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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty concludo

Messaggio  carlomagno Sab 1 Giu 2013 - 9:10

3,33 lordi per dello straordinario festivo (perchè ee un lavoro aggiuntivo non e previsto nel nostro contratto che i turnisti lavorino festivi in più di norma tanto e vero che comunque viene corrisposti 3,33 ero ora circa in più)non sta in cielo ne in terra mi domando come sono state presentate le cause e soprattutto spiegate le cause perse dai dipendenti.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  vgiannotti Sab 1 Giu 2013 - 9:53

Ti dirò di più, vi è un'anomalia del turno tra il lunedì ed il sabato. Scommetto che la domenica viene corrisposto lo straordinario, cosa corretta se prestata una tantum, non lo è se prestata in modo continuo, in quanto prevedibile. Nel caso normale della turnazione (i cui orari e numero di turni viene oggi decisa in via unilaterale dal Dirigente previa semplice informativa sindacale) su 7 giorni, vi sarebbe una disparità di trattamento dei turnisti se venisse pagato lo straordinario qualora ciò capiti nel giorno di non riposo settimanale.











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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  pazzini Dom 2 Giu 2013 - 1:57

carlomagno ha scritto:se mi dai ruolo ...tra l altro che picchio centra il consiglio di stato poi? ho e una causa stravecchia ancora col contratto pubblico se no non capisco che centri.
Comunque le mie conclusioni sono che se sono in que comuni che interpretano 3,33 euro mi metterei coordinerei per scioperi continui poi se ci che vuol andare a lavorare x 3,33 lordi va be.
Ripeto il costo dello sciopero sarebbe nullo in quanto va non corrisposto il dovuto (erroneamente si parla di togliere stipendio trattasi di mancata guadagno quindi ti possono solo non corrispondere i 3,33 euro all 'ora con la loro interpretazione)

"Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, nonché organo giurisdizionale, essendo anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato ha quindi una doppia natura, una amministrativa e una giurisdizionale.
Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Presidente della Repubblica, mentre come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione."

.....io pensavo che qualcosa c'entrasse....!
(tu a chi ti rivolgeresti se fossi un "turnista" che non vede riconosciuto all'interno della "Pubblica Amministrazione" quello che tu ritieni essere "un interesse legittimo".

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty secondo me

Messaggio  carlomagno Dom 2 Giu 2013 - 2:11

il giudice del lavoro

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  vgiannotti Dom 2 Giu 2013 - 2:41

In merito all'asserito sciopero delle ore da prestare durante il festivo infrasettimanale, qualche consiglio onde evitare ripercussioni in tema di provvedimenti disciplinari e penali. Qualora vi sia una turnazione con inserimento della persona, la quale non presta la propria attività lavorativa vi sono due ipotesi: si attiva il procedimento dello sciopero secondo le procedure previste dal contratto colletivo quadro e , in questo caso, la giornata non viene pagata, fermo restando l'assicurazione dei servizi essenziali. La seconda ipotesi e che la persona non si presenti a lavoro per motivi diversi da quelli tutelati dalla Costituzione (esempio malattia), in questo caso verranno attivate le procedure disciplinari e qualora l'ordine, a seguito di contestazione da parte del dipendente, sia confermato, l'eventuale non presenza oltre alla perdita della giornata lavorativa e al procedimento disciplinare, vi è anche interruzione di pubblico servizio (servizi essenziali) ovverro rifiuto d'atti d'ufficio (art.328 c.p.).

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty riposo compensativo

Messaggio  pazzini Dom 2 Giu 2013 - 2:52

carlomagno ha scritto:il giudice del lavoro

..... in primo grado, ed alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro, in secondo grado.
Le pronunce in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione secondo i principi generali in tema di impugnazioni.

"La Corte suprema di cassazione è il giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura in Italia.
Essa è unica sul territorio nazionale e ciò costituisce un'ulteriore garanzia per la sua funzione nomofilattica, la quale consiste nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto. In tal senso le sue sentenze costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale, la quale nell'assumere le proprie decisioni può, e in alcuni casi deve, tenere conto delle sentenze emesse della Corte.
Infatti presso la Cassazione è incardinato un ufficio noto come Ufficio del Massimario, la cui funzione è quella di enucleare i princìpi di diritto espressi dalla Corte nelle sue pronunce.

"L'Ufficio del Massimario è l'ufficio, sito presso la Corte suprema di cassazione italiana, con il compito di massimare le sentenze pronunciate dalla Corte.
L'attività di massimazione delle sentenze è svolta anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti mediante appositi uffici interni

.....io continuo a pensare che qualcosa c'entri.......(....vogliamo dire almeno.... dal punto di vista dell'orientamento)

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Messaggio  vgiannotti Dom 2 Giu 2013 - 3:09

Per curiosità ho letto la sentenza n.2606 del 14/05/2013 ed il consiglio di stato dice esattamente il contrario di quanto asserito nel post e precisamente respinge l'appello proposto e sul festivo infrasettimanale dei vigili chiarisce che:
Nel merito, va poi richiamato il chiaro orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4108; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 221; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo il quale:
a) la maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni

In merito all'art.17 richiamato viene stabilito che "1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo", ma come detto tale articolo non si applica al personale che svolge le proprie attività in turnazione.
In caso di ricorso fare riferimento a tale sentenza e come dire che non spetti nulla e confermare quanto stabilito dalla Cassazione citata.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty una curiosità

Messaggio  carlomagno Dom 2 Giu 2013 - 3:48

ma mi dite dove sta scritto nel contratto l obbligo di lavorare in festivo infrasettimanale per i turnisti enti locali?
ved " Cassazione Sezione Lavoro n. 16634 dell’8 agosto 2005, Pres. Mileo, Rel. Balletti" metre nel contratto sanita e specificatamente previsto in quello enti locali mi dite dove?
Sia nella legge che regola le festività non ce questa esclusione, sia nel contratto ce che tutti hanno diritto al santo patrono non mi risulta ci sia scritto esclusi i turnisti.
una precisazione ritenendo che non presentarsi al lavoro ingiustificatamente comporta responsabilità gravi disciplinari escudo categoricamente che si ravvisi Rifiuto di atti di ufficio.e manco l interruzione che presuppone aver iniziato a lavorare.
e ripeto visto che il festivo e disposto da una legge ,mi dite in che punto del contratto si dice che hai turnisti non viene garantito?
Cass. 8.08.05 n. 16634; Cass. 15.09.97 n. 9176

Peraltro, il diritto appena delineato ha carattere disponibile: il lavoratore può infatti rinunciare al godimento del giorno festivo e decidere di prestare il proprio lavoro anche in queste occasioni. Dunque il datore di lavoro può richiedere la prestazione, ma l’effettiva prestazione dell’attività può avvenire esclusivamente in presenza di uno specifico accordo fra le parti.
Esiste nel contratto sanità esiste nel contratto commercio la previsione ma in quello enti locali non ho trovato me lo indicate?

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Messaggio  vgiannotti Dom 2 Giu 2013 - 4:01

Ripeto, il Dirigente che dispone gli ordini di servizio li fa quale privato datore di lavoro, ma al contempo esercita nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia locale funzioni pubblicistiche evidenziate nel citato art.328 del c.p. (corpi di polizia), la mancata presentazione sul posto di lavoro per una asserita non indicazione nel contratto appare talmente aleatoria da non sortire effetti in sede di rinvio a giudizio, proprio per la specialità delle prestazioni rese e della qualifica rivestita di appartenente al Corpo, L'ordine di servizio va rispettato e in caso di contestazione circa le motivazioni di una sua presunta violazione alle norme contrattuali non disciplinate, mi sembra francamente poco sostenibile. Qualora vi sia rifiuto alla prestazione lavorativa, confermato dal dirigente successivamente, siamo nel campo penale a nulla rilevando eventuali giustificazioni sull'illegittimità dell'ordine di servizio, esso va eseguito in quanto anche in caso di violazione di norme contrattuali (dubito fortemente di ciò) non esime il lavoratore dal non presentarsi, sia se esso deve attendere ad eventuali servizi pubblici essenziali, sia che debba effettuare attività diverse. Se fossi in te non avanzerei tale giustificazione, solo il giudice può disporre ciò che si deve fare e mai il dipendente, a meno che, ripeto, l'ordine di servizio sia effettuato in violazione di norme penali.

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Messaggio  vgiannotti Dom 2 Giu 2013 - 4:35

Secondo le tre sentenze della cassazione citate, nonchè dalla sentenza del consiglio di stato esaminata, appare evidente che la posizione della giustizia amministrativa e ordinaria, siano nel senso dell'obbligatorietà della prestazione in quanto inserita all'interno della turnazione. Il riferimento alla sentenza della cassazione del 2005, anche se non l'ho letta, va nel senso della non obbligatorietà della prestazione e del diritto disponibile del lavoratore. Riassumendo, vi è obbligo della prestazione anche nella festività infrasettimanale nel caso dei turni dal lunedì al sabato, mentre per la domenica trattasi di diritto disponibile in quanto di riposo settimanale. Invocare tale sentenza è pertanto, a mio modesto avviso non conforme e ci si espone a rischi che io non correrei, ma ognuno di noi è libero di assumere le proprie decisioni, i miei sono consigli che possono o non possono essere seguiti, l'importante ed avere a disposizione il massimo delle conoscenze per potersi un domani difendere sapendo che ci possono essere anche posizioni divergenti da quello di cui ognuno di noi è convinto di essere nel giusto.

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Messaggio  pazzini Dom 2 Giu 2013 - 5:06

vgiannotti ha scritto:Per curiosità ho letto la sentenza n.2606 del 14/05/2013 ed il consiglio di stato dice esattamente il contrario di quanto asserito nel post e precisamente respinge l'appello proposto e sul festivo infrasettimanale dei vigili chiarisce che:
Nel merito, va poi richiamato il chiaro orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4108; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 221; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo il quale:
a) la maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni

In merito all'art.17 richiamato viene stabilito che "1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo", ma come detto tale articolo non si applica al personale che svolge le proprie attività in turnazione.
In caso di ricorso fare riferimento a tale sentenza e come dire che non spetti nulla e confermare quanto stabilito dalla Cassazione citata.

Scusa.....cosa non mi è stato chiaro delle seguenti conclusioni del Consiglio..:
Nel merito, va poi richiamato il chiaro orientamento
giurisprudenziale di questo Consiglio ........
.... secondo il quale:
a) la maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio
1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del
riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze
di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente
articolato per turni
;
b) alla luce delle disposizioni dell'art. 13, in particolare, deve
desumersi che, nell'ambito delle citate finalità di servizio per la
collettività, è consentita la "rotazione ciclica degli addetti" (comma 2)
e la prestazione di lavoro in giorni festivi, nonché in ore notturne
(commi 4, 7 e 9); per le disposizioni, inoltre, dell'art. 17 - dettato con
riguardo ai casi di "particolari esigenze di lavoro", ma, per questa
parte, espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti
e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti - è riconosciuto, poi, il
"diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo";
c) sussiste un’incompatibilità assoluta tra la corresponsione
dell’indennità ex art. 17 e quella ex art. 13
, D.P.R. 13 maggio 1987 n.
268; infatti, la fattispecie regolata dall'art. 17, poiché si riferisce ad
esigenze particolari di servizio, non è applicabile ai servizi che
ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del
riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia
municipale;
d) d'altra parte, sul piano letterale, si oppone ad una diversa
conclusione lo stesso ricordato comma 7 dell'art. 13, sulle
"turnazioni", perché dispone che le maggiorazioni ivi stabilite
sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno, e perciò anche quelle
connesse con le particolari esigenze contemplate dal successivo art.
17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.


magari sbaglio ma.........a me sembra che la lett. a) c) e d) confermino esattamente quanto detto nei tuoi post precedenti; se poi è la lett. b) a farti ritenere che la sentenza dica l'esatto opposto,....in quanto afferma che: (è riconosciuto, poi, il "diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo")...dal mio punto di vista.... e sopratutto dalla successiva lett. d) sembra.. (il Consiglio..) voler distinguere i dipendenti per i quali "possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro" (art.13 D.P.R. 268/87) con quelli ai quali invece può essere applicato il succ.vo art. 17, ossia coloro... il cui servizio... (al contrario ad es. dei vigi urbani).. non è normalmente articolato per turni.

...il post è iniziato con SOFRONISCO che parlava dei turni festivi infrasettimanali della polizia municipale...

..alla fine mi sorge un dubbio.....ma non sei tu a sostenere che non spetta il riposo compensativo ma solo la maggiorazione per turno ..in riferimento proprio alla P.M.???

(Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali vgiannotti il Gio 30 Mag 2013 - 21:06
La cassazione con successive tre sentenze di fila non riconosce più il riposo settimanale o lo straordinario a richiesta, ma il personale ha solo diritto alla retribuzione della turnazione (festiva chiaramente). Posizione questa identica a quanto sostenuto da sempre, dall'ARAN, dalla Funzione Pubblica e dal Ministero degli Interni)

Questo post lo scrivevo mentre tu postavi già l'ultimo intervento.....comunque...come dici tu sono solo considerazioni utili per confrontarsi....è il bello di questo Forum...almeno in questo penso siamo tutti d'accordo.

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Messaggio  carlomagno Dom 2 Giu 2013 - 5:19

precisare l obbligatorietà non e citata nelle sentenze ma pongono solo la questione della spettanza.
Le sentenze da me citate dicono che se non e disposto dai contratti non e dovuto.
" anche i bibliotecari fanno turno e a quello mi riferivo in merito alla questione penale,comunque non mi risulta che i vigili urbani fuori territori e fuori servizio rivestano qualifiche ,quindi al momento della mancata presentazione in servizio_momento in cui avverrebbe il presunto reato- non rivestono quelle qualifiche al contrario della pS o dei cc. (tra altro il vigile o Pl e un organo di polizia ) inoltre le faccio presente che per il contratto gli ordini non vanno eseguiti, neanche quando costituiscono illeciti amministrativi, e presumo che non ci sia un esclusione per i vigili al rispetto di questa norma.(e un preciso obbligo del dipendente ,anche se vigile non eseguire ordini che costituiscono illecito amministrativo)
Le ribadisco comunque che io mi muoverei su due semplici fronti 1 scioperi a go go (vista l esiguità poi della spettanza)(nella legalità ci mancherebbe altro) e secondo eventuale causa non sul pagamento ma sull'obbligatorietà della prestazione visto che ci sono 2 specifiche sentenze che la escludono.
Guardi io le o lette le sentenze e le deduce un obbligatorie non scritta nelle due che le o citato quella del 2005 in particolare specifica che deve essere indicato nei contratti collettivi (cosa che ce in alcuni contratti ma non in quello enti locali)


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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty turni e festivita infrasettimanale

Messaggio  pazzini Dom 2 Giu 2013 - 12:11

carlomagno ha scritto:precisare l obbligatorietà non e citata nelle sentenze ma pongono solo la questione della spettanza.
Le sentenze da me citate dicono che se non e disposto dai contratti non e dovuto.
" anche i bibliotecari fanno turno e a quello mi riferivo in merito alla questione penale,comunque non mi risulta che i vigili urbani fuori territori e fuori servizio rivestano qualifiche ,quindi al momento della mancata presentazione in servizio_momento in cui avverrebbe il presunto reato- non rivestono quelle qualifiche al contrario della pS o dei cc. (tra altro il vigile o Pl e un organo di polizia ) inoltre le faccio presente che per il contratto gli ordini non vanno eseguiti, neanche quando costituiscono illeciti amministrativi, e presumo che non ci sia un esclusione per i vigili al rispetto di questa norma.(e un preciso obbligo del dipendente ,anche se vigile non eseguire ordini che costituiscono illecito amministrativo)
Le ribadisco comunque che io mi muoverei su due semplici fronti 1 scioperi a go go (vista l esiguità poi della spettanza)(nella legalità ci mancherebbe altro) e secondo eventuale causa non sul pagamento ma sull'obbligatorietà della prestazione visto che ci sono 2 specifiche sentenze che la escludono.
Guardi io le o lette le sentenze e le deduce un obbligatorie non scritta nelle due che le o citato quella del 2005 in particolare specifica che deve essere indicato nei contratti collettivi (cosa che ce in alcuni contratti ma non in quello enti locali)


...uscendo un po fuori dalle varie sentenze....(anche se assolutamente valide..) penso che la ricostruzione fatta da questo sindacato (al link che allego qui sotto) possa essere quantomeno condivisibile.....

http://www.fpcgilbergamo.it/index.php/autonomie-locali/132-ccnl-enti-locali-lavoro-in-turni-e-festivita-infrasettimanale

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Messaggio  vgiannotti Dom 2 Giu 2013 - 12:28

L'analisi è del 2011 dove ancora c'era un po' di confusione.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty TURNO FESTIVITA' e CONFUSIONE

Messaggio  pazzini Lun 3 Giu 2013 - 0:24

vgiannotti ha scritto:L'analisi è del 2011 dove ancora c'era un po' di confusione.

...SI!!!...ma la condividi o non la condividi!!!

pazzini

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty Re: Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali

Messaggio  vgiannotti Lun 3 Giu 2013 - 0:45

Non è un problema di condivisione alle analisi effettuate, ma un problema di responsabilità. Per i miei compiti di istituto sono obbligato ad eseguire l'interpretazione della magistratura, della funzione pubblica e dell'Aran, e quindi anche nei casi di possibile condivisione su alcune problematiche, ci si espone a danni erariali. Gli ispettori della ragioneria generale dello stato in caso di verifiche, attivano in generale i rilievi che sono poi trasmessi alla Corte dei Conti, i responsabili attivano i recupero al personale dipendente e in caso di esito negativo (buona fede) sono chiamati a rispondere delle somme erogate in difetto di norme consolidate. A questo punto da un lato il lavoratore che percepisce le somme dall'altro chi le eroga è chiamato a rifondere, anche tale posizione non appare giusta nè condivisibile.

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty confronto

Messaggio  pazzini Lun 3 Giu 2013 - 1:41

vgiannotti ha scritto:Non è un problema di condivisione alle analisi effettuate, ma un problema di responsabilità. Per i miei compiti di istituto sono obbligato ad eseguire l'interpretazione della magistratura, della funzione pubblica e dell'Aran, e quindi anche nei casi di possibile condivisione su alcune problematiche, ci si espone a danni erariali. Gli ispettori della ragioneria generale dello stato in caso di verifiche, attivano in generale i rilievi che sono poi trasmessi alla Corte dei Conti, i responsabili attivano i recupero al personale dipendente e in caso di esito negativo (buona fede) sono chiamati a rispondere delle somme erogate in difetto di norme consolidate. A questo punto da un lato il lavoratore che percepisce le somme dall'altro chi le eroga è chiamato a rifondere, anche tale posizione non appare giusta nè condivisibile.

...certo!.....capisco cosa intendi..
ma prima di poter dire ad alta voce e magari.....sostenere ai più alti livelli che qualcosa (in quella Legge, Contratto, Sentenza ecc..) non va, bisogna confrontarsi (possibilità che questo forum ci offre) e successivamente (condividendo una tesi) fare fronte comune e sperare che qualcosa cambi..(in meglio!).
Per dei semplici operatori della Pubblica Amministrazione come me che si trovano a dover affrontare quotidianamente problematiche a dir poco "controverse"......, a volte anche sostenere con logicità e buona fede le proprie azioni amministrative è già un gran bel passo avanti.
Pertanto, per tornare a questo forum... il fatto di condividere con voi alcune soluzioni sulle varie problematiche...e senza dubbio stimolante, istruttivo e ...anche confortante!!!!

Saluti.

pazzini

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Lavoro da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali - Pagina 2 Empty Magistratura, Funzione Pubblica, Aran e ...Mef/RGS

Messaggio  pazzini Sab 8 Giu 2013 - 5:54

vgiannotti ha scritto:Non è un problema di condivisione alle analisi effettuate, ma un problema di responsabilità. Per i miei compiti di istituto sono obbligato ad eseguire l'interpretazione della magistratura, della funzione pubblica e dell'Aran, e quindi anche nei casi di possibile condivisione su alcune problematiche, ci si espone a danni erariali. Gli ispettori della ragioneria generale dello stato in caso di verifiche, attivano in generale i rilievi che sono poi trasmessi alla Corte dei Conti, i responsabili attivano i recupero al personale dipendente e in caso di esito negativo (buona fede) sono chiamati a rispondere delle somme erogate in difetto di norme consolidate. A questo punto da un lato il lavoratore che percepisce le somme dall'altro chi le eroga è chiamato a rifondere, anche tale posizione non appare giusta nè condivisibile.

......mi sembrava di ricordare di aver letto qualcosa..e anche se probabilmente non serve più lo voglio comunque condividere con voi...nonostante sia precedente alla sentenza del C. di Stato da me citata......

MEF -LE RISULTANZE DELLE INDAGINI SVOLTE DAI SIFIP IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI
........
Altra e diversa questione è quella che si riferisce ai rapporti tra l’indennità di turno ed il compenso per lavoro straordinario festivo. E’ questa una problematica molto spinosa, sulla quale si esercitano da tempo gli interpreti.
L’art. 22 del CCNL del 14/09/2000 (c.d. “Coda contrattuale”), nel disciplinare l’indennità di turno, al comma 5 prevede la corresponsione di un’indennità maggiorata nelle ipotesi di turno festivo o notturno festivo.
E’ talora accaduto che alcuni Enti locali, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa, abbiano ritenuto di applicare ai propri dipendenti, sottoposti a turnazioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000.
Tale ultima norma (Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), dispone che:
“l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Tale prassi non è legittima ed è suscettibile di arrecare grave danno all’Ente che la adotti. Il giudizio d’illegittimità trova innanzitutto il conforto della giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, affrontato la problematica di cui si dibatte nella sentenza n. 5649 del 2003.
La controversia, promossa da alcuni dipendenti comunali addetti alla polizia municipale, verteva in realtà sull’interpretazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e precisamente gli artt. 13 (turnazioni) e 17 (riposo compensativo).
I principi affermati appaiono, peraltro, pacificamente estensibili, pur nella diversità delle disposizioni normative di riferimento, anche alla problematica che si sta qui esaminando.
Le conclusioni cui perviene il massimo organo di giustizia amministrativa, invero, non lasciano adito a dubbi:
“gli appellati, in quanto appartenenti ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avevano in effetti titolo per invocare l’art. 17 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, ed in particolare le maggiorazioni stipendiali che il comma 2 prevedeva, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo).
Non può infatti dimenticarsi che i vigili urbani sono impiegati normalmente per turno nei giorni festivi...
Del resto, è evidente come le due richiamate disposizioni, art. 13 e art. 17 DPR 268, fossero volte a rispondere, in via alternativa e non cumulabile, a due ben diverse esigenze presenti nel settore della produttività e della organizzazione del lavoro: la copertura, anche mediante il riconoscimento di indennità e maggiorazioni retributive, del maggior disagio derivante da un lato dalla normale articolazione in turni dell’orario di servizio, dall’altro per l’attività prestata, per particolari esigenze di servizio, durante i giorni festivi.
In tal senso il Collegio … trova il conforto della giurisprudenza assolutamente maggioritaria, il cui orientamento è fermo nell’affermare che la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 DPR 13 maggio 1987 n. 268 in favore dei dipendenti che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani il cui servizio è normalmente articolato per turni (cfr., in tema, C.G.A.R.S. 22 dicembre 1999, n. 654)”.

Il Consiglio di Stato cita inoltre, a supporto delle proprie conclusioni, anche la posizione
del Dipartimento della funzione pubblica.
Quest’ultimo si è pronunciato ancora in epoca più recente, e nel parere n. 4/2008 ha
ribadito che l’ipotesi disciplinata dall’art. 24 del CCNL 14/09/2000:
“non è quella del turnista che si trova nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale. In tal caso, cioè nell’eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, come si desume dalla formula della clausola che dice
“interamente”. Di conseguenza l’art. 24… non si applica nel caso in cui, nell’ambito dell’ordinaria distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, il lavoratore si trova a prestare la propria attività durante un giorno festivo infrasettimanale, mentre risulterà applicabile nel caso in cui il lavoratore si dovesse trovare a prestare eccezionalmente l’attività nel giorno festivo al di fuori dell’articolazione in turni.
L’orientamento espresso dallo scrivente trova conferma anche dall’interpretazione più
volte data dall’ARAN (pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 …”.

Anche il Ministero dell’interno si è allineato ai suesposti indirizzi interpretativi. Nella nota n. 0004556 del 7/04/2009 si legge:
“… pertanto, si deve ritenere che l’attività di lavoro svolta in turnazione costituisca per il dipendente turnista la “ordinaria” prestazione lavorativa, per la quale egli riceve adeguato e totale compenso mediante l’attribuzione dell’indennità di turno ex art. 22 citato, anche quando il turno viene svolto in una giornata festiva infrasettimanale. In tale fattispecie, pertanto, non risulta ipotizzabile l’applicazione della disciplina del citato art. 24, che, si ribadisce, concerne diverse e ben individuate fattispecie …
Si deve pertanto escludere che il medesimo lavoratore, in aggiunta o in sostituzione dell’indennità di turno, possa fruire anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta ovvero al compenso per lavoro straordinario per l’evidente considerazione che un medesimo fatto non può essere oggetto, contemporaneamente, di due differenti regolamentazioni ...
Il personale turnista, in virtù delle caratteristiche proprie del servizio turnato come sopra evidenziato, è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa anche qualora nell’ambito dell’articolazione ordinaria dei propri turni rientri una giornata festiva infrasettimanale, per la quale egli riceverà l’indennità di turno “festivo”, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 22, laddove l’accezione “festivo”, per l’ampiezza e la genericità del termine, sta ad indicare le turnazioni ricadenti sia nella giornata domenicale che nelle festività infrasettimanali”.

Infine, la giurisprudenza ordinaria ha manifesto una crescente sensibilità verso la problematica in esame.
Così, la Corte d’appello di Lecce – Sezione Lavoro40, ha respinto il ricorso dei vigili urbani sulla base della considerazione per cui:
“per indennizzarli di quel lavoro (l’attività svolta nel giorno festivo infrasettimanale) è prevista l’indennità di turnazione, che, quando il turno di servizio cade in giornata festiva, viene quantificata in misura maggiorata.
Il termine “festivo” contenuto nell’art. 22 del CCNL e per il quale è prevista l’indennità del 30% ricomprende anche i giorni festivi diversi dalle domeniche e cioè le festività infrasettimanali”.

Più di recente, lo stesso indirizzo interpretativo è stato sostenuto dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro, nella sentenza n. 1018/2009.
Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8458/2010, che ha deciso sul ricorso nei confronti della citata sentenza n. 1660/2005 della Corte d’appello di Lecce. La Cassazione, avvalorando le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito, ha confermato l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 24 del CCNL 14/09/2000 al personale turnista, al quale, di conseguenza, si applica soltanto la disciplina prevista dall’art. 22 del medesimo contratto.
Per essere ancora più precisi, possiamo concludere che la disciplina di cui all’art. 24 del CCNL del 14/09/2000 potrebbe trovare applicazione, anche nei confronti dei lavoratori turnisti, in un solo caso: quando il dipendente, dopo avere già reso le proprie prestazioni lavorative ordinarie in turno, sia chiamato a lavorare, in via eccezionale, anche nella propria giornata di riposo settimanale.
In tal caso, proprio per la peculiarità dell’impegno lavorativo richiesto, al dipendente spetta non l’indennità di turno, ma il compenso di cui all’art. 24, comma 1 (compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).
Va tuttavia segnalato che non tutti i giudici si sono uniformati ai principi sin qui esposti. Tale discordanza di opinioni, rilevabile soprattutto con riferimento ai pronunciamenti dei magistrati di prime cure, ha indotto la maggioranza degli enti ad adottare l’interpretazione più estensiva, con evidenti riflessi in termini di maggiori oneri finanziari e di depauperamento del fondo per lo straordinario (contingentato dall’art. 14 del CCNL 1/04/1999), a detrimento degli altri dipendenti.
Sempre in tema di cumulo di compensi, inoltre, è stata spesso riscontrata, soprattutto in capo al personale della Polizia municipale, la coesistenza dell’indennità di turno con il compenso per attività disagiate. Alla questione si è già accennato in precedenza. Si può ribadire come la materia sia disciplinata dall’art. 22, comma 5, del CCNL 14/09/2000, il quale ha chiarito espressamente che:
“al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”.
L’erogazione a favore dei vigili (o degli altri dipendenti) di un’indennità di turno, pertanto, è esaustiva degli emolumenti ad essi spettanti per il fatto di assicurare all’Ente un servizio continuativo.

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Messaggio  carlomagno Sab 8 Giu 2013 - 6:18

il parere del consiglio di stato e in riferimento al vecchio DPR 268, e puntualmente smentito dalla cassazione a sezioni unite(nota bene a sezioni unite) nel 2007.
per il resto ogni causa e a se in italia per dire fine alla questione dovrebbero intervenire sul contratto o a sezioni unite di nuovo ritengo comunque che pagare 3,euro allora lordi in festivo per lavoro aggiuntivo sia fuori da ogni logica (perchè di questo si tratta) ribadisco poi che nessuna norma contrattuale (cosa che ce nel contratti turistico commerci sanità in maniera espressa)prevede l obbligo di lavorare le festività e anche su questo c e una sentenza di cassazione del 2005 come già riportato.
Le festività nazionali e infrasettimanali sono individuate dalla Legge 27 maggio 1949 n. 260, dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 195 n. 792. Durante queste giornate al lavoratore spetta l’astensione dal lavoro.(tutti i lavoratori nella legge non ce scritto esclusi i turnisti)
Qualcuno mi sa dire ove e prevoisto l obbligo di prestazione per dipendenti enti locali (io non l ho trovato nel contratto) giusto per capire la fonte normativa che non puo essere una circolare o una sentenza le quali anchi dovrebbero riportare la fonte (nelle sentenze citate non si parla dell'obligo ma del compenso)



Ultima modifica di carlomagno il Sab 8 Giu 2013 - 6:33 - modificato 1 volta.

carlomagno

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Messaggio  carlomagno Sab 8 Giu 2013 - 6:26

comunque secondo voi ce differenza tra chi fa turno continuo comprendo il servizio 365 giorni all anno e chi invece fa turno su 6 giorni ( o 5) alla settimana?
Esempio i bibliotecari?

carlomagno

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Messaggio  pazzini Sab 8 Giu 2013 - 8:59

carlomagno ha scritto:comunque secondo voi ce differenza tra chi fa turno continuo comprendo il servizio 365 giorni all anno e chi invece fa turno su 6 giorni ( o 5) alla settimana?
Esempio i bibliotecari?

.....scusa,...però così parliamo di un altro caso (..estremo).. ossia ..."Il danno per il frequente mancato godimento del riposo settimanale, nell'arco di un periodo lavorativo molto lungo, senza che il lavoratore abbia fruito di riposo compensativo" ...e che viene giustamente tutelato con altre sentenze... vedi C.di S. n. 7 del 19 aprile 2013 resa in Adunanza Plenaria.
Se..(come immagino)... la sentenza del C.d.S. non dovesse bastare..... potrai verificare tu stesso che le indicazioni largamente prevalenti nella giurisprudenza civilistica, sia di merito che della Corte di Cassazione...sono comunque queste.

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