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Interpello rinviato per competenza ad un altro ufficio

3 partecipanti

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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Interpello rinviato per competenza ad un altro ufficio

Messaggio  Gigi Lun 1 Ott 2012 - 13:50

Ho proposto all'agenzia delle entrate interpello per risolvere il dibattuto caso di scrittura privata o atto pubblico per la costituzione di un diritto d'abitazione ai fini IMU 1à casa per appartamento dato ad uso gratuito ad un familiare.Dopo circa 2 mesi l'agenzia mi comunica che la richiesta d'interpello è stata inoltrata per competenza al Comune di Roma ai sensi della risoluzione n.73 del 6.07.2012 senza che detto Comune provvedesse a comunicarmi la data di ricezione dell'istanza,nonostante una mia richiesta rimasta senza risposta.Ritengo che ai sensi dell'art.11 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie detta comunicazione costituisca un obbligo, anche al fine eventuale di dover calcolare il termine di decorrenza dei 120 giorni per la maturazione del silenzio assenso.Grato porgo cordiali saluti.Gigi
e-mail:diaroby1@libero.it

Gigi

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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Interpello

Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Ott 2012 - 23:59

e' come dici e solo in caso di risposta negativa da parte dell'ente potrai richiedere all'ente stesso la data di ricezione che sara' la partenza del computo dei giorni
Paolo Gros
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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Invio dell'interpello per competenza dall'Ag.Entrate al Comune senza comunicazion da parte di quest'ultimo all'interpellante

Messaggio  Gigi Mer 3 Ott 2012 - 1:08

Interpello rinviato per competenza ad un altro ufficio
Gigi il Lun 1 Ott 2012 - 21:50

.Ho proposto all'agenzia delle entrate interpello per risolvere il dibattuto caso di scrittura privata o atto pubblico per la costituzione di un diritto d'abitazione ai fini IMU 1à casa per appartamento dato ad uso gratuito ad un familiare.Dopo circa 2 mesi l'agenzia mi comunica che la richiesta d'interpello è stata inoltrata per competenza al Comune di Roma ai sensi della risoluzione n.73 del 6.07.2012 senza che detto Comune provvedesse a comunicarmi la data di ricezione dell'istanza,nonostante una mia richiesta rimasta senza risposta.Ritengo che ai sensi dell'art.11 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie detta comunicazione costituisca un obbligo, anche al fine eventuale di dover calcolare il termine di decorrenza dei 120 giorni per la maturazione del silenzio assenso.Grato porgo cordiali saluti.Gigi
e-mail:diaroby1@libero.it.
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Interpello
Paolo Gros Ieri a 7:59

.e' come dici e solo in caso di risposta negativa da parte dell'ente potrai richiedere all'ente stesso la data di ricezione che sara' la partenza del computo dei giorni
Replica:
Ringrazio per la sollecita risposta ma ritengo che con l'espressione""solo in caso di risposta negativa potrai chiedere all'ente.."" intendeva dire:in caso di rifiuto( o che è lo stesso inadempimento...) in quanto nell'interpello in caso di risposta negativa l'interpellante non può impugnare la risoluzione ma soltanto uniformarsi o meno ad essa.





Gigi

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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Risoluzione all'interpello di cui al precedente messaggio del 1.10.2012

Messaggio  Gigi Ven 12 Ott 2012 - 7:16

Gentile Sig.Paolo Gros,
faccio seguito al mio messaggio del 1.10.2012 (col quale facevo presente dell'invio per competenza del mio interpello dall'Agenzia Entrate al Comune di Roma circa la forma di atto da dare alla costituzione del diritto di abitazione ai fini IMU 1a casa)per segnalare di aver ricevuto nelle more la risoluzione n.19 rilevabile da Internet con la quale si chiarisce che nel caso in esame occorre la scrittura pubblica a mezzo notaio o quella privata autenticata soggetta a trascrizione.In altri termini la possibilità di ricorrere alla scrittura privata autentica è soltanto teorica in quanto il Comune
non accetta la richiesta di autentica della firma,non essendo il pubblico ufficiale autorizzato a tale atto.Quindi bisognerebbe ricorrere al notaio,ammesso che questo sia disposto solo per l'autentica.Per la trascrizione la Conservatoria accetterebbe solo gli atti presentati dal notaio.Pertanto ci si trova di fronte ad un vicolo chiuso dal quale si potrà uscire soltanto rivolgendosi al notaio per l'intera pratica,sostenendo la spesa non indifferente di circa €2000/2300.In questi giorni si è tanto parlato di semplificazioni procedurali ma in effetti è stata solo una mera illusione .Cordiali saluti
Gigi


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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Re: Interpello rinviato per competenza ad un altro ufficio

Messaggio  Lucio Guerra Ven 12 Ott 2012 - 10:07

Gigi ha scritto:Gentile Sig.Paolo Gros,
faccio seguito al mio messaggio del 1.10.2012 (col quale facevo presente dell'invio per competenza del mio interpello dall'Agenzia Entrate al Comune di Roma circa la forma di atto da dare alla costituzione del diritto di abitazione ai fini IMU 1a casa)per segnalare di aver ricevuto nelle more la risoluzione n.19 rilevabile da Internet con la quale si chiarisce che nel caso in esame occorre la scrittura pubblica a mezzo notaio o quella privata autenticata soggetta a trascrizione.In altri termini la possibilità di ricorrere alla scrittura privata autentica è soltanto teorica in quanto il Comune
non accetta la richiesta di autentica della firma,non essendo il pubblico ufficiale autorizzato a tale atto.Quindi bisognerebbe ricorrere al notaio,ammesso che questo sia disposto solo per l'autentica.Per la trascrizione la Conservatoria accetterebbe solo gli atti presentati dal notaio.Pertanto ci si trova di fronte ad un vicolo chiuso dal quale si potrà uscire soltanto rivolgendosi al notaio per l'intera pratica,sostenendo la spesa non indifferente di circa €2000/2300.In questi giorni si è tanto parlato di semplificazioni procedurali ma in effetti è stata solo una mera illusione .Cordiali saluti
Gigi


potrebbe cortesemente indicare il link per la consultazione della risoluzione

grazie lucio
Lucio Guerra
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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Risoluzione con risposta n.19 -2012 (IMU-Costituzione di Diritto Abitaz)

Messaggio  Gigi Dom 14 Ott 2012 - 13:45


Gentile Sig.Lucio,per corrispondere alla Sua richiesta di indicare il link che ha riportato la risoluzione all'interpello da me posto ho ritenuto ad ogni buon fine riportarLe qui di seguito l'intero testo della risoluzione commentato dal mio post s/c del 12 ottobre /2012-18:07 che avrei preferito riproporlo al Comune sotto forma di riesame
(che purtroppo è inamissibile per interpelli che hanno formato oggetto di un precedente esame),adducendo come nuovi elementi:
1) l'impossibilità di un'autentica di firma da parte del Comune,
2)che l'art.2644 C.C.,che ha carattere dichiarativo e non costitutivo, per gli effetti della trascrizione fa riferimento alla tutela dei terzi in buona fede che abbiano acquistato il bene, e non certo dei diritti vantabili dal fisco,
3)che in base all'orientamento di una consolidata giurisprudenza (V.ad es.Cass.Sez.U
n.00071 del 12.01.1972)per l'art.2704 C.C.sono considerati" terzi" solo coloro che sono titolari di diritti giuridicamente incompatibili con il contenuto della scrittura e di conseguenza dalla nozione di "terzo"andrebbe escluso il fisco che agisce in veste d'impositore del tributo, del tutto distinto e non in conflitto con quelli derivanti ai contraenti dell'atto sottoposto a registrazione.
Saluti cordiali
Gigi

""""Risposta 19 - 2012 (IMU - Costituzione di un diritto reale di abitazione)
Sig. xxxxxx xxxxxx
Via xxxxxxx xxxxxxx n. xx
00151 Roma (RM)
Prot. xxxxxx dell’xx xxxxxxx xxxx
Oggetto: interpello n. 20 del 27 luglio 2012 prot. n. xxxxxx presentato dal Sig. xxxxxx xxxxx
Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) su un immobile sito sul territorio comunale, il signor xxxxxx xxxxx ha esposto il seguente

CASO CONCRETO E PERSONALE
L’istante dichiara che la moglie è proprietaria di un immobile sito in Roma concesso in uso gratuito ad un figlio il quale vi risiede e vi dimora. Chiede, pertanto, se sia possibile costituire sull’immobile un diritto reale di abitazione a favore del figlio che lo utilizza allo scopo di usufruire delle agevolazioni relative all’abitazione principale ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Il contribuente ritiene che stipulando una scrittura privata ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile o, eventualmente, un atto pubblico con cui costituire un diritto reale sull’abitazione in argomento, sia possibile beneficiare per la medesima dell’aliquota agevolata prevista da Roma Capitale per l’abitazione principale.

RISPOSTA DELL’UFFICIO
In via preliminare si evidenzia come l’articolo 13, comma, del D.L. 201 del 2011 individui il presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e che l’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 contempli tra i soggetti passivi, tra gli altri, il titolare del diritto di abitazione.
Il quesito proposto dall’istante trova risposta nel combinato disposto degli artt. 1350, 2643 e 2657 del codice civile. Infatti, mentre l’articolo 1350 c.c. prescrive la forma scritta a pena di nullità (c.d. forma ad substantiam) per i contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione, l’articolo 2643 c.c. sancisce l’obbligo della trascrizione per tale tipologia di contratti. Infine, l’articolo 2657 c.c. statuisce che il titolo in forza del quale può essere eseguita la trascrizione, per la parte che qui interessa, è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
Alla luce della normativa civilistica sopra richiamata, pertanto, il quesito posto va risolto nel senso che il mutamento della soggettività passiva in materia di imposta municipale propria (IMU) e il conseguente beneficio fiscale previsto per l’abitazione principale è soggetto all’onere della trascrizione gravante sul contribuente, trascrizione che, nel caso di specie, può riguardare esclusivamente l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 253 del 19 dicembre 2003.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Il Dirigente
Carmine Filippo Cellucci """"

Gigi

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Interpello  rinviato per competenza ad un altro ufficio Empty Re: Interpello rinviato per competenza ad un altro ufficio

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