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DISTACCO SINDACALE AL 50%
Nel nostro Ente ci sono alcuni VV.UU. in distacco sindacale al 50% per cui applicando gli art. 47 CCNL 14/09/2000 e dell'art. 19 CCNL 05/10/2001 per determinare il trattamento economico spettante avevo pansato di ridurre l'indennità di p.s. al 50%.
Ma poi ho trovato il parere ARAN RAL735 del 11/10/2011 e mi è sorto il dubbio che detti articoli, come precisa l'ARAN, si applicano solo per il distacco sindacale a tempo pieno, in questo caso come mi regolo con il distacco al 50%?
Parere ARAN RAL735 del 11/10/2011:
" Il trattamento economico del personale in distacco sindacale a tempo pieno è chiaramente disciplinato dall'art. 47 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche che, al comma 1, specifica che ai lavoratori interessati compete la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33 del CCNL del 22.1.2004.
Lo stesso articolo precisa, inoltre, che:
◦in sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale;
◦al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
Ricordiamo, infine, che secondo l’art.19, comma 2 del CCNL del 5.10.2001, ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete, oltre al trattamento dell’art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 eventualmente in godimento.
Ne consegue che, tutti gli altri emolumenti derivanti dalla applicazione sia del contratto collettivo nazionale che del contratto decentrato, e quindi tutte le diverse indennità contrattuali, non possono essere erogati al personale nel periodo di distacco sindacale."
Ma poi ho trovato il parere ARAN RAL735 del 11/10/2011 e mi è sorto il dubbio che detti articoli, come precisa l'ARAN, si applicano solo per il distacco sindacale a tempo pieno, in questo caso come mi regolo con il distacco al 50%?
Parere ARAN RAL735 del 11/10/2011:
" Il trattamento economico del personale in distacco sindacale a tempo pieno è chiaramente disciplinato dall'art. 47 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche che, al comma 1, specifica che ai lavoratori interessati compete la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33 del CCNL del 22.1.2004.
Lo stesso articolo precisa, inoltre, che:
◦in sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale;
◦al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
Ricordiamo, infine, che secondo l’art.19, comma 2 del CCNL del 5.10.2001, ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete, oltre al trattamento dell’art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 eventualmente in godimento.
Ne consegue che, tutti gli altri emolumenti derivanti dalla applicazione sia del contratto collettivo nazionale che del contratto decentrato, e quindi tutte le diverse indennità contrattuali, non possono essere erogati al personale nel periodo di distacco sindacale."
vale.brac- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 18.11.11
distCCO
l'INDENNITA' DI PS QUALORA ATTRIBUITA SEGUE LE SORTI DI QUELLA DI VIGILANZA OVVERO :
L'indennità di vigilanza spetta al personale contrattista nei modi e nella misura stabiliti dalla legge quadro nazionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7.4.1986 n. 65 e dal c.c.n.l. del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005. Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore . Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico che sono legate alla "prestazione", comprese le competenze fisse e periodiche, come ad esempio l'i.i.s., già inglobata nella voce "stipendio tabellare" e l'indennità di comparto
Di fatto l'indennità di vigilanza, all'interno dei singoli contratti collettivi, trova una collocazione "particolare" nella disamina delle singoli voci retributive, ordinarie o accessorie, e conseguentemente ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso del lavoro part-time, è assolutamente strumentale e arbitraria. Questa indennità è di natura "speciale", legata cioè alla specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla polizia locale, riconducibili esclusivamente nell'ambito della disciplina prevista dalla legge quadro e dai contratti nazionali, dal codice penale (c.p.), dal codice di procedura penale (c.p.p.) e dal testo unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.).
L'indennità di vigilanza spetta al personale contrattista nei modi e nella misura stabiliti dalla legge quadro nazionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7.4.1986 n. 65 e dal c.c.n.l. del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005. Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore . Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico che sono legate alla "prestazione", comprese le competenze fisse e periodiche, come ad esempio l'i.i.s., già inglobata nella voce "stipendio tabellare" e l'indennità di comparto
Di fatto l'indennità di vigilanza, all'interno dei singoli contratti collettivi, trova una collocazione "particolare" nella disamina delle singoli voci retributive, ordinarie o accessorie, e conseguentemente ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso del lavoro part-time, è assolutamente strumentale e arbitraria. Questa indennità è di natura "speciale", legata cioè alla specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla polizia locale, riconducibili esclusivamente nell'ambito della disciplina prevista dalla legge quadro e dai contratti nazionali, dal codice penale (c.p.), dal codice di procedura penale (c.p.p.) e dal testo unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.).
Re: DISTACCO SINDACALE AL 50%
Paolo Gros ha scritto:l'INDENNITA' DI PS QUALORA ATTRIBUITA SEGUE LE SORTI DI QUELLA DI VIGILANZA OVVERO :
L'indennità di vigilanza spetta al personale contrattista nei modi e nella misura stabiliti dalla legge quadro nazionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7.4.1986 n. 65 e dal c.c.n.l. del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005. Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore . Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico che sono legate alla "prestazione", comprese le competenze fisse e periodiche, come ad esempio l'i.i.s., già inglobata nella voce "stipendio tabellare" e l'indennità di comparto
Di fatto l'indennità di vigilanza, all'interno dei singoli contratti collettivi, trova una collocazione "particolare" nella disamina delle singoli voci retributive, ordinarie o accessorie, e conseguentemente ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso del lavoro part-time, è assolutamente strumentale e arbitraria. Questa indennità è di natura "speciale", legata cioè alla specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla polizia locale, riconducibili esclusivamente nell'ambito della disciplina prevista dalla legge quadro e dai contratti nazionali, dal codice penale (c.p.), dal codice di procedura penale (c.p.p.) e dal testo unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.).
E nel caso di distacco a tempo pieno spetta comunque?
vale.brac- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 18.11.11
distacco
In tal caso non spetta poiche' quanto descritto si riferisce al tempo parziale ovvero a distacco parziale evidenziando che nel tempo di servizio il soggetto esplica in toto le funzioni di PS e di PG
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