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Legge 214/2011 - Decreto Monti - Collocamento a riposo
Ai colleghi del forum sottopongo il seguente caso (possibilità di essere trattenuto in servizio fino a 70 anni)
Un dipendente di Ente Locale -nato il 05/10/1946- è stato assunto, a tempo indeterminato dal 01/01/2005: lo stesso, a settembre 2011, ha presentato domanda di ric. periodi ass. art. 2 legge 29/79.
L'interessato vanta anni 12 e mesi 6 da ricongiungere (di cui anni 09 e mesi 11 fino al 31/12/92 - anni 02, mesi 00 e giorni 00 (93-94) e mesi 07 relativi anno 1995.
Il periodo da ricongiungere (art. 2 legge 29/79 di anni 12, e mesi 06) ci è stato precisato dalla sede INPDAP territoriale che, a giorni, provvederà ad inoltrare all'interessato ed all'Ente di appartenenza, il relativo provvedimento, peraltro oneroso per il dipendente.
Premesso ciò, qualora il dipendente accetti i periodi ammessi a ricongiunzione (12 anni e mesi 6) al compimento del 66esimo anno d'età (ottobre 2012), vanta un'anzianità
contributiva di anni 20, mesi 01 e giorni 00.
Si segnala che lo stesso ha compiuto il 65esmo anno il 05/10/2011 e, che per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 78/2010 convertito in legge 122/2010 (art. 1 c. 12)
" acquisisce l'accesso alla pensione" decorsi 12 mesi dalla data di "maturazione del diritto".
Sulla scorta di quanto testè rappresentato, il dipendente ha intenzione di chiedere di rimanere in servizio fino al compimento del 70esimo anno, ai sensi dell'art. 24 c. 4 della legge 241/2011 (cosiddetto Decreto Monti) "flessibilità e tutela per chi rinvia il pensionamento"
Chiedo ai colleghi del forum di conoscere la vostra opiniopne, specificando che, a parere di chi scrive, la domanda di trattenimento in servizio fino a 70 anni non possa essere accolta, in quanto il soggetto è tra coloro che "hanno raggiunto il diritto a pensione entro il 31/12/2011" e non dal 01/01/2012...
Resto in attesa e porgo cordiali saluti a tutti.
Abal60
Un dipendente di Ente Locale -nato il 05/10/1946- è stato assunto, a tempo indeterminato dal 01/01/2005: lo stesso, a settembre 2011, ha presentato domanda di ric. periodi ass. art. 2 legge 29/79.
L'interessato vanta anni 12 e mesi 6 da ricongiungere (di cui anni 09 e mesi 11 fino al 31/12/92 - anni 02, mesi 00 e giorni 00 (93-94) e mesi 07 relativi anno 1995.
Il periodo da ricongiungere (art. 2 legge 29/79 di anni 12, e mesi 06) ci è stato precisato dalla sede INPDAP territoriale che, a giorni, provvederà ad inoltrare all'interessato ed all'Ente di appartenenza, il relativo provvedimento, peraltro oneroso per il dipendente.
Premesso ciò, qualora il dipendente accetti i periodi ammessi a ricongiunzione (12 anni e mesi 6) al compimento del 66esimo anno d'età (ottobre 2012), vanta un'anzianità
contributiva di anni 20, mesi 01 e giorni 00.
Si segnala che lo stesso ha compiuto il 65esmo anno il 05/10/2011 e, che per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 78/2010 convertito in legge 122/2010 (art. 1 c. 12)
" acquisisce l'accesso alla pensione" decorsi 12 mesi dalla data di "maturazione del diritto".
Sulla scorta di quanto testè rappresentato, il dipendente ha intenzione di chiedere di rimanere in servizio fino al compimento del 70esimo anno, ai sensi dell'art. 24 c. 4 della legge 241/2011 (cosiddetto Decreto Monti) "flessibilità e tutela per chi rinvia il pensionamento"
Chiedo ai colleghi del forum di conoscere la vostra opiniopne, specificando che, a parere di chi scrive, la domanda di trattenimento in servizio fino a 70 anni non possa essere accolta, in quanto il soggetto è tra coloro che "hanno raggiunto il diritto a pensione entro il 31/12/2011" e non dal 01/01/2012...
Resto in attesa e porgo cordiali saluti a tutti.
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Pensione
Da cio' che deduco il soggetto ad ottobre 2011 ( anni 65) non aveva 20 anni di contribuzione ( che avra' nel 2012) per cui a tale data non aveva il requisito del diritto a pensione che parrebbe maturare invece nel 2012 conseguendone la possibilita' di applicazione dell'art. 24 c. 4 della legge 241/2011 .
collocamento in pensione
Con la normativa precedente il dipendente al 2011 avendo sette anni di contributi inpdap potrebbe essere collocato in pensione con il sistema contributivo in quanto se non sbaglio ne bastano cinque e 65 anni d'età, pertanto il quesito a cui non ha ancora risposto inpdap na 1 è se il dipendente può usufruire della L. 214.2011. Saluti a tutti.
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
Legge 214/2011 - Decreto Monti - Collocamento a riposo
Mi permetto di dissentire.Paolo Gros ha scritto:Da cio' che deduco il soggetto ad ottobre 2011 ( anni 65) non aveva 20 anni di contribuzione ( che avra' nel 2012) per cui a tale data non aveva il requisito del diritto a pensione che parrebbe maturare invece nel 2012 conseguendone la possibilita' di applicazione dell'art. 24 c. 4 della legge 241/2011 .
A supporto della mia tesi sostengo che, nel momento in cui viene saranno definiti i periodi assicurativi di cui all'art. 2 legge 29/79 (a giorni) da parte dell'INPDAP e qualora l'interessato li accetti, anche con onere a suo carico, sono temporalmente da collocarsi nel periodo prestato.
A tale riguardo l'INPDAP, in sede di determinazione di ric. art. 2 legge 29/79, allega il prospetto dei servizi utili, avendo cura di sottolineare l'anzianità potenziale dell'iscritto (al 31/12/1992) e qualla complessiva alla data della domanda di ricongiunzione. comprensiva dei periodi ex art 2 legge 29/79.
Pertanto, pur essendo la pratica definita in epoca successiva al compimento del 65esimo anno d'età dell'interessato e qualora il medesimo accetti la ricongiunzione art. 2 legge 29/79, lo stesso al compimento del 66esimo anno d'età (ottobre 2012) vanta un'anzianità complessiva di anni 20 e mesi 04 (ho commesso un errore nel post precedente indicando anni 20 e mesi 01).
Per effetto di quanto sopra, il soggetto al compimento del 66esimo anno d'età, vanterebbe un'anzianità contributiva superiore ad anni 20 per cui con diritto ed accesso immediato alla pensione.
Segnalo, inoltre, che la nostra Amministrazione, con un provvedimento di Giunta Comunale del dicembre 2008 ha deliberato di non concedere più a nessuno trattenimenti in servizio oltre i limiti d'età, con la sola eccezione per coloro che non raggiungono i minimi requisiti per il diritto a pensione.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Pensione
E' questo e' certo , cio' che invece e' un processo al futuro e' il fatto che "il medesimo accetti la ricongiunzione art. 2 legge 29/79,"
Valutando che l'accettazione , poiche' onerosa , non e' un obbligo occorre valutare gli elementi a disposizione al momento dell'istanza e non quelli futuri o futuribili.
Valutando che l'accettazione , poiche' onerosa , non e' un obbligo occorre valutare gli elementi a disposizione al momento dell'istanza e non quelli futuri o futuribili.
Possibilità di essere trattenuto in servizio fino a 70 anni
In relazione al quesito posto, a mio parere, è possibile per il dipendente PRETENDERE di rimanere in servizio, atteso che attualmente è in servizio e che la riforma Monti ha esteso la tutela reale prevista dall'art. 18 della legge 300/70 a tutti i dipendenti che intendono avvalersi della facoltà di rimanere in servizio fino a 70 anni ( art. 24 c. 4).
Il compimento dell'età pensionabile di norma determina la recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro. A questa previsione si aggiunge ora il comma 4 dell'art. 18 (legge 300/70) e pertanto il licenziamento non potrà essere anticipato per il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. In mancanza di giusta causa o giustificato motivo, il giudice potrà condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore ordinando di reintegrare il dipendente.
Infine, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Monti, il provvedimento della Vs. Giunta del 2008 di non concedere a nessuno di rimanere in servizio oltre i limiti di età, non è più applicabile perchè in contrasto palese con una norma nazionale.
Il compimento dell'età pensionabile di norma determina la recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro. A questa previsione si aggiunge ora il comma 4 dell'art. 18 (legge 300/70) e pertanto il licenziamento non potrà essere anticipato per il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. In mancanza di giusta causa o giustificato motivo, il giudice potrà condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore ordinando di reintegrare il dipendente.
Infine, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Monti, il provvedimento della Vs. Giunta del 2008 di non concedere a nessuno di rimanere in servizio oltre i limiti di età, non è più applicabile perchè in contrasto palese con una norma nazionale.
marco pastore- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 10.08.11
Re: Legge 214/2011 - Decreto Monti - Collocamento a riposo
Salve,
sono una dipendente di un'Azienda ospedaliera, nata nel 1946 quindi avente 65 anni compiuti nel 2011.Sono stata assunta a maggio del 1972 e trattenuta in servizio per ulteriori due anni , ai sensi del D:Lgs 503/92.
Sarò collocata in pensione il 1/3/2013 ; vorrei capire se vi è la possibilità di rimanere ancora in servizio considerando la nuova normativa Monti,vista la prevista flessibilità del limite di età da 66/67 e fino a 70 anni.
Se ciò è possibile l'ulteriore mantenimento in servizio è a discrezione dell'Amministrazione datore di lavoro?
Praticamente stesso caso su descritto con la fondamentale differenza che la sottoscritta ha un'anzianità di gran lunga maggiore maggiore.
grazie
sono una dipendente di un'Azienda ospedaliera, nata nel 1946 quindi avente 65 anni compiuti nel 2011.Sono stata assunta a maggio del 1972 e trattenuta in servizio per ulteriori due anni , ai sensi del D:Lgs 503/92.
Sarò collocata in pensione il 1/3/2013 ; vorrei capire se vi è la possibilità di rimanere ancora in servizio considerando la nuova normativa Monti,vista la prevista flessibilità del limite di età da 66/67 e fino a 70 anni.
Se ciò è possibile l'ulteriore mantenimento in servizio è a discrezione dell'Amministrazione datore di lavoro?
Praticamente stesso caso su descritto con la fondamentale differenza che la sottoscritta ha un'anzianità di gran lunga maggiore maggiore.
grazie
jovannir- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 27.02.12
Pensione
VCome detto da Marco Pastore ... la riforma Monti ha esteso la tutela reale prevista dall'art. 18 della legge 300/70 a tutti i dipendenti che intendono avvalersi della facoltà di rimanere in servizio fino a 70 anni ( art. 24 c. 4).
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