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retroattività rendita catastale???
L'Ufficio Tributi ha emesso un accertamento per parziale versamento ICI per l'anno 2007 nei confronti di un contribuente che ha accatastato l'immobile oggetto di tassazione solo nel 2008, prendendo come riferimento la rendita attribuitagli dall'Agenzia del Territorio. E' da dire che il contribuente è residente nell'immobile da vari anni ed è iscritto al ruolo Tarsu ed acquedotto del comune. Dunque è corretto prendere la rendita attribuitagli nel 2008 per accertare il 2007? E visto che cè una differenza tra quanto versato e quanto dovuto magari è corretto omettere sanzioni e interessi e procedere con il recupero della sola imposta????? Aiutatemi!!!!
Michy82- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 12.06.12
Re: retroattività rendita catastale???
Michy82 ha scritto:L'Ufficio Tributi ha emesso un accertamento per parziale versamento ICI per l'anno 2007 nei confronti di un contribuente che ha accatastato l'immobile oggetto di tassazione solo nel 2008, prendendo come riferimento la rendita attribuitagli dall'Agenzia del Territorio. E' da dire che il contribuente è residente nell'immobile da vari anni ed è iscritto al ruolo Tarsu ed acquedotto del comune. Dunque è corretto prendere la rendita attribuitagli nel 2008 per accertare il 2007? E visto che cè una differenza tra quanto versato e quanto dovuto magari è corretto omettere sanzioni e interessi e procedere con il recupero della sola imposta????? Aiutatemi!!!!
se l'immobile era già presente nel 2007 e successivamente non ha subito modifiche sicuramente è corretto prendere a riferimento il classamento proposto e confermato dall'agenzia del territorio
è da ricordare che la data di riferimento è quella dell l'ultimazione dei lavori o la data di effettivo utilizzo se antecedente
non mi sembra corretto omettere sanzioni e interessi in quanto la base imponibile non ha subito variazioni e quindi se il contribuente ha versato su un valore inferiore, sottoscrivendo successivamente l'atto di aggiornamento catastale che propone una rendita + elevata, ritengo opportuno e necessario che siano computate anche sanzioni e interessi
qualora la rendita catastale proposta sia stata rettificata dall'agenzia, la stessa risulta cmq applicabile fin dalla iscrizione in atti, in quanto atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Re: retroattività rendita catastale???
il mio comune ha più zone censuarie, sui fogli dove passa il confine della zona censuaria vi sono molti immobili che risultano essere in una zona invece che in un'altra.
alle volte il problema interessa interi fabbricati, alle volte (visto che il catasto su segnalazione del cittadino o in fase di voltura ha corretto singole unità immobiliari) la problematica riguarda solo alcune particelle, percui in un immobile abbiamo diverse zone censuarie attribuite agli alloggi (o c/6 o altra tipologia).
ora nel momento che un immobile va a posto, fino che anno si può richiedere quanto di troppo versato e/o il comune può chiedere quanto versato in meno, quali poi secondo voi gli interessi (passivi o attivi) da richiedere?
alle volte il problema interessa interi fabbricati, alle volte (visto che il catasto su segnalazione del cittadino o in fase di voltura ha corretto singole unità immobiliari) la problematica riguarda solo alcune particelle, percui in un immobile abbiamo diverse zone censuarie attribuite agli alloggi (o c/6 o altra tipologia).
ora nel momento che un immobile va a posto, fino che anno si può richiedere quanto di troppo versato e/o il comune può chiedere quanto versato in meno, quali poi secondo voi gli interessi (passivi o attivi) da richiedere?
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
zone
...ora nel momento che un immobile va a posto...
occorre chiarie quale sia l'accatastamento e la data di inserimento a catasto e a chi e in che misura tanto sia attribuibile al contribuente.
Gli anni comunque accertabili sono i cinque precedenti , anche per il rimborso, e gli interssi da corrisponeder sono i legali ( piu' o meno i punti che l'ente ha eventualmente deliberato in riferimento agli interessi tributari )
occorre chiarie quale sia l'accatastamento e la data di inserimento a catasto e a chi e in che misura tanto sia attribuibile al contribuente.
Gli anni comunque accertabili sono i cinque precedenti , anche per il rimborso, e gli interssi da corrisponeder sono i legali ( piu' o meno i punti che l'ente ha eventualmente deliberato in riferimento agli interessi tributari )
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