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TARI RIFIUTI SPECIALI

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Messaggio  ROBERTO LORENZETTI Mar 4 Mar 2014 - 11:25

CON D.L. SALVA ROMA BIS .... CAPOVOLTA L'INTERPRETAZIONE CHE CON CIRCOLARE N. 1/2014HA DATO IL MINIAMBIENTE ....
CON TALE ULTIMA CERVELLOTTICA NORMA LE SUPERFICI DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI AL CUI "RECUPERO" E NON AL CUI "SMALTIMENTO" PROVVEDE DIRETTAMENTE IL PRODUTTORE SONO ESENTI DALLA TARI.

NEL MIO REGOLAMNTO TARES E AVEVO INTENZIONE DI CONFERAMRE NEL REGOLAMENTO TARI TALE NORMA AVEVO PREVISTO:

1) Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell’allegato “B” del presente Regolamento;
2) 1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione è fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 10%. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza * superficie assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero = ------------------------------------------------------------------- *100
Kd massimo della categoria * Superficie tassata

La percentuale di riduzione da applicare, modulata sulla base della percentuale di rifiuto recuperato è la seguente:

• 10%, nel caso di recupero dal 10% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
• 15%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
• 20%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
• 30%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili.

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi secondari e terziari.
I quantitativi, delle eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi, ai fini del calcolo della percentuale di recupero, sono computati al 50%;
I quantitativi, delle eventuali frazioni di rifiuto che non hanno comportato spese all’utenza per il loro avviamento a recupero, ai fini del calcolo della percentuale di recupero, sono computati al 75%;
I quantitativi, delle eventuali frazioni di rifiuto che hanno comportato spese all’utenza per il loro avviamento a recupero, ai fini del calcolo della percentuale di recupero, sono computati al 100%;
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di Aprile dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

A SEGUITO DELLA NUOVA DISPOSIZIONE DOVREI:
1) TOGLIERE QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1 E POSSO FARLO SOLO A SEGUITO DI PUNTUALE DICHIARAZIONE DELLA SUPERFICIE DOVE TALI RIFIUTI VENGONO PRODOTTI (SE MAI POSSIBILE INDIVIDUARLA);
2) ABOLIZIONE DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2;

COSA MI CONSIGLIATE DI FARE .... AGIRE .... O SPERARE CHE IN FASE DI CONVERSIONE RECEPISCANO QUANTO, SECONDO ME CON COGNIZIONE DI CAUSA, PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINIAMBIENTE N. 1/2014 ???

FAREMO LA FINE DEL 2013 CON NORME CHE SI SUSSEGUIRANNO FINO A DICEMBRE ???

ROBERTO LORENZETTI

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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Mar 2014 - 0:03

FAREMO LA FINE DEL 2013 CON NORME CHE SI SUSSEGUIRANNO FINO A DICEMBRE
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Messaggio  francodan Mer 5 Mar 2014 - 4:48

si dice che in base al testo di imminente pubblicazione "i produttori di rifiuti assimilati non dovrebbero pagare la tari""che questo comporterà aggravi sulle utenze domestiche "e che il decreto legge sconfessa la tesi della circolare ministero ambiente"
di sicuro bisogna aspettare il testo di decreto pubblicato in gazzetta ma soprattutto quello che uscirà dalla sua conversione in legge
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TARI RIFIUTI SPECIALI Empty TARI rifiuti assimilati ? serve ancora assimilazione?

Messaggio  MarcoC Lun 10 Mar 2014 - 4:02

Considerato che noi in ns. regolamento TARES avevamo messo articolo per assimilazione qualitativa e quantitativa,
visto che ora con TARI superfici che producono rifiuti speciali assimilati non pagano
visto che se non assimilo, tali superfici non pagano comunque (speciali non pagano)
a che serve fare assimilazione
MI CONVIENE INSERIRE IN REGOLAMENTO TARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE?
forse si perché se qualcuno non dimostra smaltimento è tenuto a pagare..

MarcoC

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Messaggio  MarcoC Lun 10 Mar 2014 - 4:05

MarcoC ha scritto:Considerato che noi in ns. regolamento TARES avevamo messo articolo per assimilazione qualitativa e quantitativa,
visto che ora con TARI superfici che producono rifiuti speciali assimilati non pagano
visto che se non assimilo, tali superfici non pagano comunque (speciali non pagano)
a che serve fare assimilazione
MI CONVIENE INSERIRE IN REGOLAMENTO TARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE?
forse si perché se qualcuno non dimostra smaltimento è tenuto a pagare..

comunque produttore deve dimostrare il "RECUPERO" che è cosa diversa da "SMALTIMENTO"

MarcoC

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Messaggio  francodan Lun 10 Mar 2014 - 4:12

ripropongo quanto postato altrove in modo che se ne discuta ...
per i locali tipo mense,uffici ,locali di ricevimento della clientela inseriti in una unità produttiva industriale o artigianale....i rifiuti che si producono in quelle parti (mensa,uffici,locali ricevimento ) sono esenti sempre ??....sono esenti a condizione che comprovino il recupero ??...oppure pagano comunque in quanto si producono in quei locali rifiuti analoghi agli ordinari ??????
a me sembra che con la tari vi siano ordinari e speciali.....o l'uno o l'altro....
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 10 Mar 2014 - 11:59

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
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Messaggio  plico Lun 10 Mar 2014 - 12:18

Lucio Guerra ha scritto:Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,  oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Lucio Guerra piuttosto che l'Art.9 rideterminerei l'art. 24 che potrebbe essere definito "Esenzioni per il recupero"? potrebbe andare cosi?:

1. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

In effetti lascerei l'Art. 9 da applicare quando non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo e quindi la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: omissis

Considerazioni:
1 - il recupero è a consuntivo quindi entro gennaio del prossimo anno si saprà quanto è esente e gli effetti sul Piano finanziario si avranno nel prossimo anno, ritengo che è difficile quantificare le quantità avviata a recupero per cui molti opteranno (come già fanno) per la riduzione forfettaria di cui all'art.9
2 - il c 661. prevede Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Ma non parla di superficie o mi sbaglio?

plico

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Messaggio  francodan Mer 12 Mar 2014 - 1:43

questo è quanto si propone in un regolamento fatto pervenire da lega autonomie ( al punto 4 si considerano i locali di servizio )

14
Rifiuti speciali
1.
Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove,
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali
non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2.
Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o
aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e
assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola
parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del
peso del rifiuto
speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della
determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di
occupazione ovvero ad altra specifica istanza
di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva
produzione di rifiuti speciali.
3.
La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore
al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui
sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
4.
Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali
adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di
rifiuti.
5.
La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri,
allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti
speciali non assi
milati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste
dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6.
Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia
di occupazione la superficie dei locali destina
ti alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la
tipologia dello stesso.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura
di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti diffi
cile determinare la
parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
francodan
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Messaggio  celibianco Mer 12 Mar 2014 - 3:24

io penso questo.
Il comma che parla di riduzione sulla quota varibile è stato eliminato perchè, se non si applica il DPR 158, non si ha una quota variabile. I Comuni che utilizzeranno il metodo di calcolo alternativo permesso dal comma 652 non avranno la quota variabile.

Non ci resta che applicare, per "i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero"
la previsione del comma 661.
"Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri......etc"

Dunque il mio Comune era in Tares (con il calcolo fatto in base al DPR 158)e avevamo la quota Variabile.
Ora questo comma 661 lo interpreto così:
"in relazione alle quantità"=in proporzione alle quantità
la proporzione è da fare paragonando le quantità dimostrate dal produttore rispetto alle quantità globali (l'utenza non domestica infatti produce anche rifiuti umidi e rifiuti indifferenziati).
Fatta tale proporzione, applicherò la percentuale di riduzione su Entrambe le quote Rolling Eyes  (Fissa e Variabile)
Secondo me è necessario prevedere un tetto massimo percentuale di riduzione, in quanto la Completa esenzione dal pagamento della Tari -Tares-Tia  Evil or Very Mad non è possibile; ci sono dei costi generali ( di gestione, di spazzamento delle strade, di interventi straordinari... etc.) di cui usufruiscono tutti, anche chi non produce neanche un kg di rifiuto.

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Messaggio  Hatshepsut Dom 30 Mar 2014 - 9:15

Buongiorno, non saprei se puó contribuire a qs. interessantissima discussione.
Ho sempre mantenuto sia per Reg. Tares che ora Tari la linea che: con l’art. 195, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 152 del 2006 si è dettata una normativa chiara e coerente con i principi comunitari, essendosi stabilito che “non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”.
In quanto non assimilabili, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, salve le eccezioni sopra elencate, sfuggono al regime transitorio e si pongono al di fuori della privativa comunale. Il che comporta che questi rifiuti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ma come stabilisce l’art. 188, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 152 del 2006 e la remunerazione del servizio deve essere assicurata attraverso apposita convenzione e, quindi, attraverso un canone o tariffa rapportata prevalentemente ai volumi e pesi conferiti.
Questo ha peraltro ribadito la sentenza del Consiglio di Stato a settembre 2013
Poi, non vorrei sbagliare, ma in Tares i ricavi da apposite convenzioni non rientrano nel Pef per determinare le tariffe rifiuti, ma sono altri ricavi nel bilancio comunale.
Inutile aggrapparsi a de-cretini dell'ultima ora!
 farao

Hatshepsut

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