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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  SOFRONISCO Gio 30 Mag 2013 - 12:13

In un piccolo comando di polizia municipale lavorano da lunedì a sabato.

Nei festivi infrasettimali li fanno lavorare...; è corretto?

Sapevo del problema dei festivi infrasettimanali, ma dovrebbe valere solamente per chi lavora 7 giorni su 7... non per chi lavora dal lunedì a sabato.

Condividete?

SOFRONISCO

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty lavorano

Messaggio  carlomagno Gio 30 Mag 2013 - 12:49

prendono il turno e hanno diritto al recupero della giornata, il turno assorbe altre indennità non il recupero che non e un indennità ovviamente.

carlomagno

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  vgiannotti Gio 30 Mag 2013 - 13:06

La cassazione con successive tre sentenze di fila non riconosce più il riposo settimanale o lo straordinario a richiesta, ma il personale ha solo diritto alla retribuzione della turnazione (festiva chiaramente). Posizione questa identica a quanto sostenuto da sempre, dall'ARAN, dalla Funzione Pubblica e dal Ministero degli Interni

vgiannotti

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Messaggio  SOFRONISCO Gio 30 Mag 2013 - 15:44

Quanto dici non dovrebbe valere solamente nel caso di turni che comprendono 7 giorni su 7?

SOFRONISCO

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty non e proprio cosi

Messaggio  carlomagno Gio 30 Mag 2013 - 15:46

Ci sono sentenze diverse e comunque sui 7 giorni.
Non sussiste comunque nessuna sentenza a sezioni unite.
Invito a rileggere il contratto il turno sostituisce altre indennità non il riposo compensativo inoltre come gia dibattuto in questo forum: http://www.paologros.net/t15781-giorno-riposo-settimanale
ti allego vecchio post con sentenze a favore del diritto a riposo:

La dicitura dell’art. 24, 2° comma, non deve intendersi affatto una ulteriore indennità ma essa è unicamente una diversa quantificazione della base remunerativa.
Quindi non un compenso aggiuntivo (come quello previsto al comma 1° dell’art. 24 dello stesso CCNL) ma una vera e propria diversa quantificazione della retribuzione base per il pagamento del lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale. La giornata festiva (infrasettimanale) lavorata non costituisce, di per sé “servizio straordinario” ma viene compensata con la misura economica pari al servizio straordinario festivo.
E’ errato, pertanto, argomentare che ai turnisti che lavorano in giornata festiva infrasettimanale vada applicata esclusivamente l’indennità di turno in quanto, come detto prima, la misura economica pari allo straordinario festivo non costituisce una particolare indennità, né un’indennità aggiuntiva ma è semplicemente quanto previsto da specifica norma contrattuale, la quale individua una diversa quantificazione della retribuzione base.
Sotto questo profilo occorre anche evidenziare l’errore operato dall’ARAN la quale, considera l’applicazione dell’art. 24, 2° comma, come un’indennità aggiuntiva a quella dell’art. 22 relativa al turno.
Tale giudizio va invece rivisto nel senso che il pagamento di una quota relativa allo straordinario è esclusivamente un riconoscimento di tipo economico (quantitativo) e non di tipo qualitativo.
In altri termini la giornata festiva infrasettimanale non configura servizio straordinario in senso stretto ed “i pareri espressi sulla questione dal Ministero dell’Interno e dall’A.R.A.N. non sono vincolanti e per le ragioni esposte appaiono anche non convincenti sul piano logico-giuridico”. (Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - Sent. n. 5873/2004).

Come parimenti fuorviante è il riferimento alla statuizione contenuta nell’art. 22, 5° comma sopra citato “al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”, perché la maggiorazione del 30%, prevista dall’art. 22, 5° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, è costituita dal 10% spettante per la ordinaria turnazione settimanale in dipendenza della variabilità degli orari di servizio e da un ulteriore 20%, che compensa solo la maggiore gravosità del lavoro festivo, dovendosi affrontare un diverso ed ulteriore sacrificio rispetto al “disagio” della variabilità dell’orario di lavoro, compenso che del resto è previsto nella stessa misura anche per i lavoratori non turnisti ex art. 24, 5° comma dello stesso contratto.
Il personale adibito a turni di lavoro sarebbe evidentemente penalizzato nella sua retribuzione rispetto al restante personale non turnista, esistente addirittura magari all’interno della stessa Polizia Municipale (basti pensare al personale a part-time, con orario fisso o non soggetto a turnazione), il quale nella medesima giornata (festiva) non è tenuto alla prestazione lavorativa.
Ragion per cui l’art. 24, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, per come è formulato, deve essere applicato al personale che effettua la propria prestazione lavorativa secondo modalità articolate in turni di lavoro, senza distinguere tra lavoratori turnisti e non turnisti, per consentire, quindi, agli stessi la scelta tra l’effettuare il riposo compensativo (per l’attività lavorativa resa in una giornata festiva infrasettimanale) od optare per una maggiore retribuzione.
L’art. 24, comma 2 del CCNL del 14/09/2000 - Rubrica (Trattamento per il lavoro festivo - riposo compensativo), è molto chiaro nello stabilire che “l’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Dalla norma contrattuale sopra richiamata, quindi, si evince chiaramente che per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali la retribuzione delle ore lavorate, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (30%), è beneficio alternativo rispetto al riposo compensativo, con facoltà di scelta rimessa al lavoratore - creditore.

In questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con le Sentenze n. 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106 del 17 aprile 2007 che, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5875 del 2004, ha sancito il diritto del personale turnista, che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, al riposo compensativo o, a sua scelta, al compenso a titolo di lavoro straordinario in luogo della fruizione del riposo compensativo maturato e non goduto:
“...Nel caso di attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale il diritto al compenso di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268 del 1987 (ora art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000) previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall’art. 17 del D.P.R. n. 268 del 1987 (ora art. 24 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2).
Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli (Sentenza n. 5874/2004) al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell’interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni,altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell’ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citati (ora art. 22 ed art. 24), conferma l’infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune di Trecase ricorrente, erroneamente sostiene che l’applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l’applicabilità della seconda in forza di un cd. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite ad istituti con funzioni diverse (art. 22 ed art. 24)”.

E più di recente, per una causa analoga, sempre la Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - con Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011:
“...A giudizio di questa Corte al contrario (di quanto sostenuto dall’Amministrazione convenuta) appare logico interpretare la normativa contrattuale nel senso che il trattamento di cui all’art. 22 possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dall’art. 24,che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un “riposo compensativo” e, in aggiunta (1° comma) o in caso di mancata fruizione di quest’ultimo (2° comma), la corresponsione di un emolumento economico. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 9097 del 6 marzo 2007.
Come rileva giustamente l’appellante (V.U.), sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa amministrazione, come è dimostrato dalla previsione di una maggiorazione del 10% anche per il lavoro prestato nella fascia oraria diurna - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata, che risponde alla ratio di compensare il disagio ulteriore per il lavoro festivo prestato.
L’irrazionalità di una simile disciplina non consente di seguire l’opzione interpretativa dell’amministrazione convenuta, fatta propria dal Tribunale apparendo del tutto illogico che le parti collettive abbiano inteso dar luogo ad una così palese discriminazione in danno dei lavoratori turnisti”.

Come si è visto la concomitanza del turno con il giorno infrasettimanale festivo non esclude che il lavoratore, che presti la propria attività durante la settimana in giorni in cui vi è una ricorrenza civile e religiosa, affronti un diverso ed ulteriore sacrificio rispetto al “disagio” della variabilità dell’orario di lavoro e cioè quello di non potersi astenere dal rendere la prestazione lavorativa.
In sede contrattuale le parti con l’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000 hanno concordato di derogare, per esigenze di servizio, alla regola posta dalla legge n. 260/1949, che riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di ricorrenze festive infrasettimanali, ottenendo in cambio della prestazione lavorativa un equivalente riposo compensativo od, in alternativa, la corresponsione di un compenso a titolo di lavoro straordinario festivo.
D’altra parte “ritenere, come ha fatto la Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro - con la Sentenza n. 8458 del 9/04/2010, che la disposizione di cui all’art. 24, 2° comma del Contratto copra ipotesi eccezionali, non è corrispondente al dettato normativo, posto che la disposizione è applicabile non ad ipotesi eccezionali, ma a quelle connesse a particolari esigenze di servizio. Il termine “particolare” evidenzia un’esigenza di servizio non già eccezionale ma avente “particolarità” e tale è anche quella ordinariamente articolata in turni.
Questo giudice ritiene di contro di uniformarsi al principio espresso dalle SSUU della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9097/07.... D’altro canto ulteriore riscontro espresso alla cumulabilità è contenuto nel comma 5 dell’art. 24”. (Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. P. Coppola, Sent. nn. 4158, 4166, 4167 dell’8 febbraio 2012).

Come osservato prima, le parti nella stesura dell’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000 non potevano ignorare che la disposizione rappresentava una deroga alla regola legale dell’astensione del dipendente dal prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali previste dalla Legge n. 260/1949, che poteva essere giustificata solo in presenza di effettive “esigenze di servizio”, valevoli come tali sia per i lavoratori turnisti che per i lavoratori non turnisti.
Al riequilibrio quantitativo della prestazione lavorativa tende appunto la previsione di cui all’art. 24, 2° comma del Contratto, costituendo il giorno di riposo compensativo corrispondente alla festività non goduta (per l’attività lavorativa resa in tale giornata) null’altro che la fruizione differita della giornata di riposo, che sarebbe normalmente spettata al dipendente in coincidenza della festività.
La norma contrattuale in questione ha obbligato il dipendente a prestare - per esigenze di servizio - attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali in deroga alla regola legale dell’astensione dal lavoro ma non ha certamente abolito il “riposo festivo“ avente la sua fonte in una norma di legge (Legge n. 260/1949), tanto è vero che ha dovuto necessariamente prevedere la fruizione differita della festività (riposo compensativo): “...Si consideri ancora che la maggiorazione per il lavoro festivo è prevista in via generale dal terzo comma dell’art. 5 della Legge n. 260/49 per tutti i lavoratori retribuiti in misura fissa che prestino lavoro nelle festività nazionali. Senza sollevare ulteriori problemi di coordinamento della disciplina di cui al Contratto Collettivo in esame, avente natura di fonte normativa secondaria (Cassazione. n. 12248/2003) rispetto a quella di cui alla Legge in ultimo citata, si può affermare che l’interpretazione che il collegio intende accogliere è coerente rispetto alle previsioni generali e consente di affermare che le parti collettive, nel concordare la disciplina di settore, non intesero derogare alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
La diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti di cui agli artt. 22 e 24 rende infondata la tesi del Comune appellato,in virtù della quale l’applicazione della prima disposizione escluderebbe, per i turnisti, l’applicabilità della seconda, in virtù di un principio di specialità che, come si è detto, è invece insussistente tra le due disposizioni, trattandosi di istituti con funzioni diverse”. (Corte di Appello di Napoli - Sezione lavoro - Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011).

Trattandosi, dunque, di un “diritto acquisito”, che la legge n. 260/1949 ha riconosciuto a tutti i lavoratori, turnisti e non turnisti, il riposo compensativo non può assolutamente essere soppresso o negato da una norma contrattuale; in questo senso ex plurimis sempre la Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - con la Sentenza n. 16634/05 dell’8 agosto 2005 ha statuito che: “Questa Corte ha già affermato che in nessun caso una norma di un contratto collettivo possa comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali) non trattandosi di un diritto disponibile per le Organizzazioni sindacali”.
In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato - V Sezione - con la Sentenza n. 6152/2006 secondo cui: “...Alla luce delle disposizioni dell’art. 13 (ora art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), deve desumersi che, nell’ambito delle citate finalità di servizio per la collettività, è consentita la rotazione ciclica degli addetti e la prestazione nei giorni festivi. Per le disposizioni, inoltre, dell’art. 17 (ora art. 24 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000), dettato con riguardo a casi di particolari esigenze di lavoro, ma per questa parte espressione di un principio generale di organizzazione degli Enti e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti, è riconosciuto, poi, il diritto al riposo compensativo”.

Si ritiene utile richiamare, oltre a quelle già richiamate, anche il contenuto di altre numerose Sentenze di merito, che, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione Civile - Sezioni Unite - con le Sentenze dal n. 9097 al n. 9106 del 17/04/2007, hanno ugualmente riconosciuto il diritto al riposo compensativo (corrispondente alla festività non goduta) per la prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale ex art. 5 della Legge n. 260/1949 ed, in caso di mancata fruizione dello stesso, la corresponsione di un emolumento economico “a titolo di lavoro straordinario” e così:

 Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - Sentenza n. 5873 del 31 dicembre 2004: “...Come rileva giustamente l’appellante, sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa Amministrazione - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata”.

 Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - Sentenza n. 4718 del 12 agosto 2011: “...Come rileva giustamente l’appellante, sarebbe illogico ed iniquo interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti - soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa Amministrazione - possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata, che risponde alla ratio di compensare il disagio ulteriore per il lavoro festivo prestato”.

 Tribunale di Bologna - Sez. Lavoro - Sentenza n. 512 del 28 aprile 2010: “...La questione fondamentale del giudizio, relativa all’applicazione dell’art. 24 comma 2 del CCNL Regioni ed Enti Locali al personale turnista, è stata risolta dalla Cassazione Sezioni Unite con Sentenza n. 9097 del 17 aprile 2007. Pertanto, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, l’indennità di turno non può essere ritenuta onnicomprensiva. Si applica, pertanto l’art. 24 comma 2 citato, il quale prevede che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. I ricorrenti hanno optato in via principale per i riposi compensativi, che vanno pertanto loro riconosciuti “.

 Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro - D.ssa J. M. Magi Sentenza n. 362 del 19 maggio 2010: “...Questo stesso giudice ha in passato escluso l’applicazione dell’art. 24, 2° comma del CCNL del 14/09/2000, in quanto ha ritenuto applicarsi ai turnisti il solo art. 22 CCNL, senza considerare che l’art. 22 risarcisce il disagio della turnazione ma non il fatto che il turno possa capitare in giorno infrasettimanale festivo come può essere il Natale: nel caso di specie il lavoratore si trova a lavorare senza godere successivamente di riposo compensativo o di adeguata indennità come qualsiasi altro lavoratore non turnista. L’art. 22 copre esclusivamente il disagio del turno ma non copre il disagio del lavoro festivo. Due disagi diversi, quindi, da compensare con due distinte indennità, come anche da sentenza Cass. SS.UU. N. 9097 del 17 aprile 2007 ”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. L. Ruoppolo Sentenza n. 13944 del 12 maggio 2010: “...Osserva il giudicante che la disposizione di cui al 2° comma dell’art. 24 disciplina la coincidenza di una giornata del turno con una festività infrasettimanale, sancendo il diritto dei turnisti ad un ulteriore riposo compensativo od in alternativa su scelta del lavoratore creditore, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. La volontà delle parti deve interpretarsi nel senso di aver riconosciuto che il turno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale comporta il diritto al recupero delle ore lavorate, per evitare il superamento del monte orario di 36 ore settimanali. Ove tale recupero non sia assicurato dalla richiesta di uno specifico riposo compensativo, la prestazione lavorativa viene considerata come prestazione straordinaria festiva ai fini della maggiorazione retributiva. Così ricostruita la fattispecie appare evidente che essa sottende a finalità affatto diverse rispetto all’indennità di turno festivo, che è destinata a compensare non una prestazione “straordinaria” bensì quella ordinariamente resa nell’articolazione di un turno, in ragione del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Deve pertanto ritenersi cumulabili l’uno e l’altro compenso. Dalla nota...del Comune di Pozzuoli si evince che l’amministrazione non ha corrisposto quanto preteso dai dipendenti, sostenendo una differente ricostruzione interpretativa del dato contrattuale per la quale il lavoro festivo infrasettimanale risulterebbe interamente compensato dall’indennità di turno festivo. Tale interpretazione, tuttavia, per quanto appena esposto non si ritiene conforme alla volontà delle parti nel disciplinare i diversi istituti in esame”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. M. Caroppoli Sentenza n. 24266 del 13 ottobre 2009: “...Lo svolgimento di attività lavorativa in turnazione non incide ovviamente sul diritto del lavoratore a godere di una giornata di “riposo” in caso di festività infrasettimanali: trattasi di diritto che trova diretto fondamento nella legge (Legge n. 260/1949) e che, pacificamente è riconosciuto indipendentemente dalla qualità del datore di lavoro alla generalità dei lavoratori, prescindendo dalla articolazione dell’orario di lavoro”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - D.ssa F. Spena Sentenza n. 1807 del 22 gennaio 2010: “...Per la domanda di riconoscimento di un ulteriore compenso per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale viene in rilievo sia la gravosità del lavoro festivo, in quanto di norma desinato ad attività di relazioni familiari e sia la perdita di un giorno di riposo aggiuntivo riconosciuto dalla legge n. 260/1949. Le prima esigenza trova compenso nella previsione per il personale turnista di una maggiorazione oraria del 30% in caso di turno festivo, mentre la seconda esigenza ovvero di recupero del riposo previsto per il giorno festivo è quella cui risponde l’art. 24, 2° comma, il quale dispone che il dipendente possa chiedere il riposo compensativo ovvero, in via alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. D. Vargas Sentenza n. 10673 del 6 aprile 2011: “...In particolare deve rilevarsi come l’indennità di turnazione, di cui all’art. 22 del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000, appaia rivolta a compensare il lavoratore del disagio conseguente allo svolgimento di una prestazione articolata con cadenza non regolare e non per il mancato godimento di un giorno festivo o del riposo settimanale”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. M. Ghionni Crivelli Visconti Sentenze n. 16157 e n. 16153 del 30 maggio 2012: “...Ed invero l’art. 24, comma 2° del CCNL di settore si riferisce, specificamente, all’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, il cui riposo il lavoratore non può perdere a causa del suo inserimento nel turno di lavoro. Diversa è invece l’ipotesi prevista dall’art. 22, 5° comma dello stesso contratto, che prevede la maggiorazione per turno festivo o notturno e non si riferisce all’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale. Orbene il lavoratore che sia tenuto a svolgere la sua prestazione in un giorno festivo infrasettimanale ha diritto al recupero del riposo o, in alternativa ed a sua richiesta, ad un compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato, pur prendendo atto del diverso orientamento formatosi anche a seguito di pronunce della Suprema Corte che non si condividono... ”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. Paolo Coppola Sentenze n. 4167/4166/4158 dell’8 febbraio 2012: “...Sul punto è agevole osservare che l’indennità di turno si limita a compensare il disagio connesso alla variabilità degli orari di lavoro che vengono a coincidere anche con il giorno estivo infrasettimanale e non la prestazione di attività lavorativa in tale giorno che rappresenta, in assenza di recupero delle ore prestate, un aumento secco dell’orario di lavoro a fronte della riduzione dovuta per effetto della festività ricadente nel periodo considerato”.

 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Dr. Paolo Scognamiglio Sentenza n. 15 del 3 gennaio 2012: “...Chi lavora nel turno festivo oltre a svolgere un lavoro più gravoso, perché concorrente con la festività, perde una giornata di riposo goduta dalla generalità dei dipendenti in aggiunta al riposo settimanale. All’esigenza di recupero del riposo previsto per il giorno festivo infrasettimanale risponde l’art. 24, 2° comma, del CCNL del 14/09/2000, il quale dispone che il dipendente possa chiedere il riposo compensativo ovvero, in via alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo“.

Ed ancora, a consolidare tale orientamento, ex plurimis Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - D.ssa A. Santulli, Sentenza n. 11989 del 21/04/2010; D.ssa M. Montuori, Sentenza n. 24494 del 14/10/2009; Dr. G. Iacone, Sentenza n. 4600 del !3/02/2008; D.ssa Borrelli, Sentenza n. 21397 del 4/09/2010; Dr. S. Palmieri Sentenza n. 30390 dell’1/12/2009; D.ssa A. Lazzara, Sentenze n. 7007 del 10/03/2010 e n. 2604 del 29/01/2010; Dr. L. Ruoppolo Sentenza n. 13944 del 12 maggio 2010; Dr. Amendola, maggio 2012; D.ssa A. Beneduce Sentenza n. 620 del 13/01/2010; D.ssa C. Sarno, Sentenza n. 4000 del 10/02/2010; D.ssa Tomassi, Sentenza n. 14995 del 12/05/2011, D.ssa Lucarino Sentenza n. 30765 del 23/11/2011 e Dr. M. Ghionni Crivelli Visconti Sentenza n. 5943 del 23/02/2011 e n. 7105, 7102 del 7 marzo 2012.

In conclusione resta così dimostrato da un lato l’applicabilità dell’art. 24, 2° comma del CCNL dipendenti Enti locali del 14/09/2000 anche ai lavoratori turnisti e, dall’altro, la cumulabilità dell’indennità di turno con la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo infrasettimanale mirando l’una a compensare il lavoratore del disagio per lo svolgimento dell’attività lavorativa con cadenza non regolare e l’altra a compensare il lavoratore della mancata fruizione della festività.


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Messaggio  carlomagno Gio 30 Mag 2013 - 15:50

L'operatore di polizia municipale che presta servizio in turno ha diritto a un riconoscimento aggiuntivo in caso di prestazione effettuata in un giorno festivo infrasettimanale, al di fuori del normale orario di lavoro. Nessuna disposizione di legge vieta infatti la cumulabilità dei compensi previsti dagli articoli 22 e 24 del contratto.
Lo ha chiarito il Sindacato autonomo della polizia locale (Siapol) con una nota datata agosto 2012. La questione del turno festivo infrasettimanale dei vigili è controversa e gli orientamenti comunali non univoci. In caso di organizzazione in turni, infatti, secondo un consolidato orientamento l'agente di pm non potrebbe percepire alcun emolumento ulteriore rispetto all'indennità di turnazione. Ma in caso di prestazione lavorativa effettuata in turno in un giorno festivo infrasettimanale la questione è ancora più complessa. Alcuni comuni valutano infatti tale attività non come una prestazione ordinaria ma come una diversa fattispecie che dà luogo alla possibilità per il lavoratore di fruire, al pari di ogni altro dipendente, del riposo compensativo corrispondente alla festività non goduta o del trattamento alternativo, ossia il compenso per lavoro straordinario festivo. Altri enti, invece, riconoscono in questa ipotesi la possibilità di fruire del riposo compensativo e della maggiorazione prevista dall'art 24 del Ccnl 2000. Diverse amministrazioni, infine, considerano il servizio svolto in un turno ricadente in una festività infrasettimanale alla stessa stregua di quello svolto in una qualsiasi domenica in cui sia previsto il turno e quindi riconoscendo una piccola maggiorazione oraria ma senza l'applicazione del riposo compensativo e dello straordinario. Per cercare di fare chiarezza sulla delicata materia il Siapol ha diramato in questi giorni un'interessante circolare. Innanzitutto i due istituti, ovvero turno e riposo compensativo, si riferiscono a due fattispecie diverse, disciplinate rispettivamente dagli artt. 22 e 24 del Ccnl, e nessuna disposizione normativa ne vieta la cumulabilità. Secondo la Cassazione, specifica il sindacato, nel caso di lavoro in turni la mancata fruizione del riposo compensativo determina automaticamente l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 24 del contratto. In buona sostanza tutto si gioca su un fraintendimento di base. Nel caso di festività infrasettimanale il debito orario di tutti i dipendenti comunali viene ridotto di una giornata. Questa regola deve valere anche per i vigili che sono inseriti in turni di servizio programmati. Per il personale in divisa che lavora nella giornata festiva infrasettimanale andrà quindi previsto un giorno di riposo compensativo da aggiungere al riposo settimanale. Spetterà al lavoratore rinunciare eventualmente al riposo per usufruire di un compenso straordinario. Fermo restando che anche il lavoratore che decide di effettuare il recupero compensativo ha diritto comunque a una maggiorazione per lavoro festivo.

Fonte: Italia Oggi

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Messaggio  carlomagno Gio 30 Mag 2013 - 15:56

Se vedi la sentenza a sfavore io ne ho una soltanto parla dell indenità ma non fa riferimento al recupero della giornata.
Ripeto il recupero non e un indennità e quindi hai sensi di che articolo contrattuale va a perdersi.
Il contratto riporta che il turno assorbe altre indennità e ba basta.
Possono esserci dubbi su il fatto che alcune sentenze parlano di applicare entrambe le indennità cosa sulla quale non concordo ma di togliere anche il riposo non se ne parla proprio.

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Messaggio  AgenteCC Gio 30 Mag 2013 - 23:37

Eppure sta accadendo...

Sapevo in molte realtà ove si lavora 365 giorni all'anno, adesso anche in qualche comune dove gli operatori di polizia locale lavorano dal lunedì al sabato...

http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=76260&sid=3d95e4dab26224be8515da481dd47428


Sentenze favorevoli ce ne sono:

"FESTIVI INFRASETTIMANALI": NUMEROSE LE SENTENZE FAVOREVOLI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE

http://www.polizialocaleweb.com/2013/05/festivi-infrasettimanali-numerose-le.html

Ma purtroppo anche contrarie...

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Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 1:34

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22799, Cassazione sentenza n. 8458 del 2010; Cassazione Sentenza n. 2888 del 2012.
Con interpretazione che qui si intende confermare, è stato osservato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, sì applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate dì riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario dì lavoro.
In conclusione, deve affermarsi che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario dì lavoro

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty ripeto

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 3:05

in quella sentenze dice che hai diritto solo all indennita di turno ma non che perdi il riposo compensativo.(che non e un indennità)
Non e manco ipotizzabile che i turnisti debbano lavorare 12 giorni festivi in più all'anno degli altri dipendenti.Sopratutto perchè non sta scritto nel contratto.
Ripeto una sentenza sopratutto non a sezioni unite non fa legge ma sopratutto non dice in nessun punto che si perde il diritto l riposo compensativo ma solo che si applica esclusivamente l indennità di turno.
A dirla tutta se leggi la sentenza messa da paolo (a sezioni unite) non ci sarebbe neanche l obbligo di lavorare nel festivo infrasettimanale in quanto si sta a casa in forza di legge e il contratto non prevede nulla a riguardo, io starei attento a sollevare il problema perchè potresti trovarti si il tribunale che ti dice alla luce della sentenza 2005 cassazione "lavoratori spettacolo" che afferma che se non e previsto nel contratto collettivo specificatamente (come che in quello enti locali ) non si può obbligare al lavoro.
Il contratto ripeto va nel dubbio interpretato con correttezza e buona fede, non e ammissibile pensare di danneggiare i turnisti facendoli lavorare 12 giorni in più all'anno (senza la corresponsione della giornata in quanto viene corrisposta solo la maggiorazione non la paga giornaliera proprio perchè da intendersi che la recuperano).
Il turno copre il disagio orario non lavoro aggiuntivo.

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Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 3:16

Mi spiace intervenire ma il riposo compensativo può essere a discrezione del lavoratore sostituito con il pagamento dello straordinario, quindi se non spetta lo straordinario non spetta neanche il riposo compensativo. In merito alle ore prestate in più dal dipendente normale non in turno è sufficiente verificare che le maggiorazioni del turno coprono il maggiore sacrificio. O si cambia il contratto nazionale o la situazione resta questa. La cassazione è ormai uniforme in tale direzione.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty ripeto

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 3:38

Non esiste nessuna sentenza a sezioni uniti attendo eventuali estremi se cosi non fosse.Posso inviarti 20 sentenze che dicono il contrario ma una sentenza non fa ne legge ne indirizzo.(cosi dice la nostra costituzione).
Comunque se qualcuno non concede il recupero se ne assume le responsabilità se vuoi ti mando tribunale livorno (6500 euro si condanna solo di spese al comune ti invio copia in pdf).
Non mi risulta inoltr che mai la corte dei conti sia intervenuta sulla concessione del recupero.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty scusa

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 3:49

"la cassazione con successive tre sentenze di fila non riconosce più il riposo settimanale" ma dove l hai sentita questa? il riposo settimanale e garantito dalla costituzione dalle norme europee non mi risulta che nessun tribunale di qualsiasi grado nella storia repubblicana abbia mai detto il contrario?secondo me ti sei sbagliato attendo eventuali estremi comunque.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty per conoscenza

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 3:53

http://www.ailanto.it/speciali/dubbiturnazioni.htm
mi sembra corretto e logico ripeto i contratti devono leggere con correttezza e buona fedee buona fede

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Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 4:01

Ti invito a leggere le sentenza che avevo postato, sono sentenze della Cassazione e fanno stato rispetto a quelle del tribunale, considerando che tutte e tre hanno condannato alle spese i ricorrenti. Le sentenze ti ripeto sono le seguenti, dopo attenta lettura ne riparliamo.
CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22799, Cassazione sentenza n. 8458 del 2010; Cassazione Sentenza n. 2888 del 2012.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty le ho lette

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 4:57

all interno trovi
"Parte ricorrente richiama un'altra sentenza di questa Corte (S.U. sent. n. 9097 del 2007, vertente sull'interpretazione delle antecedenti disposizioni di cui al d.P.R. n. 268 del 1987, artt. 13 e 17).
Al riguardo deve in via assorbente rilevarsi che, sebbene pronunciata dalle Sezioni Unite, la sentenza non reca alcun principio di diritto che costituisca un vincolo per questa Sezione semplice ex art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.. Il motivo avente ad oggetto la questione interpretativa "
confermano che ogni sentenza e a se infatti la verità "giudiziaria" non e assoluta nel sistema italiano ogni sentenza vale solo x quel caso specifico e va lette nella presentazione della causa:
da a Corte di Cassazione Civile a sezioni unite n. 9097 del 17 aprile 2007 ( nota a sezioni unite...)...
"“nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui
all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del
riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso
titolo dall'art. 17, (ora artt. 22 e 24 del CCNL) nella misura prevista per il lavoro
straordinario festivo (comma 2)….. una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro
prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale
prestazione, si determini altresí la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la
diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma
l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che
l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della
seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due
disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”."



Ma giustamente ogni causa e a se quindi nonostante le sezioni unite anno affermato questo le singole sezione e tribunali interpretano a seconda di come e presentata la causa.
Non per niente ci sono in piedi numerose vertenze.


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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 5:09

Le tre sentenze della cassazione fanno orientamento univoco e se addebitano le spese a carico dei ricorrenti senza ricorrere alla compensazione significa che i ricorrenti hanno torto. Oggi per le amministrazioni che indendessero accettare le sentenze dei tribunali anche di appello, a fronte dell'univoco orientamento della Cassazione, della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Interno, si esporrebbero a sicuri danni erariali. Se fossi il responsabile del personale o la delegazione trattante starei molto cauto nell'erogazione o nella sottoscrizione di contratti decentrati che prevedano la cumulatività tra turno e straordinario. Vi è da precisare, come dice il Ministero dell'Interno e la Funzione Pubblica, che la Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. del 2007 si riferisce ad una causa prima del contratto siglato a livello nazionale, dove invece è stata inserita la parola "compensano integralmente", ovvero che non sono cumulabili altri istituti. Pertanto, qualora la turnazione è dal lunedì al sabato con riposo settimanale la domenica, è evidente che se capita un giorno di festa infrasettimanale questa vada retribuita con la sola maggiorazione prevista per la turnazione e non può dare diritto a nessun riposo compensativo e tantomeno a straordinario.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty tre sentenze

Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 5:37

non fanno orientamento univoco..al limite lo fa una a sezioni unite e a prescindere dalle spese il torno sussiste anche in caso di condanna senza spese.Poi guardi io in caso di soccombenza anche solo in primo grado sconsiglierei di andare fino in cassazione al mio comune comunque se fosse come dice lei e fossi un turnista ..farei sciopero tutte le festività ( essendo un diritto individuale fattibile anche senza sindacato) e poi le direi di non corrispondermi il dovuto della giornata (lo sciopero comporta non una detrazione ma una mancata corresponsione de dovuto) IN PRATICA COSI NON PERCEPIREI 20 EURO LORDI CIRCA CHE MI SAREBBERO DOVUTI DEL TURNO. Ma le sembra normale che uno lavori per 20 euro lordi x 6 ore? vorrebbe dire 3,33 euro lordi circa? me lo lasci dire io farei cosi me ne starei a casa e rinuncierei a questo magnifico compenso.Tra l altro mi deve ancora dire dove sta scritto l obbligo di venire a lavorare nelle festività visto che stare a casa e disposto dalla legge ..lavorare nelle festività lo si trova dove nel contratto?

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Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 6:00

Per quanto possa essere penoso la colpa non è dei comuni ma del contratto nazionale. Le sigle sindacali su tale argomento non hanno sottoscritto nessuna clausola congiunta ed hanno lasciato i Comuni con i contenziosi in corso da alcuni anni. L'ARAN d'altra parte si è rifiutata di dare un'interpretazione autentica con i sindacati essendo, a suo dire la clausola chiara. A chi la colpa? Sicuramente ai dipendenti che sono costretti a fare ricorso, e alle amministrazioni che sono costrette a resistere per evitare danni erariali. Le clausole che sono oggetto di contenzioso vanno risolte a monte e non a valle.

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Messaggio  carlomagno Ven 31 Mag 2013 - 6:08

vanno discusse a monte ma per l aran e chiaro che un turnista deve lavorare di FESTIVO e prendere per questo 3,33 euro lordi l ora?(senza recupero sarebbe questo la paga oraria) . Forse nel terzo mondo capirei ma qui.Non danno un interpretazione perchè visto che ce ne sono 3 e i comuni le applicano tutte e 3 a seconda di usi e costumi del posto darne una univoca comporterebbe: o danni erariali o richieste risarcitorie per il pregresso.Lo devono risolvere modificando il contratto in una tornata contrattuale , tra l altro se ne erano accorti perchè se vede le dichiarazioni congiunte ce ne una che prevede il superamento del turno ma attuata.

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Messaggio  AgenteCC Ven 31 Mag 2013 - 8:32

Sentenza Tricase:

http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=8&bulletinid=7&Itemid=48

Segnalo:

http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=1023274#1023274

e

http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=71122&highlight=tricase





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Messaggio  vgiannotti Ven 31 Mag 2013 - 8:49

I siti per quanto di interesse non possono aggiungere nulla a quanto sopra precisato

vgiannotti

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty TURNO FESTIVITA'

Messaggio  pazzini Sab 1 Giu 2013 - 6:51

vgiannotti ha scritto:I siti per quanto di interesse non possono aggiungere nulla a quanto sopra precisato

(pur riconoscendo come dice carlomagno che 3,33 euro sono una vergogna...)
......a supporto della tua (...nostra) interpretazione recentemente...anche il Consiglio di Stato :

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 2606/2013

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali Empty non la trovo

Messaggio  carlomagno Sab 1 Giu 2013 - 8:53

se mi dai ruolo ...tra l altro che picchio centra il consiglio di stato poi? ho e una causa stravecchia ancora col contratto pubblico se no non capisco che centri.
Comunque le mie conclusioni sono che se sono in que comuni che interpretano 3,33 euro mi metterei coordinerei per scioperi continui poi se ci che vuol andare a lavorare x 3,33 lordi va be.
Ripeto il costo dello sciopero sarebbe nullo in quanto va non corrisposto il dovuto (erroneamente si parla di togliere stipendio trattasi di mancata guadagno quindi ti possono solo non corrispondere i 3,33 euro all 'ora con la loro interpretazione)

carlomagno

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Messaggio  vgiannotti Sab 1 Giu 2013 - 9:00

Il giudice amministrativo non ha competenza nella materia a meno che si tratti di cause prima del '98 .
Detto cio' il caso e' identico alla sentenza a s.u. 2007, ossia prima del contratto cui si rinvia alle conclusioni precedentemente esposte.

vgiannotti

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