» (articolo 1, comma 161, legge 296/2006).
Grazie.
DOMENICO1956- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 15.01.13
Località : SAN PRISCO
2007
al 31 dicembre 2013 (articolo 1, comma 161, legge 296/2006 ... potere d'accertamento possibile fino «al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione fu omessa» (articolo 1, comma 161, legge 296/2006).
prescrizione tarsu
in risposta all'argomento presentato da Domenico entrambi avete dichiarato che la prescrizione è al 31/12/2013 ma effettuando il conteggio dei cinque anni la scadenza del 2007 risulta al 31/12/2012
ROSARIO ORLANDO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.01.13
Re: PRESCRIZIONE TARSU 2007
I termini partono dal 20.01, per cui 20.01.2008 - 31.12 del quinto anno successivo: 31.12.2013
Andrea- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 18.08.10
prescrizione tarsu
QUESTA DATA DEL 20/01 DA CUI INIZIA IL TERMINE DI PRESCRIZIONE NON L'HO TROVATO DA NESSUNA PARTE ANZI SE TI CONTROLLI L'ART. 20 DEL DLGS 472/97 DICE CHIARAMENTE CHE L'ATTO DI CONTESTAZIONE OVVERO L'ATTO DI IRROGAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO, PENA DECADENZA ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' AVVENUTA L'INFRAZIONE. QUINDI SE L'INFRAZIONE RIGUARDA LA TASSA DOVUTA PER UN PRECISO ANNO (2007) I TERMINI SCADONO IL 31/12/2012. ANCHE L'ART. 161 DELLA LEGGE 296/2006 CHE AVETE CITATO NON RECITA NESSUNA DATA DEL 20/01 MA CONFERMA QUELLO CHE HO SU SCRITTO.
Ultima modifica di ROSARIO ORLANDO il Gio 24 Gen 2013 - 8:40 - modificato 1 volta.
ROSARIO ORLANDO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.01.13
Re: PRESCRIZIONE TARSU 2007
Ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo istitutivo della TARSU, ovvero il n. 507 del 1993, il contribuente è tenuto - entro il 20 gennaio dell’anno successivo - a presentare la denuncia di variazione o l’inizio dell’occupazione.
La Legge finanziaria per l’anno 2007 (Legge n. 296/2006) all’articolo 1 comma 161 ha disciplinato la potestà per gli Enti Locali di rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali, nonché di procedere agli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Le variazioni 2007 dovevano essere dichiarate entro il 20 gennaio 2008 e quindi la prescrizione dell’anno 2007, come stabilito dalla vigente normativa tributaria, avviene il 31 dicembre 2013.
Art. 70. - D e n u n c e
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
La Legge finanziaria per l’anno 2007 (Legge n. 296/2006) all’articolo 1 comma 161 ha disciplinato la potestà per gli Enti Locali di rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali, nonché di procedere agli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Le variazioni 2007 dovevano essere dichiarate entro il 20 gennaio 2008 e quindi la prescrizione dell’anno 2007, come stabilito dalla vigente normativa tributaria, avviene il 31 dicembre 2013.
Art. 70. - D e n u n c e
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
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