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STATUS AMMINISTRATORI - INVARIANZA SPESA

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Messaggio  FRY Mer 28 Mag 2014 - 0:52

Buon giorno, volevo chiedere un Vs. parere sulla modalità di calcolo delle indennità degli amministratori a seguito delle disposizioni sull'invarianza della relativa spesa:
1) il mio Comune, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, ha avuto elezioni e pertanto si rende necessario nella prima seduta di Consiglio procedere alla rideterminazione degli oneri connessi alle attività di amministratore;
2) con nota prot. 006508 del 24/04/2014 il Ministero dell'Interno ha dato disposizioni in merito, specificando che tutti i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17 del D.L. 13.8.2011, N. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/9/2011, n. 148;
3) nella suddetta norma il comma 17 non c'è (????!!!!), però il comma 1 dispone che "nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti il Sindaco è il SOLO organo di governo e sono soppressi la GIUNTA ed il CONSIGLIO COMUNALE" (omissis)...
A questo punto secondo me, l'unico che percepirà qualcosa è SOLAMENTE il Sindaco... Shocked 

Che ne pensate??

FRY

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Messaggio  francodan Mer 28 Mag 2014 - 0:59

elezioni comunali nel 2014...
comune sub 1000
gli assessori saranno massimo 2 + il sindaco....
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Messaggio  FRY Mer 28 Mag 2014 - 1:25

francodan ha scritto:elezioni comunali nel 2014...
comune sub 1000
gli assessori saranno massimo 2 + il sindaco....

sul numero sono d'accordo.. ma ai fini del calcolo per determinare l'invarianza della spesa e quindi di quanto dovranno percepire si dispone che la rideterminazione degli oneri debba tenere conto del NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI indicati all'art. 16.......

FRY

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Messaggio  francodan Mer 28 Mag 2014 - 1:40

come detto in altri post per me invarianza della spesa significa che nel 2014 non si deve impegnare per indennità più del 2013....
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Messaggio  ivano Mer 28 Mag 2014 - 3:44

Come sai sono già intervenuto più volte sull'argomento e la mia opinione ora è che l'ivarianza della spesa va riferita al dl 138/2011. Concordo pertanto con chi sostiene che nei comuni sotto i mille ab., a meno che non si riduca quanto percepisce il Sindaco, i due assessori , prima non previsti, ora non potranno percepire l'indennità. La legge e la circolare penso siano abbastanza chiare.
Si dovrà inoltre parametrare e ridurre i gettoni di presenza dei consiglieri (prima erano 6 , adesso dieci ) Il tutto certificato dal Revisore.
Poi se qualche comunello sott i mille ha delle spese per viaggi degli amministratori quelle rientrano nel computo dell'invarianza di spesa.

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Messaggio  francodan Mer 28 Mag 2014 - 3:55

se nel 2013 si spendeva complessivamente per indennità amministratori 1000 ...nel 2014 dovrai spendere 1000 anche se aumentano gli assessori...cosi intendo l'invarianza....
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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Mag 2014 - 3:57

condivido l'opinione di Francodan
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Messaggio  ivano Mer 28 Mag 2014 - 4:08

Se è come dite voi allore bisogna dire al Ministero dell'Interno, Dip Aff. Interni e Territoriali, che la loro interpretazione è sbagliata . La circolare dice infatti.
" da cio consegue che tutti i comuni,compresi quelli che,non essendo ancora andati alvoto.............debbano parametrare la rideterminazione degli oneri,per assicurare l'invarianza della spesa , AL  NUMERO DI AMMINISTRATORI INDICATI  NELLA LEGGE 148/2011"
Quindi prima sei consiglieri, ora dieci .Per loro la legislazione vigente è quella di SEI consiglieri. Che poi una circolare non sia una legge è un altro discorso....

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Messaggio  Saul Panzer Mer 28 Mag 2014 - 15:51

ivano ha scritto:Se è come dite voi allore bisogna dire al Ministero dell'Interno, Dip Aff. Interni e Territoriali, che la loro interpretazione è sbagliata . La circolare dice infatti.
" da cio consegue che tutti i comuni,compresi quelli che,non essendo ancora andati alvoto.............debbano parametrare la rideterminazione degli oneri,per assicurare l'invarianza della spesa , AL  NUMERO DI AMMINISTRATORI INDICATI  NELLA LEGGE 148/2011"
Quindi prima sei consiglieri, ora dieci .Per loro la legislazione vigente è quella di SEI consiglieri. Che poi una circolare non sia una legge è un altro discorso....

In effetti il senso per me è questo anche perchè anche i Comuni che NON hanno il rinnovo dei Consiglie avranno COMUNQUE i trasferimenti ridotti (che l'FSC vada fra le entrate tributarie al Titolo I è una bestemmia contabile sull'altare di una certa meschinità, o meglio protervia politica).
Circa i poteri di una Circolare vedere la F.L. 9/2014 sui tempi medi di pagamento: da tre righe dell'articolo di legge definisce tutta una serie di specificazioni per fortuna esaustive, ma completamente arbitrarie
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Messaggio  ivano Gio 29 Mag 2014 - 1:22

Ok, occorre ancora capire se per questa invarianza della spesa occorre fare riferimento all'importo massimo attribuibile agli amministratori o a quello effettivamente percepito.
Cerco di spiegarmi con un esempio riferito ad un comune sotto i mille abitanti:
Ind Funz mensile prevista per il sindaco Euro 1291,14
Percepita finora Euro 1000,00
Ai due assessori ora previsti posso erogare fino a 291,14 o devo stare nel tetto dei mille Euro?
Direi la seconda che ho detto altrimenti nel caso di un ex Sindaco che percepiva zero ora il nuovo sindaco sarebbe obbligato a percepire zero.

L'importo del gettone di presenza, che mi pare sia di euro 17.04, andrà invece riparametrato ,e quindi ridotto, tenendo conto che prima erano in 6 ed ora 10.

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Messaggio  lucac88 Gio 29 Mag 2014 - 2:55

quindi ad invarianza sarebbe possibile avere 4 assessori? o comunque il massimo è sempre 2? comune 2600 abitanti

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Messaggio  ivano Gio 29 Mag 2014 - 3:01

Ovviamente solo DUE

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Messaggio  francodan Gio 29 Mag 2014 - 3:05

devi fare riferimento a quello speso e ritengo nel 2013 .....
questa tesi restrittiva mi viene anche dal fatto che ad esempio quando si è parlato di determinare l'indennità di fine mandato del sindaco ,il ministero ha fatto sempre riferimento a quello effettivamente percepito mai al teorico
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Messaggio  ente locale Gio 29 Mag 2014 - 4:26

Il comune con 4000 abitanti, a seguito del rinnovo del consiglio comunale, ha 12 consiglieri di cui 4 assessori. Con la precedente amministrazione i consiglieri erano 16 di cui 4 assessori.
Ai fini dell'invarianza della spesa, prendo la spesa 2013 e la ricalcolo con 4 consiglieri in meno?
Grazie in anticipo per la risposta.

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Messaggio  fulvio.g Gio 29 Mag 2014 - 4:59

La norma parla di: ...assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente.
La circolare specifica: ...assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148.
Quindi non c'è nessun riferimento alla spesa di un anno o ad una media di anni.
IMHO si tratta della spesa teorica, non di quella effettiva, per la quale non abbiamo alcun elemento di riferimento.
Quindi in un comune inferiore a 1000 abitanti, la spesa per il sindaco potrebbe anche aumentare, ad es. se ci fosse un lavoratore dipendente che prendesse aspettativa.
I gettoni per i consiglieri vanno riparametrati. e la spesa potrebbe anche aumentare a seconda del numero di consigli che si vanno a fare.
Il problema è per i due assessori. Che non essendo previsti dalla previgente normativa, probabilmente non potrebbero avere alcun compenso.
Su quest'ultima ipotesi spero di essere smentito.

fulvio.g

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STATUS AMMINISTRATORI - INVARIANZA SPESA Empty invarianza spesa-comune sotto 1000 abitanti

Messaggio  anubi Gio 29 Mag 2014 - 5:16

Buongiorno, Fry,
anch'io ho il tuo problema. Anche perché il nuovo art. 16 del DL 138/2011 al comma 18, così recita:

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Pertanto, cercando di ricapitolare:
-consiglieri: no gettone di presenza, poiché no si applical'intero art. 82;
-rimborsi spese per viaggi per consiglieri: sono dovuti, semmai riproporzionati sul numero di 6 sebbene siano 10???
-assessori: azzerata l'indennità
-rimborsi viaggi per assessori: sono dovuti, semmai riproporzionati sul numero di due, sebbene fossero in 4???
-Sindaco: tutto come prima???

Che confusione....al primo Consiglio Comunale, andrò con elmetto e scudo: mi ammazzano!

anubi

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STATUS AMMINISTRATORI - INVARIANZA SPESA Empty INVARIANZA SPESA PER AMMINISTRATORI

Messaggio  prinets Gio 29 Mag 2014 - 8:21

Ciao

mi aiutate a chiarire

il mio comune ha 4000 abitanti e lunedi è stato eletto un nuovo sindaco, ora per l'invarianza della spesa cosa devo considerare di indennità ? Il sindaco uscente era pensionato per cui percepiva indennità piena mentre quello attuale è lavoratore dipendente, opposta la situazione della giunta dove avevo prima solo lavoratori dipendenti ora ho lavoratori autonomi o pensionati. il numero di assessori non è cambiato e nenache il numero dei consiglieri

grazie Paola

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Messaggio  Paolo Gros Ven 30 Mag 2014 - 0:43

uguale spesa 2013 al netto eventuali contributi previdenziali
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Ven 30 Mag 2014 - 1:48

L'interpretazione è quella per la quale la norma faccia rinvio alla cifra spesa per sostenere il precedente organo di governo. (sindaco, assessori e consiglieri)

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Messaggio  fulvio.g Ven 30 Mag 2014 - 2:42

Nel 2013 i miei comuni avevano Sindaco, 4 assessori e 12 consiglieri. La norma e la circolare non stabiliscono di non superare la spesa sostenuta nel 2013, relativa ad un numero maggiore di amministratori sia rispetto alla modifica intervenuta col DL 138/2011 sia alla successiva modifica intervenuta con la L 56/2014, ma di assicurare l'invarianza rispetto al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148. Sempre IMHO ed in attesa di eventuali altre interpretazioni ufficiali.

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Messaggio  ivano Ven 30 Mag 2014 - 2:59

Anch'io la penso così. Ma pare che siamo in pochi.....

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Messaggio  fulvio.g Ven 30 Mag 2014 - 3:08

Per Anubi. Leggi un pò questa e confonditi ulteriormente le idee:

Corte conti – sez. contr. Calabria – parere 20 settembre 2012 n. 170
lunedì 15 ottobre, 2012
NOTA

Il parere in rassegna ritiene che il Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a decorrere dal momento in cui è sancita l’adesione all’unione di comuni, quale che sia la modalità prescelta (esercizio di tutte le funzioni sin da subito, ovvero gradualmente secondo le scadenze stabilite dal nuovo art. 14, c. 31-ter, della L. n. 122/2010) e, comunque, entro il 1° gennaio 2013, non può più applicare ai propri consiglieri le disposizioni di cui all’art. 82, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

* * *

Deliberazione n. 170/2012





REPUBBLICA ITALIANA



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

dott. Roberto Tabbita                               Presidente

dott. Natale Longo                                  Consigliere

dott. Massimo Agliocchi                            Referendario (relatore)

dott. Cosmo Sciancalepore                       Referendario

Nella camera di consiglio del 20 settembre 2012



Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché modificata, ai sensi dell’art. 3, comma 62 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

Vista la nota prot. n. 1078, pervenuta a questa Sezione in data 27 giugno 2012, prot. n. 2943, con la quale il Sindaco del Comune di Candidoni (RC) ha richiesto un parere;

Vista l’ordinanza n. 36/2012 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Massimo Agliocchi;



FATTO



Il Sindaco del Comune di Candidoni (RC), con la nota in epigrafe indicata, ha formulato richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 16, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 che ha previsto l’eliminazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali dei comuni fino a 1000 abitanti.

In particolare, l’Amministrazione si interroga sul termine di applicazione della suddetta normativa, visto che il D.L. n. 216/2011, c.d. “decreto mille proroghe”, convertito nella Legge n. 14/2012, ha previsto la proroga dell’entrata in vigore dell’art. 16 appena citato, con conseguente rinvio della decorrenza della prevista soppressione del gettone di presenza.

Il Sindaco, quindi, prospetta due diverse interpretazioni, ossia quella di far decorrere il divieto di erogazione dei gettoni di presenza solo dalla data del 13 maggio 2013, applicando il rinvio previsto dal c.d. mille proroghe, ovvero già dal 13 agosto 2012.



DIRITTO



1. In via preliminare occorre verificare l’ammissibilità della richiesta di parere tanto dal punto di vista soggettivo, ossia della legittimazione del richiedente, quanto nell’aspetto oggettivo, con riferimento cioè all’attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, nonché al carattere generale ed astratto della questione.

A tal fine il referente normativo va rintracciato nell’art. 7, c. 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in base al quale le Regioni, i Comuni, le Province e Città metropolitane possono richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (le Regioni direttamente, mentre gli Enti locali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, se istituito) “ulteriori forme di collaborazione” “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica”.

Interpretando la citata disposizione, la Sezione delle Autonomie, con atto adottato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha individuato i criteri atti a garantire l’uniformità di indirizzo e, quindi, ha catalogato i soggetti legittimati alla richiesta e le modalità stesse di inoltro dei pareri, nonché l’ambito oggettivo della funzione consultiva, l’ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l’esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

2. In particolare, dal punto di vista soggettivo, la facoltà di richiedere pareri è limitata ai soli Enti indicati dalla citata Legge 131/2003, in ragione della natura speciale che la funzione consultiva assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. Nell’ambito di tali Enti, la legittimazione alla richiesta di parere spetta unicamente agli organi rappresentativi degli Enti stessi, per cui spetta, per i Comuni, in via generale al Sindaco.

Ciò detto per quanto attiene alla legittimazione soggettiva, va ora esaminato l’aspetto oggettivo della funzione consultiva, precisando che la citata norma di attuazione della Legge costituzionale n. 3/2001 prevede la possibilità di richiedere pareri unicamente nella materia della “contabilità pubblica”. La Sezione delle Autonomie, nel richiamato atto di indirizzo, ha ritenuto che l’ambito oggettivo di tale materia sia limitato agli atti generali, ovverosia atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità, o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all’interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli Enti intendessero adottare.

Sul punto si è ulteriormente pronunciata la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 in base alla quale “la funzione che tale norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d’altra parte, a privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto”. Ed ha anche aggiunto che “la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e dei loro equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase “discendente” distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

Tale interpretazione restrittiva del concetto di contabilità pubblica è stata avallata dalla Sezione delle Autonomie al fine di evitare il rischio che la Corte dei conti, organo magistratuale di controllo esterno, venga inserita, in varia misura, nei processi decisionali degli enti, condizionandone l’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che appunto, per definizione, deve essere esterno e neutrale (cfr. ex multis delibera n. 78/2010 di questa Sezione).

Ancora sul punto, le Sezioni riunite, con la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010, adottata in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno ulteriormente delimitato il concetto di “contabilità pubblica” ritenendolo comunque attinente al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi non in senso statico, bensì dinamico, cioè anche in relazione alle materie che incidono in qualche misura sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri. Le Sezioni riunite hanno poi aggiunto che “non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa”.

Inoltre, la Sezione delle Autonomie con il citato atto di indirizzo ha precisato che oltre alla pertinenza con la materia della contabilità pubblica è necessario il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, in modo tale che la funzione consultiva non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete, sulle quali potrebbero pronunciarsi nell’ambito della loro competenza altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti od altre giurisdizioni.

3. Tanto premesso in linea di generale inquadramento teorico si ritiene che, dal punto di vista soggettivo, in base a quanto previsto dall’art. 7, c. 8, della Legge n. 131/2003, la richiesta di parere in esame sia ammissibile, provenendo, nelle more di attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, direttamente dal Sindaco del Comune di Candidoni, organo di vertice dell’Amministrazione e rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del Tuel (D.Lgs. 267/2000).

Anche per quanto attiene all’ammissibilità oggettiva si ritiene che l’istanza del Sindaco del Comune di Candidoni sia parimenti ammissibile, concernendo esclusivamente l’interpretazione della normativa sopra indicata, e non implicando alcuna forma di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade pertanto nella esclusiva competenza e responsabilità del Comune istante.

4. Nel merito della questione sottoposta all’esame della Sezione appare opportuno ricostruire sinteticamente l’evoluzione normativa che ha interessato, negli ultimi due anni, le forme associative di Comuni, con particolare riferimento alle unioni di Comuni ed alle convenzioni.

Va rilevato, in primo luogo, che l’unione di comuni e la convenzione nascono come istituti associativi facoltativi volti ad agevolare e razionalizzare l’esercizio di alcune funzioni comunali al fine di creare economie nella gestione dei servizi e di coordinare le funzioni comunali ad un livello territoriale più esteso rispetto al singolo comune partecipante (cfr. art. 26 della Legge 142/1990, poi trasfuso nell’art. 32 del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico degli enti locali).

Il primo significativo intervento legislativo che ha interessato le unioni di comuni si è avuto con l’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale norma, ai commi da 25 a 31, espressamente adottata con il precipuo fine di “assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni”, ha statuito che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati all’esercizio associato, a mezzo convenzione o unione, delle funzioni fondamentali di cui all’art. 21, c. 3, della Legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale. La decorrenza dell’obbligo associativo è stata stabilita, in seguito alle manovre economiche dell’estate 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111; nonché D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148), dal 31 dicembre 2011 per due funzioni fondamentali, e dal 31 dicembre 2012 per le restanti attribuzioni.

Le appena citate manovre estive del 2011 hanno altresì accelerato il processo di unificazione riscrivendo per ben due volte la normativa sull’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche. In particolare, l’art. 16 della Legge n. 148/2011, rubricato “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali”, ha sancito, innovativamente, l’obbligo per i Comuni fino a 1.000 abitanti di esercitare necessariamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente utilizzando un modello di Unione di comuni parzialmente differente da quanto previsto dall’art. 32 del TUEL ed ivi disciplinato (c.d. “Unione speciale”). Il termine di adempimento del predetto obbligo, come di molti altri previsti dalla disposizione da ultimo citata, nonché, per quanto interessa in questa sede, la conseguente decorrenza della previsione di decadenza dal diritto a percepire il gettone di presenza per il consigliere di Comune fino a 1.000 abitanti (art. 16, c. 18), è stato stabilito nel successivo comma 9 del medesimo art. 16, in base al quale “A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’unione”.

Successivamente, l’art. 29, commi 11 e 11-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “milleproroghe”), convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi le scadenze temporali previste dal sopra citato D.L. n. 78/2010, art. 14, inerente all’obbligo di gestione associata di funzioni per i Comuni fino a 5.000 abitanti, che, come sopra visto, erano originariamente stabilite al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 (art. 29, c. 11). Analoga proroga di nove mesi ha interessato anche una serie di scadenze previste dall’art. 16 della Legge n. 148/2011, tra le quali risulta inclusa anche quella prevista dal comma 9 del medesimo art. 16 sopra riportato (art. 29, c. 11-bis).

Il complesso percorso normativo si è arricchito di un’ulteriore, recentissima innovazione apportata dall’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” (c.d. “spending review”), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha nuovamente rielaborato la normativa relativa alle funzioni fondamentali dei Comuni e alle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ridisegnando il contenuto sia dell’art. 14 della L. n. 122/2010, sia dell’art. 16 della L. n. 148/2011.

Invero, quanto alla prima disposizione (art. 14 L. n. 122/2010), la legge sulla spending review, dopo aver elencato le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, ha confermato l’obbligo di esercizio associato, tramite unione ex art. 32 TUEL, o convenzione ex art. 30 TUEL, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, di dette funzioni fondamentali (ad esclusione di quelle inerenti ai servizi anagrafici, elettorali, statistici e stato civile, sempreché queste ultime non siano svolte tramite l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche, nel qual caso rientrano anch’esse nell’esercizio associato). Inoltre, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è stata prevista l’applicazione del disposto di cui al c. 17, lettera a), dell’art. 16 della L. n. 148/2011, che prevede l’abolizione della Giunta comunale e la composizione del Consiglio comunale in soli sei consiglieri, oltre che dal Sindaco.

Ancora, sempre novellando l’art. 14 della L. 122/2010, è stato anche previsto che le eventuali gestioni in convenzione devono avere la durata minima di tre anni e devono necessariamente conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza, pena, nel caso di mancato raggiungimento dei risultati ottimali, l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali esclusivamente con lo strumento dell’unione.

È stato anche stabilito un nuovo termine per l’attuazione delle disposizioni inerenti all’esercizio “condiviso” di funzioni comunali di cui all’art. 14 della L. 122/2010 (in particolare, commi da 25 a 31 quater), precisando che entro il 1° gennaio 2013 deve essere attuata la gestione tramite unione di comuni o convenzione per almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali, prevedendo altresì, in caso di mancato tempestivo adempimento, l’eventuale intervento sostitutivo del Prefetto ai sensi dell’art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativo dell’art. 120 della Costituzione.

Infine, è stato riscritto l’art. 16 della L. n. 148/2011, elaborando nuovamente i primi 16 commi, ora confluiti in 13 commi (v. art. 19, c. 2, L. n. 135/2012), stabilendo che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono, in alternativa a quanto previsto dall’art. 14 della L. 122/2010 e senza pregiudicarne l’attuazione, esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un’unione di comuni disciplinata dal medesimo art. 16 in deroga a quanto previsto dall’art. 32 del TUEL, tra l’altro anch’esso modificato.

5. Premessa tale articolata ricostruzione normativa, che ha visto il sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni più volte modificate nell’arco di un breve periodo, è ora necessario concentrare l’attenzione sul caso concreto prospettato dall’Amministrazione istante.

In base all’originaria versione dell’art. 16, c. 18, della L. 148/2011 veniva stabilita la decadenza dal diritto alla corresponsione del gettone di presenza, previsto in via generale dall’art. 82 del TUEL, per i consiglieri eletti in Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti con decorrenza stabilita, come sopra visto, per richiamo del c. 9 del medesimo art. 16, ossia dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia stato per primo interessato al rinnovo delle cariche elettive (così l’art. 16, c. 9 nella versione storica). Tale scadenza è stata prorogata di nove mesi a seguito dell’entrata in vigore della richiamata legge “milleproroghe” (L. 14/2012, art. 29, c. 11-bis). Pertanto, prima dell’approvazione della recente legge sulla c.d. “spending review”, il termine di attuazione della norma che prevede l’abolizione del gettone di presenza, per quanto non chiaramente intellegibile dal complessivo tessuto normativo in esame, doveva ritenersi verosimilmente slittato all’esito della prima elezione successiva al 13 maggio 2013, giacchè l’unico termine a cui applicare la proroga di nove mesi non poteva che essere quello del 13 agosto 2012.

Tuttavia, la Legge n. 135/2012 (spending review) riscrivendo i primi 16 commi dell’art. 16 della L. 148/2011 ha eliminato l’unico riferimento temporale dotato di un certo grado di certezza, che, come appena visto, risultava, nella versione storica, contenuto nel comma 9 del medesimo articolo 16. Invero, l’attuale comma 9 prevede unicamente la composizione degli organi dell’unione di comuni, ma nulla aggiunge su eventuali scadenze temporali per l’applicazione della norma, seppur il comma 18 dello stesso art. 16 continui tuttora a richiamare il comma 9 al fine della decorrenza temporale dell’eliminazione del gettone di presenza.

Pertanto, al fine di dare risposta al quesito formulato, mancando un referente normativo preciso e puntuale, non può che ricorrersi ad un’interpretazione logico-sistematica (art. 12 preleggi) della complessa normativa sopra esaminata dalla quale può dedursi che, allo stato attuale, l’abolizione del gettone di presenza per i consiglieri comunali di cui trattasi decorre solamente dal momento di costituzione dell’unione di comuni. Unione di comuni che, peraltro, deve essere istituita obbligatoriamente entro il nuovo termine stabilito dalla L. 135/2012, ossia il 1° gennaio 2013 con riguardo all’esercizio condiviso di almeno tre funzioni fondamentali, pena l’attivazione del potere sostitutivo statale. Invero, l’abolizione del gettone di presenza risulta inserita in un contesto di riduzione dei costi della politica nei Comuni di minori dimensioni e di razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, non potendo pertanto immaginarsi un obbligo, normativamente previsto, di gestione associata di tutte le funzioni senza contestuale abolizione o riduzione di parte degli organi comunali (v. art. 16, c. 17, della L. n. 148/2011), ovvero senza abolizione dei trattamenti economici dei consiglieri dei Comuni di più ridotte dimensioni, peraltro svuotati di competenze in favore della costituenda unione di comuni.

        Quindi, concludendo, in disparte l’ipotesi in cui il Comune abbia deciso di esercitare le proprie funzioni fondamentali tramite l’istituto della convenzione nel pieno rispetto dei parametri prescritti dall’art. 14, c. 31-bis, della Legge n. 122/2010, deve ritenersi che il Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a decorrere dal momento in cui è sancita l’adesione all’unione di comuni, quale che sia la modalità prescelta (esercizio di tutte le funzioni sin da subito, ovvero gradualmente secondo le scadenze stabilite dal nuovo art. 14, c. 31-ter, della L. n. 122/2010) e comunque entro il 1° gennaio 2013, non può più applicare ai propri consiglieri le disposizioni di cui all’art. 82 del TUEL.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni ed osservazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria, all’Amministrazione interessata.



Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 20 settembre 2012.

  IL RELATORE                                                            IL PRESIDENTE

dott. Massimo Agliocchi                                                dott. Roberto Tabbita



Depositata in Segreteria il 20 settembre 2012

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena RUSSO

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Messaggio  ivano Ven 30 Mag 2014 - 3:57

Secondo un articolo di italia oggi,in data odierna,sotto i mille abitanti NESSUN gettone di presenza.

ivano

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Messaggio  ivano Ven 30 Mag 2014 - 4:10

Comunque l'ultima parte dell'articolo suddetto non pare molto chiaro....
A questo punto rinuncio a capire e sospendo tutto !!!

ivano

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Messaggio  francodan Ven 30 Mag 2014 - 4:27

io ormai mi sono convinto che nel 2014 non si deve spendere più del 2013.....
e cosi andrò avanti.....e si adotteranno gli atti conseguenti finchè nuova legge non preciserà il tutto ....
francodan
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