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ASSUNZIONI 2012
Ho cercato di riepilogare brevemente le possibilità di assunzione da parte degli enti locali nel 2012:
Assunzioni a tempo indeterminato entro il limite del 20% delle cessazioni (pensione, mobilità ecc.);
A tempo determinato, collaborazioni, interinali, art. 110, art. 90 ecc. entro il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse tipologie;
Le sostituzioni per astensione per maternità sono sempre possibili.
Milleproroghe: Tra le novità introdotte, spunta la deroga per il 2012 ai limiti previsti per le assunzioni di personale a tempo determinato per il personale scolastico e per il personale destinato all’esercizio delle funzioni di polizia locale. A seguire un estratto:
«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche’ di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia’ avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia’ disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.
RISULTA GIUSTO o manca qualcosa.......
Assunzioni a tempo indeterminato entro il limite del 20% delle cessazioni (pensione, mobilità ecc.);
A tempo determinato, collaborazioni, interinali, art. 110, art. 90 ecc. entro il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse tipologie;
Le sostituzioni per astensione per maternità sono sempre possibili.
Milleproroghe: Tra le novità introdotte, spunta la deroga per il 2012 ai limiti previsti per le assunzioni di personale a tempo determinato per il personale scolastico e per il personale destinato all’esercizio delle funzioni di polizia locale. A seguire un estratto:
«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche’ di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia’ avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia’ disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.
RISULTA GIUSTO o manca qualcosa.......
emilio_ra- Messaggi : 84
Data d'iscrizione : 16.12.11
Assunzioni
E' corretto ed aggiungerei diminuzione spesa personale rispetto all'anno precedente, attuazione piano azioni positive, attivazione comitato unico di garanzia , ricognizione eccedenze di personale.
assunzioni 2012
Paolo Gros ha scritto:E' corretto ed aggiungerei diminuzione spesa personale rispetto all'anno precedente, attuazione piano azioni positive, attivazione comitato unico di garanzia , ricognizione eccedenze di personale.
per la deroga milleproroghe al personale di vigilanza si deve tener conto del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 oppure si finanzia con le entrate dal codice della strada.
Per il personale scolastico entro quale limite si possono fare assunzioni a tempo determinato, vale la regola del 50% della spesa del 2009? Le funzioni scolastiche comunali sono residuali essendo materia di competenza statale.
emilio_ra- Messaggi : 84
Data d'iscrizione : 16.12.11
ASSUNZIONI 2012
Scusate ma le sostituzioni per maternità sono sempre possibili nel limite di spesa per assunzioni flessibili 2009?
Io avevo letto che la Corte Lombardia ha recentemente sospeso un parere in merito ed ha rinviato la questione alle Sezioni Riunite
Io avevo letto che la Corte Lombardia ha recentemente sospeso un parere in merito ed ha rinviato la questione alle Sezioni Riunite
SIMONA- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 23.08.10
Maternita'
La Corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Toscana, con la deliberazione n.410/2011/PAR, stabilisce che l'assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità non rientra nel computo del limite del 20% della spesa per le cessazioni intervenute nell’anno precedente, di cui all’art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e succ. mod., nel presupposto che quando il legislatore introduce limitazioni alle assunzioni faccia riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato.
Inoltre, sempre la sezione di controllo per la regione Toscana, con la deliberazione n.411/2011/PAR, chiarisce che gli enti pubblici possono escludere dal computo delle spese di personale, ai fini dell'applicazione del limite di cui all’art.14, comma 9, della legge 122/2010 – il quale consente, agli enti sottoposti al patto di stabilità assunzioni in numero non superiore al 20% delle cessazioni dell'anno precedente – le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (stagionale) finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada.
Ed infatti, anche se tali risorse non possono ritenersi come provenienti da terzi, le assunzioni a tempo determinato da parte di un ente locale sottoposto al patto di stabilità non sono comunque soggette all’applicazione della norma di cui all’art.76, comma 7, legge n.133/2008; ciò a seguito della modifica di detta norma, operata dall’art.2, comma 103, lett.a) della legge di stabilità per il 2012 (Legge 12 novembre 2012 n.183), con la quale è stato precisato che per “assunzioni” si intendono solo quelle a tempo indeterminato.
Inoltre, sempre la sezione di controllo per la regione Toscana, con la deliberazione n.411/2011/PAR, chiarisce che gli enti pubblici possono escludere dal computo delle spese di personale, ai fini dell'applicazione del limite di cui all’art.14, comma 9, della legge 122/2010 – il quale consente, agli enti sottoposti al patto di stabilità assunzioni in numero non superiore al 20% delle cessazioni dell'anno precedente – le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (stagionale) finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada.
Ed infatti, anche se tali risorse non possono ritenersi come provenienti da terzi, le assunzioni a tempo determinato da parte di un ente locale sottoposto al patto di stabilità non sono comunque soggette all’applicazione della norma di cui all’art.76, comma 7, legge n.133/2008; ciò a seguito della modifica di detta norma, operata dall’art.2, comma 103, lett.a) della legge di stabilità per il 2012 (Legge 12 novembre 2012 n.183), con la quale è stato precisato che per “assunzioni” si intendono solo quelle a tempo indeterminato.
ASSUNZIONI 2012
Scusa Paolo, per gli enti non soggetti a patto queste assunzioni devono rientrare nel limite della spesa 2009?
SIMONA- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 23.08.10
TD
Le assunzioni a TD per tutti gli enti debbono rientrare nel limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009
mobilità neutra
scusate, mi pare che Emilio conti tra le cessazioni anche le mobilità ai fini del calcolo del 20% sui tempi indeterminati: ma non erano ininfluenti tanto in entrata quanto in uscita? e questo perchè dal 2011 tutti i comuni sono assoggettati a vincoli sulle assunzioni?
Marco Pulici- Messaggi : 80
Data d'iscrizione : 11.03.11
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