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Indennità di lavoro festivo art. 24.

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Indennità di lavoro festivo art. 24. Empty Indennità di lavoro festivo art. 24.

Messaggio  comune di chiaravalle Lun 30 Lug 2012 - 2:58

Si desidera conoscere i differenti casi in cui corrispondere al personale di polizia municipale (ma anche, ad esempio, al personale dei servizi sportivi durante le domeniche in cui è in servizio per garantire lo svolgimento dei campionati dilettantistici) le seguenti indennità previste dal CCNL 2000:
a) comma 1 dell’art. 24,
b) comma 2 dello stesso,
c) successivo comma 5 e,
infine, d) art. 22 comma 5.

La polizia municipale, nel caso più specifico, è articolata su due turni ordinari dal lunedì al sabato (8-14 e 14-20) ed un solo turno (se così si può chiamare) di 6 ore, di regola antimeridiano, la domenica e in tutte le festività infrasettimanali, composto da 2 agenti che operano contemporaneamente, a rotazione tra il personale.

A parere di chi scrive, l’art. 22 si applica nelle sole giornate in cui si volge la “effettiva prestazione in turno”, ossia in cui è garantito un orario di servizio di almeno 10 ore continuative (comma 6: quindi solo dal lunedì al sabato).

L’art. 24 comma 5 riguarda il caso di lavoro “festivo” (senza distinguere la domenica dagli infrasettimanali), “ordinario” (per le ore non eccedenti le 35 durante la festività infrasettimanale o la domenica o che, comunque, vengono conguagliate con riposi compensativi anticipatamente nella stessa settimana o nella settimana successiva) e “anche in assenza di rotazione per turno” (quindi la domenica).

Il comma 2 riguarderebbe il “lavoro straordinario festivo infrasettimanale”, quando eccede le 35 ore settimanali (o addirittura le 36, non ritenendosi giustificabile nell’attuale sistema di riduzione oraria a 35 ore un costante raggiungimento della 36esima ora remunerata in forma aggiuntiva).
Nel favor del prestatore di lavoro, trattandosi di settimane particolari in cui l’orario ordinario di lavoro non sarebbe di 35, bensì di 29 ore, si può considerare straordinario anche quello che superi le 29 ore settimanali.

Il comma 1 infine, per esclusione, si applicherebbe nelle domeniche non coperte dalle norme precedenti e, quindi, quando il riposo settimanale non coincide con la domenica, bensì venga anticipato o posticipato per (1) esigenze di servizio “particolari”, che non significa eccezionali, occasionali o episodiche, ma si ritiene che il significato letterale non possa neppure ammettere che siano esigenze generali, costanti, a periodicità settimanale fissa e programmata, solo per garantire la normale copertura dell’orario di servizio. (2) O in ogni altro caso in cui il dipendente nella giornata di domenica assomma anche ore straordinarie di lavoro, rispetto a quelle che avrebbe dovuto ordinariamente svolgere. (3) Ciò avviene anche quando lo stesso lavoratore lavori nella stessa settimana sia in un giorno festivo infrasettimanale, sia la domenica che conclude tale settimana.

Se non si raggiunge una costruzione ermeneutica sistematica e concorde, che consenta di armonizzare questi 4 commi e avere per ciascuno dei 4 un ambito di applicazione, è difficile evitare un accavallamento e una sovrapposizione in alcuni casi, alimentando conflittualità e malintesi.

Quindi la soluzione corretta potrebbe essere la seguente:

- lavoro ordinario dal lunedì al sabato: art. 22,
- lavoro domenicale in ciclo ordinario, in assenza di turnazione che copra almeno 10 ore di servizio: art. 24 comma 5 con riposo compensativo
- lavoro festivo infrasettimanale: art. 24 comma 2 o, a richiesta, riposo compensativo
- lavoro domenicale al di fuori della rotazione ordinaria assegnata (esigenze particolari) oppure lavoro straordinario domenicale oltre le 6 ore (essendo qui presunta l’esigenza addirittura straordinaria, che costituisce un quid pluris rispetto a particolare): art. 24 comma 1

E’ avallabile questa soluzione?

comune di chiaravalle

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Indennità di lavoro festivo art. 24. Empty Turni

Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Lug 2012 - 3:04

Niente maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale agli agenti di polizia municipale che svolgano servizi organizzati in turni, quando detti servizi ricadano in giornate festive.
La Corte di cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza 9 aprile 2010, n. 8458 risolve definitivamente una questione interpretativa ed operativa che da sempre pregiudica il buon funzionamento dei comuni, creando scintille nelle relazioni sindacali.
Infatti, da sempre gli agenti di polizia locale, supportati fieramente dai sindacati, per le giornate di lavoro ricadenti nei festivi infrasettimanali rivendicano il cumulo di più trattamenti economici: l'indennità di turno in giornata festiva e lo straordinario con maggiorazione per lavoro in giornata festiva.
La Corte di cassazione ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza della Corte di appello di Lecce 27 settembre 2005, n. 1660, che aveva a sua volta confermato la decisione del giudice del lavoro di escludere per gli agenti appartenenti al corpo di polizia locale il cumulo dell'indennità di turno con lo straordinario festivo.
La decisione della suprema corte dovrebbe finalmente mettere un punto fermo su una questione, oggettivamente nata su fondamenta d'argilla.
La tesi sostenuta da ricorrenti e sindacati, nettamente rigettata dalla Cassazione, si fonderebbe sulla circostanza che ai sensi dell'articolo 24 del Ccnl 14/9/2000 del comparto regioni autonomie locali il trattamento per attività prestata in giorno festivo spetterebbe comunque a tutti i dipendenti, siano o meno inseriti in attività organizzate per turni: di conseguenza, l'indennità di turno sarebbe autonoma dal compenso per lavoro festivo, il che ne autorizzerebbe il cumulo.
La Cassazione spiega che le cose non stanno affatto così. L'istituto della turnazione è integralmente regolato dall'articolo 22 sempre del Ccnl 14/9/2000, il quale compensa interamente il disagio causato dalla particolare articolazione oraria, maggiorando del 10% la retribuzione nei turni diurni, del 30% nei turni notturni e festivi e del 50% nei turni festivi e notturni.
Al lavoro organizzato su turni risulta totalmente inapplicabile la disciplina del trattamento economico per attività prestata in giorno festivo, che corrisponde, sostanzialmente, ad un'attività lavorativa in orario straordinario, svolta, cioè, al di là degli obblighi orari del lavoratore. Insomma, l'articolo 24 vale per i dipendenti non turnisti, eccezionalmente chiamati ad effettuare prestazioni lavorative in giornate festive in straordinario.
Ricorda la Cassazione che lo straordinario, però, presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro. Ma, per i lavoratori turnisti la prestazione lavorativa in turno ricadente in giornata festiva non è «straordinaria», ma normale orario contrattuale di lavoro.
Per questa ragione, nei confronti del personale turnista si applica esclusivamente l'articolo 22 del Ccnl 14/9/2000 e non l'articolo 24, destinato solo a personale non turnista.
Unica limitata ipotesi di estensione della disciplina dell'articolo 24 ai dipendenti inseriti in servizi organizzati per turni è quella nella quale il lavoratore turnista sia chiamato in via eccezionale a svolgere la propria attività nella giornata che, in base al turno assegnato, quella settimana avrebbe dovuto essere di riposo.
FONTE: ITALIA OGGI
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Indennità di lavoro festivo art. 24. Empty Re: Indennità di lavoro festivo art. 24.

Messaggio  benna65 Lun 27 Ago 2012 - 11:24

Ancora una volta confusione totale...
1 - Il turno non è altro che una modalità di fornire l'orario ordinario di 35/36 ore settimanali (vedi parere Aran).
2 - L'indennità di turno si applica solo all'orario ordinario (vedi parere Aran).
3 - I festivi infrasettimanali hanno specifica disciplina nel contratto (art. 24 c.2) e sono remunerati con lo straordinario o con un riposo compensativo perchè siamo in presenza di una eccedenza rispetto all'orario ordinario (tanto per capirci gli altri dipendenti comunali lavorano 30 ore in quella settimana in cui ricade un festivo infrasettimanale).
4 - In presenza di una disciplina specifica contrattuale risulta già anomalo inserire un festivo infrasettimanale all'interno del turno.
5 - Qualora si voglia proprio "forzare il contratto" inserendo tale festivo all'interno del turno di 35/36 ore (e non di 29/30), la CASSAZIONE (qualora la mia interpretazione non è corretta) o chi pensa di saperla interpretare diversamente mi dovrebbe spiegare perchè lavorando 6 ore di più rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale non si accede alla remunerazione contemplata per l'eccedenza lavorativa (art. 24)!

La confusione nasce dal punto 3 sopra menzionato, il festivo infrasettimanale ha disciplina a parte e non va inserito nel turno. Essendo remunerato con lo straordinario questo, tiene già conto se si tratta di straordinario festivo o straordinario festivo/notturno. Pertanto si è in errore se si pensa di cumulare l'indennità di turno con lo straordinario, ma allo stesso modo si è in errore se si pensa che al lavoratore spetti solo l'indennità di turno.

La sentenza 9 aprile 2010, n. 8458 recita:
In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2. Infatti l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro.

Domanda: qual'è il normale orario di lavoro?
Se tutti quanti in quella settimana lavorano 30 ore pare logico nonchè evidente che quello è il normale orario di lavoro!

Quindi se il turno non viene ridotto a 29/30 ore settimanali (orario ordinario) ma rimane di 35/36 ore, siamo in presenza di una eccedenza lavorativa e va remunerata (solo) con lo straordinario.
Se invece viene ridotto a 29/30 ore settimanali significa che se è pur vero che il turnista viene remunerato in questo caso solo con l'indennità di turno per il festivo infrasettimanale (in turno) rimane a casa un'altro giorno della settimana.

IL DATORE DI LAVORO NON PUO' PREDISPORRE TURNI CON UN NUMERO DI ORE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO PER CONTRATTO SETTIMANALMENTE!
SE LO SI SUPERA NON E' CORRETTO PARLARE DI PRESTAZIONE IN TURNO PER LE ORE ECCEDENTI!

Ad esempio, la protrazione dell'orario giornaliero (7 ore al posto delle 6 previste) è retribuita con l'indennità di turno? NO, la settima ora è retribuita con lo straordinario perchè non fa parte dell'orario ordinario.

In conclusione, o si lavorano le medesime ore in tutto il Comune oppure si compensa il lavoro eccedente con lo straordinario (o riposo compensativo).

"Per questa ragione, nei confronti del personale turnista si applica esclusivamente l'articolo 22 del Ccnl 14/9/2000 e non l'articolo 24, destinato solo a personale non turnista. Unica limitata ipotesi di estensione della disciplina dell'articolo 24 ai dipendenti inseriti in servizi organizzati per turni è quella nella quale il lavoratore turnista sia chiamato in via eccezionale a svolgere la propria attività nella giornata che, in base al turno assegnato, in quella settimana avrebbe dovuto essere di riposo".

Esattamente, ma va letta al contrario da quello che i datori di lavoro intendono.
Il termine "eccezionale" poi non è un vincolo per il lavoratore per accedere alla remunerazione ma una "limitazione" per il datore di lavoro per non farne un abuso.
Il riposo settimanale (regolato dall'art. 24 c.1) infatti è un diritto "irrinunciabile" (art 36 Cost. e 2109 c.c) pertanto lo si può derogare solo per casi eccezionali. Al contrario si tende a negare tale diritto al lavoratore solo perchè qualche Comune "ordinariamente" (quindi con routine) predispone turni senza il riposo settimanale.
La prestazione lavorativa effettuata nel settimo giorno consecutivo è di per sè un evento eccezionale (vedi Aran).

Ognuno legge quel che vuol vedere nelle sentenze, la logica e la disparità di trattamento non contano.
Viva l'Italia e la certezza del diritto.

benna65

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Indennità di lavoro festivo art. 24. Empty Re: Indennità di lavoro festivo art. 24.

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