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ALLATTAMENTO BAMBINO
Vorrei conoscere la disciplina in oggetto da applicarsi ad una dipendente, neomamma, che ha appena terminato i 5 mesi di astensione obbligatoria. Grazie
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Allattamento
Nel caso vi e' ancora la possibilita' di astensione facoltativa .
Il contratto degli ento locali prevede che il primo mese di facoltativa sia pagato al 100%, mentre solo i restanti 5 mesi sono pagati al 30%
post facoltativa.
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro. Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente – con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
qualora i figli siano affidati al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
al link
http://tesoro2.rdbcub.it/Congedi_pa.htm
trovi un ottimo riassunto
Il contratto degli ento locali prevede che il primo mese di facoltativa sia pagato al 100%, mentre solo i restanti 5 mesi sono pagati al 30%
post facoltativa.
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro. Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente – con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
qualora i figli siano affidati al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
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