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IMU SU AREE FABBRICABILI

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Messaggio  Piero64 Lun 11 Mar 2013 - 8:01

Vorrei sapere se si puo' contestare il valore venale attribuito dal comune di ............, visto che da qualche anno l'Autorita' di Bacino per problemi di dissesto idrogeologico non autorizza l'iter burocratico per stipulare l'atto di convenzione con il comune stesso?

Piero64

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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Mar 2013 - 8:11

il forum r si riferisce a problematiche di carattere generale e non riferite a singolo ente che nello specifico occorerebbe non indicare.
Paolo Gros
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Messaggio  Piero64 Lun 11 Mar 2013 - 8:17

mi dispiace non era nelle mie intenzioni.


Ultima modifica di Piero64 il Mar 12 Mar 2013 - 4:05 - modificato 1 volta.

Piero64

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 11 Mar 2013 - 12:13

no

Ai fini dell'Ici, per la qualificazione di edificabilità di un'area occorre far riferimento a quella desumibile dal piano regolatore generale adottato dal comune, a prescindere dall'approvazione del piano stesso da parte della regione ovvero dall'attuazione di strumenti urbanistici attuativi. Questo principio è stato sancito dagli articoli 11-quaterdecies, comma 16, del Dl n. 203/05 e 36, comma 2, del Dl n. 223/06 che sono norme di interpretazione autentica e, come, tali, applicabili retroattivamente. Lo ha affermato dalla Cassazione (sentenza n. 21764/09), che ha ribadito alcuni principi della giurisprudenza di legittimità e dalla Consulta. Un contribuente proprietario di un terreno aveva ricevuto una serie di avvisi di accertamento Ici relativamente a più annualità. L'Amministrazione riteneva doversi qualificare tale terreno quale area edificabile, come tale tassabile in relazione al valore venale. Diversamente, il contribuente riteneva errata tale qualificazione, in quanto l'utilizzabilità edificatoria del terreno avrebbe dovuto essere effettiva. Inoltre, la difesa del contribuente ha posto in discussione la natura interpretativa di alcune norme che sono intervenute a determinare la definizione di area edificabile e, pertanto, la relativa retroattività, in base a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto del contribuente. Per comprendere appieno la sentenza, occorre guardare al quadro normativo di riferimento. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 504/92 (decreto Ici) prevede che per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di esproprio per pubblica utilità. Inoltre, ai fini della tassazione del tributo comunale, l'articolo 5, comma 5, del decreto Ici prevede che per le aree edificabili occorre considerare il valore venale in comune commercio al primo di gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, e così via. Nel corso degli anni, tuttavia, la definizione di edificabilità dell'area è stata al centro di una vera querelle giurisprudenziale e dottrinale, al punto che lo stesso legislatore ha deciso di intervenire. Infatti, prima con l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, del Dl n. 203/05 e, successivamente, con l'articolo 36, comma 2, del Dl n. 223/2006, il legislatore ha stabilito che ai fini dell'Ici (ma anche di altre imposte) un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, a prescindere dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Questo vuole significare che la natura edificabile di un'area è ben desumibile anche dal piano regolatore generale (Prg) adottato da un comune, anche se esso non è ancora stato approvato dalla regione e non sono stati ancora adottati strumenti urbanistici attuativi. Tuttavia, la bagarre sembra non essersi arrestata, in quanto una parte della giurisprudenza e della dottrina ritenevano che le citate norme non fossero di interpretazione autentica, ma avessero natura innovativa e, come tali, non applicabili retroattivamente. A tale proposito, è intervenuta la Consulta che con la sentenza n. 41/08 ha sancito la legittimità costituzionale delle citate norme e la loro natura interpretativa e conseguente applicabilità retroattiva. La Suprema corte ha ora rigettato le richieste del contribuente proprio in virtù delle sopra citate norme di interpretazione autentica e ha respinto il dubbio circa la loro natura non interpretativa. Il contribuente ha eccepito a tale riguardo quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto del Contribuente, secondo cui l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta solo in casi eccezionali, con legge ordinaria e qualificando tali disposizioni come appunto norme di interpretazione autentica. Ebbene, tale espressa qualificazione manca in entrambe le disposizioni in parola, ma la Consulta nella sentenza citata "giustifica" la loro natura interpretativa in base al fatto che quanto espresso da tali norme è semanticamente contenuto nell'articolo 2 del decreto Ici. E allora, occorre capire una cosa: a che serve uno Statuto dei diritti del contribuente che viene sistematicamente disapplicato? © RIPRODUZIONE RISERVATALo stralcio- Sentenza n. 21764 del 14 ottobre 2009Tale interpretazione della norma è conforme a una qualificazione come interpretazione autentica delle disposizioni citate e a una lettura costituzionalmente compatibile delle stesse, come ha chiarito la Corte costituzionale, con la sua pronuncia del 27 febbraio 2008 n. 41, nella quale si afferma che la disposizione censurata, ha natura di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b del decreto legislativo istitutivo dell'Ici, in quanto si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevoli. Inoltre, secondo la Corte costituzionale la potenzialità edificatoria della'rea fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dall'eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell'acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo...
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Messaggio  Piero64 Mar 12 Mar 2013 - 4:08

Grazie.

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