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congedo per formazione art. 16 eell

4 partecipanti

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congedo per formazione art. 16 eell Empty congedo per formazione art. 16 eell

Messaggio  fedemode Mer 30 Nov 2011 - 3:36

Salve, avrei bisogno di un chiarimento: durante il congedo per la formazione ex art. 16 contratto eell, maturano i giorni di ferie? se non si maturano, come vanno decurtati ad ogni mese?
Mi sembra, inoltre, che l'anzianità di servizio non venga computata.

Altra cosa: in caso di presentazione di dimissioni con conservazione al posto di lavoro, è possibile convertire i giorni di congedo per formazione già autorizzati nelle ferie da fruire ( è stato richiesto di derogare al rispetto del periodo di prova, quindi le ferie possono essere fruite), che vanno smaltite essendo in prossimità dell'ultimo giorno di servizio? Se si ha l'ok del proprio responsabile, non è necessario procedere con annullamneto della determina che ha autorizzato il congedo, vero? grazie


fedemode

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Messaggio  Paolo Gros Mer 30 Nov 2011 - 3:47

Articolo 5 comma 3 della legge 53/2000

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi

Le ferie quindi non maturano evanno riproporzionate all'effettivo periodo lavorato.
...convertire i giorni di congedo per formazione già autorizzati nelle ferie da fruire ...tanto non mi pare possibile poiche' l'istituto feriale non e' compensabile con altro tipo di congedo
Paolo Gros
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congedo per formazione art. 16 eell Empty sempre su formazione

Messaggio  pennabic Gio 19 Gen 2012 - 4:59

sempre in tema di formazione
vorrei alcuni chiarimenti in merito al diritto allo studio, nello specifico alla frequentazione ad un dottorato di ricerca
Dall’esame della legge 13 agosto 1984, n. 476 si evince che:

1 - il diritto al collocamento in aspettativa per tutta la durata del dottorato non è più automatico ma sottoposto a valutazione dell’ente: (art. 2) "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione (aggiunto da L.240/2010) in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste."

Chiarimento: quali sono i criteri cui si deve attenere l'ente nella valutazione delle “esigenze dell’amministrazione”? l'attinenza o meno degli argomenti del dottorato con l'attività dell'ente ha importanza da questo punto di vista? o importano solo i motivi di servizio? e quali possono essere i motivi di servizio? (personale limitato e impossibilità di sostituire ecc)

2 – il diritto al trattamento economico (stipendio) è subordinato
a) alla partecipazione a dottorato di ricerca in cui non sia prevista borsa di studio; oppure
b) alla partecipazione a dottorato di ricerca in cui sia prevista la borsa di studio ma l’interessato vi abbia rinunciato
Infatti lo stesso articolo 2 prevede che la regola sia il collocamento in aspettativa senza assegni: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso” la norma prevede poi che “ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”. Per il pagamento dello stipendio subito dopo si prevede che questo sia collegato alla ammissione a dottorati senza borsa: “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.”
Chiarimento: in caso di partecipazione a dottorato di ricerca con borsa di studio e di non ottenimento della stessa (perché collocato nella graduatoria di merito in posizione non utile per l’ottenimento della borsa) il dipendente ha diritto comunque al trattamento economico da parte dell’ente?

pennabic

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congedo per formazione art. 16 eell Empty Borsa di studio

Messaggio  Paolo Gros Gio 19 Gen 2012 - 10:09

Nel caso coerentemente il dipendente non ha diritto al trattamento economico da parte dell’ente
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congedo per formazione art. 16 eell Empty ancora un chiarimento

Messaggio  aprile Mer 15 Feb 2012 - 5:31

il dipendente collocato, a richiesta, in congedo straordinario per dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 12 CCNL 14/9/2000 in combinato con la l. 476/1984 qualora non percepisca la borsa di studio " conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro"

Ho due quesiti:
- posto che l'impegno per frequentazione del dottorato non sarebbe a tempo pieno ma residuerebbero per il dipedente margini per rientrare in servizio, lo stesso ha richiesto di poter "rientrare" in servizio (magari precisando i giorni e gli orari). Secondo voi ciò è compatibile con lo status di dipendente in congedo? quali sono gli i riferimenti normativi o giurisprudenziali in proposito (per es: ho pensato alla questione dell'assicurazione rischio infortuni sul lavoro, che viene sospesa per il dipendente che non è in servizio...)

- inoltre: qual'è il trattamento economico da considerare?
ipotesi a) trattamento tabellare senza accessorio
ipotesi b) trattamento tabellare + accessorio parte fissa (indennità di comparto)
ipotesi c) (nel caso in cui la risposta al primo quesito fosse positiva) trattamento tabellare + accessorio parte fissa e parte variabile (ovvero comprensivo delle retribuzioni di risultato previste nel contratto decentrato per il periodo di congedo , con la precisazione che i relativi compensi saranno corrisposti a fronte di prestazioni effettive di lavoro, e a seguito di valutazione del dirigente)

grazie in anticipo

aprile

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Feb 2012 - 5:39

Quanto esprimi non mi pare compatibile con lo status di dipendente in congedo
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Messaggio  aprile Mer 15 Feb 2012 - 5:46

io sono perfettamente d'accordo con te, ma volevo appunto un tuo parere di conforto. e per quanto riguarda il trattamento economico? il dipendente in congedo deve essere considerato in fase di determinazione del fondo di incentivazione delle prestazioni (premi ecc) e il piano obiettivi deve prendere in considerazione la sua posizione per il periodo di congedo?

aprile

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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Feb 2012 - 6:05

Non deve essere considerato ai fini di tali istituti poiche' come detto conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
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