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conferimento di nuova p.o e blocco stipendiale sez lombardia

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Messaggio  francodan Gio 9 Feb 2012 - 1:00

Lombardia/28/2012/PAR





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giancarlo Astesgiano Consigliere
dott. Gianluca Braghò Primo Referendario
dott. Massimo Valero Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario (relatore)
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario


nella camera di consiglio del 26 gennaio 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la nota n.6732 pervenuta in data 16 gennaio 2012, con la quale il Comune di Persico Dosimo (CR) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;
Udito il relatore, dott. Francesco Sucameli.

OGGETTO DEL PARERE
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Persico Dosimo (CR) ha richiesto un parere inerente alla creazione di una posizione organizzativa (p.o.) a carattere direttivo e l’affidamento del correlativo incarico ad un soggetto privo del necessario status in base ai contratti collettivi nazionali, in quanto inquadrato in categoria C, mentre, secondo i richiamati contratti, tali p.o. sarebbero ricopribili esclusivamente da soggetti inquadrati in categoria D.
Sul punto, il comune riferisce che l’istituenda p.o. atterrebbe alla materia della “Vigilanza, Polizia locale, Commercio ed attività produttive”, posizione in relazione alla quale il soggetto inquadrato in categoria C, potenzialmente individuato per ricoprirla, sarebbe l’unico a disporre delle professionalità specifiche. Peraltro, osserva il comune, “non parrebbe opportuno assegnare ad altro dipendente l’incarico in discorso […] dovendo le scelte organizzative degli enti caratterizzate da imprescindibili principi di ponderatezza ed equilibrio, onde assicurare la corretta funzionalità di strutture ed il conseguente soddisfacimento delle competenze istituzionali”.
Tanto premesso, il comune articola la richiesta di parere, in sostanza, in due sub-quesiti: 1) se sia possibile istituire la p.o. ed affidare il correlativo incarico ad un soggetto inquadrato in categoria C, nonostante il combinato disposto degli artt. 8 e 11 del CCNL 31 marzo 1999 vieti di procedere all’affidamento a soggetti di categorie inferiori alla D, tranne che nel caso di assoluta mancanza di personale inquadrato in tale categoria; 2) se l’istituzione della posizione organizzativa e l’affidamento del relativo incarico siano compatibili con i limiti di finanza pubblica, rivenienti dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 (conv. dalla L. n. 122/2010), secondo cui, al netto delle interpolazioni, «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 […]». Ciò atteso che la stessa norma fa salve le variazioni «derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da […] conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno.».

PREMESSA
La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali  di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito  pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.
Poiché il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a rappresentante l’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., la richiesta di parere è proposta dall’organo legittimato a proporla ed è pertanto soggettivamente ammissibile.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in premessa occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010,n. 54).
Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronunzia, ed in particolare con riguardo al quesito sub 1), l’ente appare chiedere alla Sezione un parere che pregiudizialmente presuppone l’interpretazione di norme e un vaglio di legittimità collegato alla vigente disciplina contenuta in contratti collettivi.
Come ribadito anche recentemente dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011, “in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (…) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. Inoltre, “(…) in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis anche Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi”. In tal senso si è espressa anche questa Sezione, su caso analogo, con la delibera Lombardia/980/2010/PAR.
Con riguardo al quesito sub 2), invece, la Sezione rileva la diretta attinenza della questione posta con norme che presentano un diretto effetto su flussi finanziari, attivi e passivi, di pertinenza pubblicistica (norme limitative della spesa per il personale). Pertanto, limitatamente a tale secondo profilo, la presente richiesta di parere può essere esaminata nel merito.

MERITO
1. Occorre innanzitutto premettere che la Sezione può esprimersi in questa sede unicamente per delineare i principi giuridici che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, rimanendo nell’esclusiva responsabilità dell’Ente l’assunzione delle relative decisioni amministrative, nell’ambito della discrezionalità che pertiene ai propri organi.
In primo luogo, si deve rammentare che la scelta sull’organizzazione degli uffici e quindi sull’articolazione delle posizioni organizzative, sulla loro istituzione e sulla qualità delle funzioni conferite, rientrano nella discrezionalità dell’ente, fatti i salvi i limiti rivenienti dall’ordinamento (disciplina legislativa e contrattuale) ed in particolare i vincoli diretti o indiretti che rispetto a tale discrezionalità rivengono dalla disciplina finanziaria.
L’affidamento di una p.o., normalmente, comporta un perseguimento di “funzioni diverse”, conseguentemente alle quali si può registrare un aumento della retribuzione individuale del dipendente. Questo può creare una situazione in relazione alla quale il soggetto incaricato della p.o. si potrebbe trovare a percepire una retribuzione complessiva superiore a quella “ordinariamente spettante” nel 2010, ponendo il comune in condizione di violare il precetto vincolistico di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Peraltro, come correttamente ha ricordato l’ente, la disposizione richiamata non è assoluta, in quanto contempla essa stessa delle eccezioni, tassativamente previste. La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo ha affrontato, in alcuni pareri e sovente in via generale, la problematica interpretativa relativa alle esclusioni dal tetto del “trattamento economico ordinariamente spettante” nel 2010.
In particolare, «sono esclusi da tale limite (‘‘al netto”) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, «tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa […] Infatti, l’articolo nel prevedere il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, fa espressamente salvi gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da […] conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”.». (delibera SRC Toscana n. 205/PAR/2010, richiamata, in senso conforme, dalle già richiamate SS.RR. n. 56 del 2011; cfr. altresì, da ultimo, la delibera n. 670 del 2011 di questa Sezione).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, un simile incarico  verificata la compatibilità con la disciplina normativa nonché contrattuale e ferma restando l’esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente in materia di scelte organizzative  non contrasta col divieto posto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.

P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L’estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Sucameli) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
7 febbraio 2012
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
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Messaggio  Paolo Gros Gio 9 Feb 2012 - 1:11

Cio' che consola delle corti e' la solita frase : .... ferma restando l’esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente in materia di scelte organizzative

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